Da qualche settimana iniziano ad essere resi noti i risultati dei primi ricorsi amministrativi contro le determinazioni delle commissioni ASN.

La ormai epica creatura della Legge 240 – la abilitazione scientifica nazionale appunto – dopo innumerevoli problemi tecnici, anni di ritardi e continue dichiarazioni preoccupate delle comunità scientifiche sta ora vivendo la fase della prova giuridica.

Come era ragionevole aspettarsi non è una prova facile ed i primi dispositivi del TAR Lazio sono indicativi della situazione.

Al momento c’è stata camera di consiglio per 49 ricorsi per complessivi 18 settori interessati (ben 11 ricorsi provengono dal settore 08A1); i provvedimenti cautelari sono stati disposti per 15 casi su 49 (di questi, 5 accoglimenti sono riferibili al settore 06D3);  le motivazioni di accoglimento sono riconducibili a tre tipologie, come di seguito riassunto:

 

 

A) Competenza A.1) Mancanza commissario del settore e mancata richiesta pare pro veritate
B) Coerenza B.1) Giudizio non unanime e non riconoscibile nel collettivo la sintesi dei singoli
B.2) Richiesto parere pro veritate ma disatteso
B.3) Accezione di “accettabile” come giudizio negativo
C) Errori (di tipo quantitativo) C.1) Errata (nel senso di omessa) valutazione di titoli
C.2) Calcolo indicatori/autotutela MIUR

Dai dati emerge un preciso e coerente orientamento del TAR Lazio nel concedere o meno il provvedimento cautelare in funzione dei difetti di giudizio contestati.

Siamo in presenza della punta dell’iceberg (nel pieno senso della espressione, in quanto si parla di circa 500 ricorsi presentati) e quindi è ancora presto per poter disporre di una precisa fotografia degli esiti della fase giudiziaria su cui quindi si dovrà ritornare.

Tuttavia alcune considerazioni possono essere già fatte:

I numeri sono di notevole impatto: circa 500 ricorsi presentati corrispondono a circa l’uno percento delle domande. Considerando che, come è noto, molte domande erano dallo stesso candidato e che è difficile immaginare motivazioni al ricorso per chi risulta abilitato, la percentuale di “protesta” stimabile può arrivare fino al 5% dei candidati. Un valore da tenere in seria considerazione soprattutto considerando che la decisione di ricorrere in giudizio è molto difficilmente presa alla leggera e testimonia una forte problematica nell’accoglimento dei giudizi.

Gli accoglimenti del TAR, rimandando a commissioni modificate, generano altro lavoro per MIUR e soprattutto producono una duplice commissione, con prevedibili problematiche di credibilità generale della commissione “prima” e questo in particolar modo per quei settori con più accoglimenti. Resta poi non definito nei provvedimenti TAR se la commissione “seconda” deve o meno attenersi ai criteri fissati dalla “prima”.

Nota positiva è la estrema precisione con cui il TAR sta operando, in particolare rispetto alla uniformità di trattamento delle istanze finora giunte in giudizio. La linea della terza sezione si sta infatti rivelando estremamente attenta a concedere o negare il provvedimento cautelare in funzione di precisi difetti di giudizio con una attenzione alla disparità di trattamento ben al di là di quella osservata, appunto, in molti giudizi ASN.

Viene da pensare che ben più utile della misteriosa figura del commissario OCSE sarebbe stata quella del commissario TAR.

 

108 Commenti

  1. Vorrei segnalare che, a quanto mi risulta, a partire da oggi iniziano le udienze del Consiglio di Stato su i ricorsi di chi ha visto respinta dal Tar la propria richiesta di ricorrezione/annullamento.
    Ci saranno ulteriori sorprese?

  2. I numeri ad oggi indicano la sostanziale correttezza della procedura complessivamente considerata. I ricorsi accolti sono davvero un numero esiguo.
    Questo non implica assolutamente che la procedura, sia nella sua fase di costruzione che in quella di esecuzione, sia la più efficace in termini di selezione delle risorse umane. Ma questo attiene ad un profilo completamente differente rispetto a quello giuridico.
    Una non abilitazione, così come una abilitazione, possono essere ‘accademicamente’ scorrette, ma corrette sotto il profilo giuridico.
    Purtroppo in alcuni casi si tende a sovrapporre i due profili, che sono e debbono restare distinti.

