E’ ben noto che da qualche anno, a seguito dell’art. 9 comma 21 del DL 78/2010 convertito con la legge 122/2010 (Tremonti), i meccanismi di adeguamento retributivo ISTAT (previsti dall’art. 24 della legge 448/1998) e gli scatti stipendiali dei docenti universitari non si applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 (sono esclusi conferme e ricostruzioni di carriera)

I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche’ a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Il blocco è stato poi prorogato al 2014 (con l’art. 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al DPR 122/2013) e poi al 2015 (con l’art. 1 comma 256 della legge 190/2014).

Va però considerato che la progressione di classi e scatti, regolata dagli art. 36 (per i professori) e 38 (per i ricercatori) del DPR 382/1980, è biennale ed automatica, ma con l’introduzione dell’art. 8 comma 1 della legge 240/2010 (Gelmini) è passata a triennale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

e soprattutto viene conseguita a seguito di valutazione, come riportato nell’art. 6 comma 14 della legge 240/2010

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita’ didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’articolo 8 e’ di competenza delle singole universita’ secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo’ essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e’ conferita al Fondo di ateneo per la premialita’ dei professori e dei ricercatori di cui all’articolo 9.

per cui ai docenti assunti ai sensi della legge 240/2010 non si applica il blocco degli scatti mancando l’automatismo nella progressione (come richiesto nel già citato art. 9 comma 21 del DL 78/2010), pur trovando luogo il blocco dell’adeguamento ISTAT.

Invece coloro che sono in ruolo in precedenza alla legge 240/2010 dovranno terminare, concluso il blocco, il periodo mancante a raggiungere lo scatto biennale, per poi passare anch’essi al nuovo regime triennale (si legga a riguardo l’art. 2 comma 2 del DPR 232/2011).

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17 Commenti

  1. Val la pena osservare che la L240 prevede anche la possibilità di effettuare il passaggio su richiesta dal vecchio al nuovo regime.
    L’opzione di passaggio è regolata
    dall’art. 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011 , n. 232

    https://dl.dropboxusercontent.com/u/26462185/dpr_15_12_2011_n232%20Regolamento%20per%20la%20disciplina%20del%20trattamento%20economico%20dei%20professori%20e%20dei%20ricercatori%20universitari%20.pdf

    ma mi sembra di aver capito che l’opzione puo’ essere esercitata entro il termine di tre mesi
    dalla data in cui e’ maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale
    per cui ad anzianità bloccata non si può optare

  2. Gli scatti non sono più automatici per nessuno, quindi tutti a logica sarebbero sbloccati. Però la Corte Costituzionale si è espressa in modo diverso e non ha fatto alcuna distinzione tra pre e post Gelmini. Bisognerebbe chiedere a qualche esperto.

    • Certo, ma sarebbe un trattamento diverso dovuto a fatti contingenti e comunque illogico, e in ogni caso credo sia un qualcosa da interpretare. Il diritto non è un’equazione, altrimenti gli scatti sarebbero già stati sbloccati da tempo.

  3. Avrei una curiosità : quanto è il primo stipendio mensile netto di un professore associato assunto secondo la legge Gelmini (quindi senza conferma senza ricostruzione della carriera e con rivalutazione del trattamento iniziale), diciamo senza figli? Grazie

  4. Grazie; e’ proprio quello che volevo sapere. Effettivamente spesso chi e’ stato chiamato come associato in regime pre Gelmini sembra aver preso un po’ una fregatura… Dipende il tutto ovviamente dalla carriera prima della chiamata e anche dal tempo in cui si rimane associati. Una cosa che comunque mi sembra inaccettabile e’ che per lo meno qui a Firenze (ma mi immagino sia cosi’ ovunque, vero?) a noi pre Gelmini l’anzianita’ nell’inquadramento non sta aumentando mentre ai post gelmini si’…

  5. dpr_15_12_2011_n232 regola gli stipendi Gelmini (vedere le tabelle allegate al suddetto). Lo stipendio iniziale di un associato Gelmini corrisponde circa ad una classe e mezzo di un associato confermato pre Gelmini, ovvero a 2400 netti circa al mese. Il danno maggiore sono quelli che magari hanno scomodato bruschi e ruschi per farsi assumere poco prima che partisse la Gelmini, che si sono fatti i tre anni da non confermato a 1950-2000 al mese (salvo assegno ad personam), ricostruendo si la carriera ma solo avendo molti anni alle spalle forse recuperano (il blocco ha peggiorato il tutto, per cui almeno di uno che fosse stato ricercatore da un mucchio di tempo, i bruschi e ruschi si potevano anche non scomodare.

  6. Noto una certa cattiveria nel commento di Marcolino….

    Speriamo si renda conto che talvolta quelli che fanno meno fatica a farsi assumere e non devono scomodare ruschi e bruschi come dice lui e’ semplicemente perche’ sono fortunati e/o hanno un qualcuno che li protegge alle spalle e li fa chiamare (e che magari e’ pure stato un membro nella commissione che li ha idoneati). Ovviamente non e’ cosi’ per tutti, ma bisognerebbe un po’ mettersi nei panni degli altri prima di fare commentini acidi….

  7. La situazione che emerge da un’ indagine personale è ancora più sconcertante di quello che sembrerebbe a prima vista:
    non solo i docenti assunti ex-240 (quindi senza ricostruzione di carriera e con solo scatti triennali dietro valutazione) stanno maturando anzianità. Ma questo sta avvenendo anche per docenti assunti pre 240 (quindi con ricostruzione di carriera, conferma e primo scatto automatico) che hanno ottenuto la conferma post 240.
    .
    Mi sembra una situazione di differenziazione assolutamente ingiustificabile e che, se fosse stata nota avrebbe forse modificato l’ esito del ricorso finito in Corte Costituzionale.
    .
    Di sicuro mi sembra un motivo forte per aderire al boicottaggio della VQR in assenza di azioni di recupero da parte del Governo.

    • “Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e’ conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.”
      Quindi, se ho capito bene, uno che passa da PA a PO, entra SEMPRE in classe 0 con stipendio netto mensile di 2.896,52 (Tabella Pagliarini); solo se da associato il suo stipendio era un po’ più alto gli viene confermato lo stipendio da PA, grazie all’aggiunta dell'”assegno ad personam” Giusto?
      Grazie

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