Si segnala il rischio grave del contenzioso in una materia che è già stata oggetto di particolare contenzioso e di dure prese di posizione della Magistratura amministrativa. Nonostante l’autorevole opinione del Consiglio di Stato, una costante giurisprudenza amministrativa ha riaffermato la natura di preminente valutazione qualitativa del giudizio di abilitazione rispetto ad ogni tentativo di attribuzione dello stesso sulla base di misurazioni quantitative (tanto in senso positivo, quanto in senso negativo). Basterebbe questo per consentire di affermare che esiste un rischio serio di contenzioso e che sarebbe opportuna una maggiore attenzione ai principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza. Anche, l’ipotesi di leggere i ‘valori-soglia’ come requisito di ammissione (in quanto definiti da un D.M.) e non come elementi di valutazione (perché ormai sottratti alla discrezionalità della Commissione) suscita più di una perplessità sul piano della legittimità del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere 141 del 27 gennaio 2016 sullo «Schema di decreto ministeriale: “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale e per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica…..2015, n……..”». Il testo dello schema di Decreto Ministeriale non è noto (versioni già in circolazione da qualche mese potrebbero non essere affidabili).

Il parere segue un precedente parere (n. 2869 del 22 ottobre 2015) sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente il Regolamento per l’ASN, approvato definitivamente dal CdM il 3 marzo scorso, «Regolamento recante modifiche al DPR 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Al di là delle innovazioni procedurali introdotte dal DPR in corso di pubblicazione, l’elemento più rilevante della nuova disciplina in corso di emanazione è costituito dalle indicazioni relative al contenuto della valutazione abilitativa ed ai criteri di attribuzione della stessa [1].

Il passaggio più problematico individuato dal parere 141/2016 è certamente costituito dalle considerazioni sulla possibilità di inserire ‘soglie’ di accesso alle valutazioni. Tale possibilità è prevista dall’art. 4, c. 2 dello schema di DPR in corso di pubblicazione ed sarà attuata con un ‘successivo’ (ovviamente ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto di parere) decreto ministeriale [2].

Giurisprudenza 00Il nuovo art. 4 (dello Schema di DM) definisce specificamente i criteri e i parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, unificando – in un’ottica di semplificazione che appare priva di vizi logici, data la distinzione operata nel precedente articolo 3 e la comune vocazione didattico-scientifica delle due fasce di docenti – la precedente distinzione, operata negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 76/2012, fra criteri e parametri di valutazione per la prima fascia dei professori universitari e criteri e parametri di valutazione per la seconda fascia. Per l’elencazione dei titoli [primo dei quali è il titolo costituito dall’impatto della produzione scientifica, variamente articolato e distinto, con ulteriore rinvio agli allegati C), D), ed E), rispettivamente per i candidati nei settori bibliometrici, per i candidati nei settori non bibliometrici, per i candidati alla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale] è operato un rinvio all’allegato A.

La Relazione sottolinea che la valutazione sulla continuità della produzione scientifica e sulla rilevanza della stessa all’interno del settore concorsuale, prima elencate tra i parametri di valutazione, sono state più correttamente inserite tra i criteri di valutazione [3].

L’articolo 4, comma 4, lettera a) introduce, attraverso una serie di successivi richiami ad altre disposizioni del presente decreto [al punto 1 dell’allegato A (Impatto della produzione scientifica), il quale a sua volta rinvia per i candidati nei settori bibliometrici all’Allegato C, per i candidati nei settori non bibliometrici all’Allegato D, per i commissari all’Allegato E; al precedente comma 3, il quale a sua volta rinvia al precedente comma 2, lettera b) e ai punti da 2 a 11 del medesimo allegato A; mentre i citati allegati C, D ed E rinviano a loro volta all’art. 9, comma 4, del presente decreto, il quale demanda a un successivo decreto, previsto all’articolo 4, comma 2, del Regolamento in itinere, e da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di quegli allegati C, D ed E] specifici requisiti necessari per il conseguimento dell’ abilitazione. In sintesi i requisiti indicati dall’articolo 4, comma 4, lettera a) sono:
– la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, valutazione positiva che si ottiene se i candidati all’abilitazione presentano parametri almeno pari al “valore-soglia” (da determinare col citato successivo decreto) in almeno due di tre indicatori rispettivamente descritti, per ciascuna categoria di candidati, nei citati allegati C, D ed E;
– il possesso di almeno tre titoli tra i sei scelti dalla Commissione fra i dieci elencati nei punti da 2 a 11 del citato allegato A.

