Si profila l’ennesima proroga per le commissioni dell’ASN 2018-20, i cui membri sono ormai divenuti dei veri e propri veterani della valutazione, avendo ricevuto dal COVID la possibilità di valutare stoicamente centinaia, se non migliaia, di candidati alla valutazione scientifica nazionale, nell’arco di quasi 3 anni e di un numero di “sportelli” cresciuto quando ormai erano noti i componenti delle commissioni elette. Prima di illustrare l’ennesima micro-modifica di mano parlamentare, cogliamo l’occasione per fare il punto sulla tormentata storia normativa delle procedure che governano l’accesso alla docenza universitaria nel nostro Paese.
Per introdurre la notizia, proviamo a fare il punto sul dedalo di provvedimenti normativi che si rendono necessari oggi per disciplinare il primo segmento del percorso destinato ad abilitare uno studioso a candidarsi a una procedura comparativa che, se coronata da successo, porterà (forse, infine, chissà?) quello studioso a guadagnarsi un ruolo da professore universitario (lo facciamo anche per fornire un’agile mappa a quanti non siano iniziati alle tortuosità della nostra legislazione universitaria).
La disciplina in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale
La disciplina per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla L.240/2010 e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello” ed elevandone a 9 anni la durata.
Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell’ASN, recata dalla stessa L. 240/2010 (artt. 15 e 16), prevede che: la durata dell’ASN è di 9 anni. In particolare, il D.L. 126/2019 (L. 156/2019: art. 5, co. 1), nell’elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore; le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono svolte per settori concorsuali, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari; le domande di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono presentate senza scadenze prefissate; per ciascun settore concorsuale, è istituita un’unica commissione nazionale, di durata biennale, mediante sorteggio di 5 commissari da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari; della commissione nazionale non può far parte più di un commissario della stessa università; i commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell’abilitazione; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio; l’abilitazione è attribuita con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il CUN e l’ANVUR; in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore nei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell’abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.
Il regolamento attuativo è stato emanato, da ultimo, con DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell’abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l’anno. L’art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura.
Su tale previsione è poi intervenuto il D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 4, co. 5-sexies), estendendo il termine di 30 giorni. Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione della stessa abilitazione.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532 è stata poi definita, per il primo biennio, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento della stessa.
La procedura per la selezione dei commissari per il biennio 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell’8 agosto 2018.
Inoltre, con DM 589 dell’8 agosto 2018 sono stati definiti i nuovi valori soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per la formazione delle Commissioni e per la valutazione dei candidati e, in pari data, con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di abilitazione scientifica nazionale doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini: a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro le ore 15.00 del 10 gennaio 2019; b) II quadrimestre: a decorrere dall’ 11 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 dell’11 maggio 2019; c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro le ore 15.00 del 12 settembre 2019; d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed entro le ore 15.00 del 13 gennaio 2020; e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed entro le ore 15.00 del 14 maggio 2020.
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.
In particolare, qui, i decreti di nomina delle Commissioni per il biennio 2018-2020.
Rispetto a tali previsioni, da ultimo, si sono registrate deroghe e novità.
In particolare, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101): ha disposto che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludevano (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020: ha differito (dal 14 maggio 2020) all’11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l’avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse doveva concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020. Successivamente, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7-bis) ha istituito un VI quadrimestre nell’ambito della tornata 2018-2020, disponendo che le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 12 luglio al 12 novembre 2020. Inoltre, nel testo come modificato dal D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6): ha fissato al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti allo stesso VI quadrimestre; ha disposto che le Commissioni costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020, restano incarica fino al 15 settembre 2021; ha previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 doveva essere avviato entro il 31 gennaio 2021.
In attuazione, è intervenuto il D.D. 251 del 29 gennaio 2021, che fa riferimento, invece, alla tornata “2021/2023”.