    • Il problema è che chi ha sottoposto alla valutazione di una commissione la propria vita lavorativa, se ritiene di aver subito un torto, chiede sia fatta giustizia!

  3. @type
    Se anche uno solo dei candidati fosse stato privato dell’idoneità a causa di abusi o arbitri delle commissioni resi possibili dall’attuale meccanismo dell’ASN, ed eventualmente avallati dal TAR, sarebbe più che sufficiente a dichiarare la scorrettezza dell’ASN. Il numero dei ricorsi accolti o di quelli formulati non significa proprio nulla. Molti non hanno ricorso per problemi economici, altri perché allineati alla volonta del raggruppamento concorsuale, con bastone e carota. A sentire in giro, di arbitri e di abusi ‘accademicamente parlando’ ce ne sono stati tanti: dal contributo alle pubblicazioni giudicato ‘esclusivo’ per il candidato appoggiato dalla commissione, anche se la pubblicazione è a più nomi (a questo punto gli altri coautori dovrebbero essere indiziati per falso ideologico, non avendo contribuito a scrivere una pubblicazione nella quale c’è il loro nome); ai report interni di Dipartimento classificati in classe A, come le riviste internazionali con ranking nel 1° quartile; a titoli cassati dalla commissione a seguito di un’attività indagatoria della quale non si trova traccia, e così continuando. Dimenticavo: in uno dei ricorsi, del quale si sentirà presto parlare, la Commissione ha cambiato classificazione della rivista nel 50% dei casi a seconda che la rivista contenesse la pubblicazione di un candidato o di un altro candidato. Il cambiamento è stato fatto anche passando dalla categoria A alla C, nonostante l’IF della rivista non variasse da un anno all’altro e nonostante il ranking della rivista nella categoria di riferimento non variasse da un anno all’altro. Tutto ciò senza motivo e senza nessuna nota né nei verbali e men che meno nei giudizi.
    E’ il solito discorso: va bene tutto purché non sia nel mio giardino.
    Pertanto, caro type, la ‘sostanziale correttezza’ è una tua rispettabile ma personale e pia illusione.

    • Caro freedom, leggiti la risposta qui sotto e la prossima volta conta fino 10 prima di premere “submit”.
      Secondo il tuo ragionamento tutti i concorsi passati, presenti e futuri dovrebbero essere invalidati perchè in un certo numero di casi si sono verificati degli abusi.

  4. @freedom
    … certamente, “se una delle (innumerevoli) commissioni ha commesso un abuso sarebbe sufficiente per dichiarare la scorrettezza di tutta l’ASN”. Io dico, sommessamente, ma le rileggete le “sciocchezze” che inviate, oppure cliccate il pulsante e via….
    Le colpe dei padri ricadono sempre sui figli. Meditate gente, meditate !

    • @freedom
      Te lo spiego io: se una delle commissioni ha commesso un abuso, questo invalida il lavoro *solo* di quella commissione.
      Te lo rispiego anche con una analogia, come si fa con i bambini: se un docente commette un reato (tipo truccare un concorso), non vuol dire automaticamente che tutti i docenti sono dei criminali. La responsabilità penale è personale.
      Così è più chiaro?

    • Caro Pezzella, fossi in te mi scaricherei l’Ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI n. 1469 di ieri…penso di poter dire che l’abilitazione coinvolta ha le ore contate…tutta!

  5. sono d’accordo con marcello : l’abilitazione doveva premiare aspetti scientifici di carattere internazionale e invece hanno escluso dalla valutazione pubblicazioni fatte come gruppi collaborativi o trials clinici internazionali :forse hanno più valore i soliti lavori fatti nel proprio “orticello” ? E’ vera un’altra nota di marcello: con che faccia non hanno dato l’abilitazione commissari che non hanno raggiunto nemmeno una mediana nel proprio curriculum ?