La successiva lettera b) dell’art. 4 prevede invece come ulteriore requisito per l’abilitazione la presentazione di pubblicazioni «valutate in base ai criteri di cui al comma 1 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B».

L’ANVUR e il CUN si sono espressi in senso non favorevole alle previsioni dell’art. 4, lettera a), rilevando che esso priverebbe le Commissioni del necessario margine di libertà di poter motivatamente concedere l’abilitazione anche a candidati che, pur non soddisfacendo alla condizione del possesso, da parte dei candidati di parametri superiori ai «valori soglia» di almeno tre titoli tra quelli tassativamente nell’Allegato A, presentino comunque titoli scientifici tali da meritare una valutazione positiva.

La Sezione condivide invece il rilievo dell’Amministrazione secondo il quale debbono salvaguardarsi, nella valutazione qualitativa dei candidati, l’oggettività, la certezza e la trasparenza; e queste appaiono adeguatamente garantite con il meccanismo dei valori-soglia sopra indicato.

Esso però risulta delineato nel decreto con una serie di rimandi da disposizione a disposizione tali da pregiudicare la chiarezza del disposto normativo, e da ingenerare difficoltà applicativa e contenzioso. L’Amministrazione dovrebbe dunque valutare, pur nell’urgenza prospettatta in Relazione, l’opportunità di una semplificazione.

Probabilmente, la chiave di lettura di tutto sta proprio nell’ultimo periodo riportato. Con l’abituale prudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva, sempre attento a non forzare la funzione di governo e a non prefigurare schemi di sentenza, si segnala il rischio grave del contenzioso in una materia che è già stata oggetto di particolare contenzioso e di dure prese di posizione della Magistratura amministrativa (notoriamente più esplicita nell’esercizio della funzione giurisdizionale).

Per contribuire alla riflessione si deve segnalare, in primo luogo, che l’introduzione di valori-soglia non è prevista dalla legge sull’ASN (né nella formulazione originaria della l. 240/2010, né nella riformulazione contenuta nel D. L. 24 giugno 2014, n. 90), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

In ogni caso, il procedimento per l’introduzione di valori-soglia prevede la partecipazione di CUN e ANVUR nella specifica fase di formulazione dell’ulteriore Decreto ministeriale previsto dall’art. 4, c.2 del DPR (approvato ma non ancora pubblicato).

Tenendo ben presenti questi due riferimenti si può passare alla formulazione di ulteriori considerazioni.

Nonostante l’autorevole opinione del Consiglio di Stato in sede consultiva, adesiva rispetto alla posizione del Ministero, si deve segnalare che l’introduzione di criteri automatici di preclusione dell’abilitazione sulla base (della mancanza) di requisiti quantitativi era prevista come opzione di autodisciplina delle Commissioni nella precedente disciplina [4].

giustiziaAll’affermazione ministeriale del carattere facoltativo delle preclusioni automatiche, da parte delle Commissioni in sede di predisposizione dei criteri generali [5], ha fatto seguito una costante giurisprudenza amministrativa che ha riaffermato la natura di preminente valutazione qualitativa del giudizio di abilitazione rispetto ad ogni tentativo di attribuzione dello stesso sulla base di misurazioni quantitative (tanto in senso positivo, quanto in senso negativo) [6].