Lo stesso D.L. 183/2020 (art. 6, co. 6-bis), inoltre, ha previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall’art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto ante e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l’avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell’ASN. A sua volta, il D.L. 76/2020 (L.120/2020: art. 19, co.1-bis) ha precisato, con disposizione di interpretazione autentica, che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari finalizzate alla costituzione delle commissioni per il conseguimento dell’ASN è quella relativa ai risultati dell’attività di ricerca, secondo i criteri individuati dall’ANVUR (e non quella relativa all’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti, da autocertificare e verificare con modalità definite con regolamento di ateneo).
In questo intricato quadro normativo, l’ultimo tassello è dato – come preannunciato – dalla notizia che – nel c.d. decreto Milleproroghe che va convertito entro il 1 marzo 2020 – la solita “manina” ha inserito la previsione che i lavori del sesto quadrimestre, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, si concludano entro il 31 maggio 2021 (mentre il decreto legge 183/20 limitava la proroga al 15 aprile e la precedente scadenza era 15 marzo 2021). Per l’effetto, le Commissioni nazionali resterebbero in carica fino al 15 settembre 2021 (il decreto legge 183/20 limitava la proroga al 30 luglio 2021, mentre la precedente scadenza era il 30 giugno 2020).
Questo sembra comportare il rischio assai concreto che per le procedure ASN del biennio 2021-23 non sia rispettato il termine previsto dal DPR 95/16 (art. 3.1)
Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate
affinché, con decreto del competente direttore generale del Ministero, siano avviate le prossime procedure per il conseguimento dell’abilitazione entro l’anno.
Soldati
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie
Ministri Università e Ricerca
Ruberti Fontana Berliguer Colombo Podestà Salvini Berlinguer Zecchino Moratti Mussi Gelmini Profumo Carrozza Giannini Fedeli Bussetti Fioramonti Manfredi Messa
Se si arrivasse ad un superamento dell’asn così come concepita…
Chissà perchè da un po’ di tempo tutte le volte che c’è scritto “Decreto Direttoriale” io tendo a leggere “Decreto Dittatoriale”?
Avrò bisogno dell’oculista?
Il bando per i candidati delle nuove tornate – con nuove commissioni – dell’ASN in realtà è stato pubblicato il 26 febbraio:
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-26022021/pubblicato-il-bando-la-tornata-20212023-dellabilitazione-scientifica
Le manine hanno vinto. Nella miriade di proroghe concernenti il mondo dell’università e della ricerca, l’art. 6 della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in G.U. nota come
«Testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 323 del 31 dicembre 2020), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”».
dispone che le attuali commissioni ASN si vedano prorogare al 15 settembre 2021 i termini entro i quali portare a compimento il proprio lavoro, sanando collateralmente il ritardo che il MUR aveva accumulato da dicembre 2020 nel far partire l’ASN 2020-2022. Si prevede infatti che il termine di legge di cui al DPR 95/2016 (che dispone che il decreto che dà avvio alle procedure biennali debba essere emanato entro il mese di dicembre di ciascun biennio) possa non essere rispettato. E infatti il Decreto Direttoriale che avvia la procedura (che a questo punto sarà 2021-23) è stato emanato il 26 febbraio 2021, con una sciatteria tale da determinare il serio rischio che il medesimo possa essere oggetto ricorsi giurisdizionali, aggiungendo ulteriori ritardi a una procedura già dilazionata per legge, come viene documentato in questo post.
Di seguito, per documentazione, l’assai oscuro testo della legge in questione.
Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020-2021 e 2021-2022.”.
2. All’articolo 3-quater , comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dal-la legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”; b) al comma 2, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023”.
3. All’articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “nel mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021”. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 3, le parole “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e le parole “, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021”; b) all’articolo 3, comma 4, le parole “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e le parole “il 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data di cui al comma 3”; c) all’articolo 4, comma 4, le parole “Fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”; d) all’articolo 4, comma 6, le parole “fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”.
5. Il termine di cui all’articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all’anno 2021.
6. Al comma 1 dell’articolo 7 -bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2021”; b) le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 15 settembre 2021”.
6 -bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo.
7. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
7 -bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agro-tecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.