    • Ma chi sarebbero questi commissari che “non hanno raggiunto nemmeno una mediana nel proprio curriculum” ? Possibile che anche degli accademici debbano essere del tutto incapaci di ragionare se non per sentito dire giornalistico?

    • Qualcuno sa dirmi se un abilitato che riceve la notifica di un ricorso al TAR da parte di un ricorrente non-abilitato deve fare qualcosa?

    • @pierpaolo
      Non necessariamente. Tutti gli abilitati sono cointeressati e, in quanto tali, devono ricevere la notifica del procedimento avviato. In prima istanza succede che poiché gli abilitati sono numerosi, può essere difficoltoso citarli tutti. Allora se ne citano solo alcuni. Sarà il collegio giudicante che provvederà, prima della camera di consiglio, a notificare a tutti i controinteressati il deposito degli atti. Dopo di ché i controinteressati possono costituirsi separatamente ovvero possono tacitamente affidarsi all’Avvocatura dello Stato. Spesso i controinteressati intravedono nella notifica un atto ostile. Sicuramente non è un invito a un aperitivo, ma è più che altro un atto dovuto. I ricorrenti talvolta non vorrebbero coinvolgere gli abilitati, ma non possono farne a meno.

  6. caro sig.proietti lei non sa che ci sono dei siti dove si possono simulare le mediane di tutti i docenti e qui si evince al di là del “sentito giornalistico” che molti professori ordinari non ha i valori delle mediane previste dal bando:si documenti e poi faccia commenti

    • Forse “molti professori ordinari non ha i valori delle mediane previste”, ma lei aveva scritto una cosa diversa, ovvero che molti commissari (non PO) non raggiungono il valore previsto per nemmeno uno degli indicatori. Siccome una cosa del genere non era mai stata affermata da nessuno, le sarei grato se facesse l’esempio di un commissario – di un qualunque settore – che non raggiunge neppure una mediana.
      Ah, già che c’è impari a scrivere in italiano e poi faccia commenti.

    • Ci sono siti che forniscono valutazioni approssimate degli indicatori (definiti in modo così astruso mediante l’uso congiunto di due diversi database bibliometrici da risultare difficilmente calcolabili con certezza). Per i settori non bibliometrici non mi risulta esistere proprio nulla. Se dispone di informazioni migliori dovrebbe essere così gentile da fornire:

      1. URL di un sito che permetta di calcolare in modo affidabile gli indicatori di commissari e candidati. Sarebbe anche molto utile per i candidati della II tornata che devono decidere se ritirarsi dopo la pubblicazione dei criteri
      2. Qualche nominativo di commissario che non supera nemmeno una mediana.

  7. @freedom
    “Dopo di ché i controinteressati possono costituirsi separatamente ovvero possono tacitamente affidarsi all’Avvocatura dello Stato.”
    Quindi chi riceve un atto dovuto, riceverà ANCHE dal colleggio giudicante una nuova notifica?
    E, quindi, a quel punto potrebbe o è consigliabile che si costiuisca?
    grazie

  8. il commissario OCSE colpisce ancora! lunga vita …
    “Independent of all other evaluation criteria, the coherence of the candidate is given. The total number of
    presented publications is 43, thereof, 4 in international and peer reviewed journals and thereof, 0 in journals
    that are commonly regarded A/A+. The number of received citations is insufficient. The candidate’s H-Index
    is low. Consequently, the international research visibility of the candidate is rather low. Concerning the
    continuity of the publications, I note that it is given. Other remarkable(!) publications on the international
    level are not existing. The level of services of the candidate to the international(!) scientific community
    (conference contributions, discussions, referee and editorial activitees, conference organizations etc.) is
    considered appropriate: The candidate mentions several services and conference contributions. The teaching
    ability of the candidate is proven. Remarkable(!) international visiting and/or research activities are not
    mentioned. The maturity of the candidate is considered appropriate. The candidate lacks original research
    contributions of impact. Altogether, my appreciation of the candidate with respect to the requirements of
    achieving the level of a full professor (I fascia) is positive”