D’altra parte, lo spostamento della valutazione della produzione scientifica e della rilevanza della stessa all’interno del settore concorsuale, prima elencate tra i parametri di valutazione, sono state più correttamente inserite tra i criteri di valutazione, con l’ovvia conseguenza di trasformare un indicatore quantitativo in un elemento di valutazione qualitativa.

Basterebbe questo per consentire di affermare che esiste un rischio serio di contenzioso e che sarebbe opportuna una maggiore attenzione ai principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza, come quello relativo alle maggioranze necessarie per il conferimento dell’ASN (con la maggioranza di 4/5 ritenuta ammissibile fino al parere Consiglio di Stato 2869/2015 e ridotta a 3/5 per successiva giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, recepita dal Governo).

La stessa ipotesi di leggere i ‘valori-soglia’ come requisito di ammissione (in quanto definiti da un D.M.) e non come elementi di valutazione (perché ormai sottratti alla discrezionalità della Commissione) suscita più di una perplessità sul piano della legittimità del procedimento sia in termini di parità di trattamento tra i vari aspiranti all’abilitazione, sia in termini di legittimazione all’esercizio dello specifico potere ‘preselettivo’ degli organi preposti all’emanazione del D.M., peraltro non previsto dalla legge [7].

______________________________

NOTE

[1] Art. 8 (Lavori delle commissioni)
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l’università in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori.
(omissis)
6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Nell’ipotesi in cui il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell’attività scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale dissenso dal parere 7 pro veritate di cui al comma 6 è adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l’abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.
[2] Art. 4 (Criteri di valutazione)
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN e l’ANVUR, definisce criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificità dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 8. Con lo stesso decreto è stabilito il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso il numero massimo delle pubblicazioni non può essere inferiore a dieci.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione.
[3] (Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76
art. 1
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E, la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship)ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.)
[4] (omissis)
[5] Come già da me segnalato (inutilmente) in https://www.roars.it/asn-i-problemi-normativi-insiti-nella-valutazione-e-nei-giudizi-della-commissioni-nazionali/
[6] Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3708 2015,
Il comma 5, dell’art. 6 citato, stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) 11629/2015; 13534/2015; N. 14360/2015
L’art. 6, comma 5, del medesimo D.M. n. 76/2012 stabilisce che le Commissioni possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi. Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente a quei candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnanti del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
TAR Lazio (Sez III) N. 02570/2016
Seguendo gli argomenti già utilizzati nella pronuncia di questa Sezione n. 11458 del 29.9.2015 (relativa al medesimo SSD), si osserva che non era consentito alla Commissione giudicatrice di pervenire ad un giudizio di inidoneità attraverso la meccanica ed esclusiva applicazione del prerequisito di natura essenzialmente “quantitativa” fissato nella citata deliberazione del 16.2.2013 (vedi verbale n. 2 del 2013). Valgono infatti, rispetto al criterio individuato dall’Organo di valutazione, le medesime argomentazioni sopra svolte in generale (e fatte proprie dalla stessa Amministrazione con la citata circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754) sul modo in cui debbono rapportarsi il “pilastro” quantitativo, costituito dalle mediane degli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato B D.M. n. 76 del 2012, e il “pilastro” qualitativo come definito, per la prima fascia, per le pubblicazioni, dai criteri di cui al comma 2, art. 4 del D.M. n. 76 / 2012. Come si è visto, il sistema ASN richiede che, anche nel caso di mancato superamento delle mediane rivelatrici della produttività del candidato (quanto a monografie, articoli in riviste e capitoli di libri, articoli in riviste di classe A), si possa e, anzi, si debba pervenire al riconoscimento dell’abilitazione sulla base di un giudizio sul merito scientifico (di titoli e pubblicazioni) estremamente positivo. Mentre il semplice superamento delle mediane non garantisce l’idoneità, nello stesso tempo, il loro mancato superamento nella misura di almeno una mediana (vedi punto 4, Allegato B, D.M. 76) non comporta alcun automatismo nel senso della non abilitazione, avendo la Commissione giudicatrice, in ogni caso, il dovere di verificare anche sul piano qualitativo la produzione scientifica (e l’importanza degli altri titoli di cui all’art. 4, comma 4, D.M. 76) e di pervenire al riconoscimento dell’abilitazione in presenza di un giudizio qualitativo estremamente positivo.
Pertanto, ad avviso del Collegio, è del tutto condivisibile quanto già ritenuto nel precedente sopra citato, laddove si afferma che ‹‹non può considerarsi in assoluto illegittimo il criterio maggiormente selettivo adottato, il quale privilegia (vicino alla pubblicazione di due o, almeno, una monografia) la collocazione editoriale delle riviste da rapportare al loro inserimento in classe A (qualificazione ANVUR) o al loro essere dotate di IP, secondo l’archivio ISI – SCOPUS, atteso che:
– esso può ritenersi come una sorta di declinazione o specificazione, discrezionalmente prescelta dalla Commissione, di un criterio che è positivamente considerato sia dalla lett. d) del comma 2, D.M. cit. (che menziona la “collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste….” e del riferimento al “tipo delle pubblicazioni” di cui all’art. 4, comma 3, D.M. cit.;
– in generale l’art. 3, comma 3, D.M. 76 / 2012 facoltizza le commissioni ASN “all’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli” che “sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione”.
Invero, ciò che non appare legittimo alla luce dei principi sistematici sopra delineati è che il criterio di natura quantitativa (in quanto attiene non alla qualità dello scritto scientifico del candidato ma al prestigio della rivista che nulla dice sulla qualità intrinseca dell’articolo ivi pubblicato), nella concreta applicazione fattane dalla Commissione, sia stato assolutizzato fino al punto di farne un “prerequisito” tale da precludere ogni esame del merito scientifico della candidata il che appare in evidente contrasto con il principio basilare di cui all’art. 3, comma 1, D.M. 76 /2012 secondo cui “la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate….” e con la stessa norma primaria di cui l’articolo 16, comma 3, della legge n. 240/2010 che, alla lett. a), prevede espressamente che l’abilitazione si deve basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro” ››.
[7] L. 240/2010 (nel testo vigente), art. 16, c. 2, lett. a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro , sentiti il CUN e l’ANVUR.
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27 Commenti

  1. Ho estrapolato tre frasi:
    1. ‘valori-soglia’ come requisito di ammissione (in quanto definiti da un D.M.)
    2. Regolamento recante criteri [= elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo] e parametri per la valutazione dei candidati …
    3. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato …
    Ciò che le accomuna è il senso generale secondo il quale “i criteri di valutazione di lavori scientifici si definiscono per legge”. Siccome tutto è possibile, il passo successivo potrebbe essere che si indichino persino le tematiche di ricerca: * “ai sensi dell’articolo A di ecc. ecc., i candidati devono dimostrare di essersi occupati delle seguenti tematiche o argomenti: 1.. 2…3…”. Non solo. Di averlo fatto per al meno x volte negli ultimi y anni in non più di z pagine ciascuno, affinché la loro lettura e valutazione da parte della commissione (costituita da robot intelligenti programmati per tale compito) venga agevolata. Non solo. Trattandosi di commissari robot, i candidati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il lessico e gli abbinamenti lessicali definiti con il DM B, il quale conterrà anche i modelli sintattici obbligatori da usare, sia come organizzazione sintattica delle frasi semplici o complesse (ma fino ad un certo punto anch’esso predefinito), sia come lunghezza delle medesime; il tutto quantificato in numero di caratteri, spazi compresi.
    Se è standardizzazione, standardizzazione sia.

    • Cara Marinella,
      sei una ottimista. Di questo passo i concorsi li deciderà direttamente il TAR. E temo che un gruppo di robot ben programmati sia più flessibile di un gruppo di giudici amministrativi.