    • ottimo,
      il candidato OCSE conosce la lingua italiana?
      lo sapete che non sono stati tradotte le normative di riferimento e che le riunioni si sono svolte per lo più in italiano, comunque con chi l’inglese non lo parla nemmeno. …meditate gente ….meditate

  9. @freedom,
    io sarò pure un benpensante, ma almeno non mi celo dietro ad uno pseudonimo, e sono un uomo libero. A noi benpensanti ci piace prenderci le responsabilità di quello che affermiamo, non come quelli (come Lei) che si chiamano “libertà” ma che in effetti pensano solo alla propria di libertà, infiaschiandosene di quella degli altri, emettendo giudizi sommari su tutto e tutti, celati dietro allo pseudonimo che hanno scelto. Mi fa specie che la moderazione di questo sito le passi le Sue “banali” arroganze, ma la risposta a questa domanda è a sua volta “banale” ….

    • so di due sentenze in cui il consiglio di stato ha ribaltato le decisioni del TAR dando ragione ai riccorenti

    • Pare che la motivazione di una delle due ordinanze del CDS abbia ribaltato gli argomenti del Tar suonando come una vera e propria “campana a morto” per l’intera procedura. Sarà il caso di cercare maggiori informazioni.

    • E’ possibile risalire al testo del ricorso di primo grado depositato al TAR registro generale 929 del 2014, per conoscere i motivi “secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo” citati dalla sentenza del Consiglio di Stato?

  10. Gentilissimi,
    provo a riportare qui in calce il testo dell’ordinanza del Consiglio di stato, che concede la sospensiva, e che penso sia la ragione di preoccupazione espressa da alcuni di voi.
    Come potete vedere la motivazione è criptica, bisogna sapere che cosa il ricorrente aveva chiesto in primo grado.
    SI chiedono lumi agli esperti di diritto amministrativo

    N. 01469/2014 REG.PROV.CAU.
    N. 01987/2014 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA
    Il Consiglio di Stato
    in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2014, proposto da:

    Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via Emilia, 88;

    contro
    Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    nei confronti di
    Barbara Toti, non costituita in giudizio nel presente grado;
    per la riforma
    dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 863/2014, resa tra le parti e concernente: mancata idoneità alle funzioni di professore ordinario;

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
    Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
    Viste le memorie difensive;
    Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Melania Nicoli e l’avvocato Vinti;

    Rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., le esigenze cautelari del ricorrente appaiono apprezzabili favorevolmente in punto di fumus boni iuris (con particolare riguardo al secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso di primo grado) e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito;
    Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti (in considerazione delle alterne vicende connotanti la presente controversia);
    P.Q.M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 1987/2014), nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare di primo grado ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.; dichiara le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:
    Luciano Barra Caracciolo, Presidente
    Gabriella De Michele, Consigliere
    Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
    Roberta Vigotti, Consigliere
    Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 09/04/2014
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

  11. dal sito TAR Lazio:

    “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase, il ricorso
    non presenta elementi che facciano prevedere un suo possibile accoglimento atteso che:
    – le proroghe del termine di conclusione dei procedimenti di valutazione risultano avere un
    fondamento normativo né può predicarsi una perentorietà del termine proprio in ragione
    delle proroghe sancite dal legislatore;
    – i criteri stabiliti dalla commissione non si sembrano porsi in contrasto con la disciplina di
    settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo
    organo di valutazione dispone;
    – non si rinviene un palese difetto di motivazione nei giudizi in concreto dati, stante la loro
    sindacabilità giurisdizionale limitata agli aspetti della palese irragionevolezza e
    sproporzione, elementi che non è dato riscontrare prima facie;
    Ritenuto che le spese della presente fase cautelare siano da compensare in considerazione
    della peculiarità della fattispecie;”

  12. beh mi pare che:

    – il primo motivo coinvolge profili di illegittimità dell’intera procedura
    – il secondo motivo coinvolge profili di illegittimità della sola procedura cui il ricorrente ha partecipato
    – il terzo motivo riguarda solo la posizione del ricorrente

    • Il secondo motivo, benchè riferito alla commissione del settore concorsuale del ricorrente, è applicabile (a mio avviso ma anche dei legali che ho consultato) a tutte le commissioni e quindi all’intera procedura.