  2. PRECEDENZA AI PRECARI
    tenete conto che ci sono candidati e candidati:
    1) ci sono gli RTI, che sono già strutturati, hanno un legittimo interesse meritevole di tutela nel conseguire l’abilitazione, ma se SE NON LA PRENDONO, FA LO STESSO Perché RIMANGONO STRUTTURATI
    2) ci sono RICERCATORI PRECARI, che se non prendono l’ASN, scadono, anche se hanno più titoli degli RTI.
    3) PRECEDENZA AI PRECARI!!!!!!!!!!!!! I precari che non prendono l’abilitazione sono disoccupati, gli RTI non saranno mai disoccupati.
    4) Affermo questo solo perché ci saranno sempre dei COMMISSIARI che vorranno tagliare e BOCCIARE IL PiU’ POSSIBILE.
    5) per gli strutturati (es. gli rti o gil associati) l’abilitazione è una FACOLTA’
    6) per i precari, l’abilitazione è un OBBLIGO, o meglio ancora un ONERE, perché sennò sono FUORI.

  3. MEDIANE ANCHE IN USCITA: sei un RTI, sei un associato, sei un ordinario, non hai prodotto nulla? ergo sei sotto mediana?
    fuori dal sistema: LICENZIATO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    o tutti o nessuno, non è possibile che le mediane valgano solo per chi deve entrare, mi sto riferendo al precario che può essere STRUTTURATO solo se consegue L’ASN, dovendo pubblicare anche se è disoccupato, anche se deve fare il cameriere di notte perché di giorno è costretto a pubblicare altrimenti rimane sotto mediana.

    • Ehm…per loro natura le mediane dividone sempre una popolazione in parti uguali. Per favore evitiamo di dire cose balzane, o almeno prima studiamoci cosa è una mediana.

    • Si continua ancora a cascare sulle mediane. Stabilire dei requisiti minimi tuttavia continua ad essere un problema non indifferente. Prima di tutto, chi sta sotto il requisito eventuale e non è di quel ruolo non sta facendo nulla di male. Però si pone il problema di un eventuale requisito minimo non superato da chi è nel ruolo (ovviamente non può essere una mediana, qui il problema non sta per chi è sotto mediana ma per il fatto di richiedere per l’abilitazione un criterio in taluni casi troppo alto).

    • credo che il problema non è chi viene prima e chi viene dopo, il problema è chi merita e sono d’accordo sul fatto che “se non hai prodotto nulla” ….sei fuori dal sistema.
      E’ sbagliato anche pensare che sei un RTI puoi anche aspettare …tanto lo stipendio ogni mese ti viene accreditato…. tutti noi lavoriamo per aspirare a qualcosa.
      Piuttosto credo che il sistema della progressione di carriera sia sbagliato e sia alla base del cosiddetto “baronato” (vedi militari, magistratura) (ma è una mia opinione….). Forse era piu’ semplice pensare di abolire il ruolo dei RTI e di creare un “ufficiale” ruolo dei “professori aggregati” (terza fascia della docenza). Così i RTD che raggiungevano le abilitazioni entravano nel ruolo dei professori aggregati. Il successivo passo era l’abilitazione a professore associato e poi ad ordinario.
      Ma noi italiani siamo bravi a complicare le cose per puro masochismo o ….interesse!

  4. Una riflessione sull’uso dei ‘valori-soglia’ come requisito automatico per l’ASN: mentre le mediane avevano un valore predefinito indipendente dalla volontà di qualsiasi burocrate (si trattava semplicemente di un esercizio statistico, anche se nel passato l’ANVUR ha eseguito il calcolo in maniera non trasparente) i ‘valori-soglia’ sono del tutto arbitrari e possono essere, nelle mani sbagliate, usati in maniera predeterminata per includere / escludere individui o gruppi dall’ASN.

  5. @Antonio Banfi:

    mi riferivo ai valori-soglia, mi sono espresso male.
    in ogni caso, la questione seria, perché il precario o il disoccupato in quanto precario scaduto si può strutturare solo attraverso il conseguimento dell’ASN.
    La mia impressione è che nonostante il precario possa avere un ottimo curriculum non è mai sicuro dei suoi valori-soglia, che possono sempre essere spostati all’infinito e che in quanto precario sarà costretto a produrre anche di notte, non dormendo e conducendo una vita assurda, senza certezze.
    Lo strutturato, invece, se vuole prendere l’ASN per avanzare di carriera e non riesce ad avere i valori soglia, la sua situazione non sarò grave, perché anche in caso di insuccesso, si potrà calmare, non sarà costretto a pubblicare in maniera forsennata ed avrà comunque lo stipendio a vita.
    Mi capisce adesso?

  6. mi auguro ed invito il Ministero a considerare 2 TRATTAMENTI DIFFERENZIATI:
    1)pretendere di più per chi è già strutturato
    2)pretendere di meno per chi non lo è.
    Essere strutturati e non essere strutturati, purtroppo, non è la stessa cosa.
    3) Se ti va male l’ASN e sei strutturato, pazienza, continuerai a prendere lo stipendio a vita
    4) Se sei un “NON STRUTTURATO” e, nonostante un grande curriculum non riesci a prendere l’ASN, non hai più speranza.
    5) AVETE CAPITO O NO CHE C’è DIFFERENZA TRA GLI STRUTTURATI ED I NON STRUTTURATI, in questo momento storico, di fronte all’ASN?

  7. anche io condivido che i non strutturati debbano avere valutazioni con criteri diversi. teniamo presente che gli RI non sono obbligati a far didattica e se lo fanno in molte sedi vengono pagati, i non struuturati sono obbligati a far didattica. Molte sedi in difficoltà per pensionamenti senza turn over stanno assumendo ricercatori di tipo A solo per coprire i buchi della didattica.

    • L’accesso di cui si parla è nella fascia degli associati. Lo standard è quello della figura di associato e non del candidato. Ormai i RTI fanno tutti didattica e per la maggior parte non vengono pagati (almeno da noi è così). Quando vengono pagati è qualcosa dell’ordine di 400 euro per un corso. Non è vero che si fanno RTDa per la didattica. I posti di RTDa pagati dall’università sono molto contesi fra i dipartimenti e, all’interno dei dipartimenti, fra i gruppi di ricerca. Da noi per la didattica degli RTDa si parla di 60 ore l’anno di lezione. Poi ci sono molte altre figure di docente, i professori e ricercatori pensionati, i ricercatori degli EPR e varie figure in convenzione. Questi tutti più o meno gratis. Infatti in un mio commento di un altro post avevo parlato di rimembranze della libera docenza degli anni 70. E’ vero, stiamo andando all’indietro verso quella università veramente baronale pre-1968. Il precariato e la messa ad esaurimento dei RTI fanno parte della stessa manovra di restaurazione. Forse anche gli associati sono virtualmente ad esaurimento…

  8. @gisella-facchinetti:

    sono contento che qualcuno sostenga la mia tesi.
    io non sono stato abilitato la scorsa tornata, solo perché, a parità di curriculum, da precario non conto e non contavo nulla.
    Che cosa è l’ABILITAZIONE?
    E’ un’INFINITA SALITA RIPIDA per il precario, alla quale il precario/disoccupato è OBBLIGATO (o meglio onerato), altrimenti è finita.
    E’ una COMODA salitina a gradini per lo strutturato, che se si ferma al terzo gradino, non importa, prenderà il suo solito stipendio (che se lo sarà anche meritato) ma che non succede nulla se non si abilita.
    Infatti, come ho sopra ricordato, il PRECARIO può avere un ottimo curriculum, ma non è mai sicuro dei suoi valori-soglia, che possono sempre essere spostati all’infinito e che in quanto precario sarà costretto a produrre anche di notte, non dormendo e conducendo una VITA ASSURDA, senza certezze.
    Ci sono altri che sostengono questa mia tesi della necessità di un DIVERSO TRATTAMENTO TRA PRECARI E STRUTTURATI, dato che purtroppo non sono uguali DINNANZI ALL’ASN?