      E’ possibile risalire al testo del ricorso al TAR e conoscere il “secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo motivo” citati dal Consiglio di Stato?

    • Si, se si tratta semplicemente dei criteri che quella commissione ha utilizzato la censura rimane nell’alveo di quella procedura.
      Se invece si tratta dell’illegittimità del decreto Profumo nella parte in cui conferiva alle commissione il potere di darsi criteri autonomi anche in deroga a quelli stabiliti dalla legge Gelmini, il vizio è generale e potrebbe estendersi agli altri settori.
      C’è un articolo della Stampa che riconduce la pronuncia a quest’ultima problematica.

      http://www.lastampa.it/2014/04/11/italia/cronache/il-docente-non-parla-italiano-sospeso-il-concorso-per-prof-di-diritto-xFU7qtn9eBUAjP9FkyqeRP/pagina.html

    • Grazie della segnalazione dell’articolo de “La Stampa” Sed. Esso sembrerebbe confermare le indiscrezioni secondo cui il vizio evidenziato dal ricorso in questione è generale, ovvero riguarda l’intera procedura ASN ed è relativo ai criteri di valutazione aggiuntivi o in deroga introdotti dalle commissioni.

      La legge Gelmini però non mi pare che abbia definito i criteri di valutazione o il regolamento di svolgimento dell’ASN, cosa che è stata fatta dai decreti attuativi della stessa, ovvero il DPR 222 del 2011 e il DM 76 del 2012 del Ministro Profumo (qualche giurista mi corregga se sbaglio) recanti il regolamento per lo svolgimento dell’ASN.
      E’ nel DM 76/2012 che viene conferito alle commissioni il potere di andare in deroga ai criteri definiti nel DM stesso e nel DPR 222 del 2011. In particolare all’Art. 3 comma 3, all’Art. 4 comma 1 (per l’abilitazione a professori di I fascia) e all’Art. 5 comma 1 (per l’abilitazione a professori di II fascia).
      La domanda che rivolgo ai giuristi che leggono è la seguente: dovendo il DM fissare i criteri di valutazione, poteva in realtà lasciare la libertà alle commissioni di andare in deroga ad essi?

  13. Depositate e visibili sul sito giustizia amministrativa (basta andare qui: http://tinyurl.com/k3zh28u e fare una rcerca inserendo come parole chiave “abilitazione scientifica nazionale” e come anno il 2014) una settantina di nuove ordinanze del TAR Lazio, rese nei giorni 7-8 maggio. Una buona percentuale, direi la metà circa, sono di accoglimento delle istanze. A un primo sguardo, si consolidano in modo deciso alcune tendenze:
    1 – il TAR non cancella i risultati complessivi della procedura, ma nei casi di accoglimento ordina, solo per il ricorrente, un nuovo giudizio con diversa commissione;
    2 – i ricorsi basati sulla rivendicazione da parte dei ricorrenti del superamento delle mediane sono invariabilmente respinti;
    3 – sono respinti anche i ricorsi (numerosi, ad esempio, nel settore diritto privato) basati sulla pretesa illegittimità dei provvedimenti con cui sono state decise le varie proroghe ai lavori delle commissioni;
    4 – sono invece accolti, e anche questa è una tendenza consolidata, i ricorsi di chi non ha ottenuto l’abilitazione pur avendo riportato giudizi positivi da parte di almeno due commissari, in special modo se i commissari che si sono espressi contro l’abilitazione hanno usato, nei loro giudizi, espressioni elogiative nei confronti del candidato (sono molti questi casi: “pur avendo ottime pubblicazioni… il candidato non è ritenuto maturo”).
    5 – sono in buona parte accolti i ricorsi basati sul fatto che le commissioni si sono limitate a valutare le pubblicazioni, e non anche titoli e curriculum.
    Chi si trova in una di queste ultime due situazioni, e ha ancora tempo, forse dovrebbe considerare l’idea di fare ricorso…

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