  9. Lei non sa di cosa parla. Non vengono “pagati”, ricevono un’elemosina giusto per evitare che impugnino il lavoro aggratis imposto.
    Nel mio ateneo abbiamo, avremmo, da fare 80 ore di insegnamento aggratis, per poi, dall’80unesima ricevere circa 20 di euro lordi per ora.
    Non voglio fare guerre tra poveri, ma cari non strutturati, se foste in grado di trovarvi un lavoro e di non farvi sfruttare dall’università potrebbe beneficiarne il sistema. Potrebbe servire a far capire che siamo l’unico paese dove per lavorare aggratis o quasi, si ringrazia!

  10. @Desolation:

    lo strutturato ha comunque un progetto di vita che può realizzare: la banca gli concede il mutuo perché ha il posto fisso.
    Il precario, in tanti anni di dottorato, assegni post doc. e se è fortunato rtd, ha messo su un curriculum che in molti casi può essere molto grande; nonostante ciò è fuori e la banca non gli concede il mutuo.
    Questa è la realtà, vuole negarla?
    Ora, il precario è OBBLIGATO a prendere l’ASN, altrimenti è fuori, lo capisce o no?
    Tuttavia, spesso, vuoi perché la commissione può avere un occhio di riguardo per lo strutturato perché “non si sa mai”, vuoi perché il sistema spinge, per questione di budget, a mettere dentro già strutturati (costa di meno), tra un precario ed un strutturato (con parità di curriculum) prevale il secondo.
    Sicuramente Lei è uno strutturato e sicuramente ha meritato il suo posto, ma ha avuto (come ogni strutturato) anche la fortuna di poter vedere il suo merito (che comunque esiste) premiato.
    Oppure è il precario, che in questo momento storico, ha la sfortuna di non vedere il suo merito, cioè un curriculum grande, ma nessuno che se lo fila.
    Quale delle due preferisce?
    Ecco perché se strutturato e non strutturato partecipano alla stessa ASN, devono esserci criteri diversi, sbaglio?

  11. Onestamente, i precari sono stati spesso discriminati nelle abilitazioni e credo che il problema del precariato a oltranza nelle università andrebbe risolto. Non sono però favorevole a criteri diversi perché aspirando alla stessa posizione i criteri per valutare l’idoneità dovrebbero essere uguali. Non si può rendere più difficile l’abilitazione allo strutturato perché tanto non perde il posto… Come peraltro credo che se uno lavora seriamente come strutturato abbia tutto il diritto di ambire a diventare associato o ordinario. Non è che non cambia niente per lui.

    • Correggo il tiro: è la solita lotta dei capponi di “Renzi”. Chi partecipa all’ASN non è PO (di solito). Magari è un RTI o un RTD o un PA che pubblicano anche insieme a altri precari. Tutti avrebbero diritto di veder riconosciuti il proprio lavoro. Ma questo non è un paese normale e allora ci si spenna come capponi.

  12. Lasciando perdere la mia storia che se no facciamo notte, le dico sinceramente che io avevo un lavoro nella PA, ho vinto un dottorato facendo i salti mortali e sono riuscito a costruirmi durante quello il posto di ricercatore poi conseguito. Se non l’avessi conseguito sarei tornato nella PA, va bene che la fortuna nella vita c’è’ sempre, ma uno il precario a vita non dovrebbe accettare di farlo. Se il prof di riferimento non mantiene le promesse in 4/5 anni al diavolo lui e l’universita’! E poi, seppure lei si prende l’Asn, nessuna università’ in Italia avrà’ il budget per assumerla nei prossimi 15 anni, lo so io e lo sa lei, quindi e’inutile parlare dei criteri. Che chiaramente devono essere identici.

  13. @Ale B: grazie, è la pura verità!!!!!!!
    @paolo:
    @Desolation:

    Allora, è chiaro che la soluzione sarebbe istituire di nuovo il RTI, e finanziarne tanti e soprattutto fare 2 canali:
    1) riservato al precario tanto per intenderci chi ha il dott., asssegno di ric. altri contratti e tanto curriculum, affinché diventi RTI ( e questo si chiama reclutamento)
    2)Riservare l’ASN solo a chi è RTI (e questo si chiama promozione)
    TUTTO QUESTO SAREBBE PERFETTO.
    3) PURTROPPO, ora le cose non stanno così e, come dicevo prima, il precario è OBBLIGATO a prendere l’ASN.
    4) Allo stesso tempo, PRECARIO E STRUTTURATO concorrono alla stessa posizione, ma, come tutti possono vedere, purtroppo, per le ragioni che ho detto sopra, è una LOTTA IMPARI.
    5) Chi dice che va bene cosi, in realtà, secondo me avalla un sistema DISCRIMINATORIO, proprio perché la lotta è IMPARI.

    • Forse nel 2010 i ricercatori non hanno fatto male a salire sui tetti per cercare di fermare una riforma che avrebbe creato per anni la guerra di tutti contro tutti. Non era difficilissimo capire che si imboccava la strada per l’inferno. Se avesse avuto a cuore i destini dell’università la CRUI avrebbe dovuto opporsi con tutte le forze. E invece, per bocca del suo presidente – intervistato da Repubblica – negava che ci fosse la protesta nello stesso giorno in cui il medesimo quotidiano apriva la prima con un titolo a piena pagina sulle università in rivolta.

      A sei anni di distanza, nel 2016 la CRUI è riuscita a non nominare mai la protesta #stopVQR nei suoi documenti ufficiali. Nihil sub sole novi.

  14. Salve a tutti…leggendo il parere del Consiglio di Stato sul nuovo Decreto, sembra quasi non ci sia più un riferimento alla suddivisione in Macro-aree, ma solo in Settori bibliometrici e non. Ho interpretato bene?

    • Mi sembra molto difficile stabilire dei valori soglia indifferenziati tra settori concorsuali diversi. Presumo che debba per forza sopravvivere una qualche differenziazione interna alle due grandi aree (“biblio” e “non-biblio” – che orrore questa neolingua che per adeguarci al gergo anvuriano ci obbliga a parlare come degli incompetenti).

  15. Ho notato che il parere del Consiglio di Stato n. 141 riporta due dati che non mi sembrano congruenti con lo schema di decreto ministeriale riportato nella pagina di roars https://www.roars.it/la-bozza-del-nuovo-d-m-criteri-e-parametri-per-lasn-2-0/
    In particolare, non si capisce perché nel parere del Consiglio di Stato del 2016 si parla di possesso di almeno tre titoli tra i sei scelti dalla Commissione fra i dieci elencati nei punti da 2 a 11 dell’allegato A. Nella bozza del DM, l’allegato A riportava invece in totale otto titoli, sette se si esclude la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. Perché questa differenza? Non mi sembra nemmeno di aver trovato scritto nella bozza che la Commissione sceglie sei titoli da un elenco di dieci.
    Altro punto a me non chiaro: perché nel parere del Consiglio di Stato si riporta che la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica si ottiene se i candidati presentano parametri almeno pari al valore soglia in almeno due di tre indicatori? Nella bozza non dovevano essere in totale due indicatori (numero di articoli nei 10 anni precedenti e H index rilevato su Scopus e Web of Science e relativo alle pubblicazioni nei 10 anni precedenti), almeno per i settori “bibliometrici”?
    C’è forse uno schema di decreto ministeriale più aggiornato rispetto a quello riportato nella pagina di Roars?
    Grazie

    • Pare ci sia una nuova versione del DM che in parte recepisce le osservazioni di Anvur. Ma non si trova da nessuna parte…

    • C’è, ma non è noto. Ringrazio PhD che ha spiegato bene le ragioni per cui il parere non può che riferirsi ad una nuova versione.

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