Con la legge di stabilità 2016 è stato varato un finanziamento ad hoc per l’assegnazione agli atenei – anche sulla base dei risultati VQR – di 861 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B (con la cosiddetta tenure-track).

Segnaliamo ai lettori il testo del decreto e la tabella relativa alla ripartizione dei posti fra gli atenei.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016 n. 78

Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010

Trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24, comma 3 lettera b) relativo ai contratti per ricercatori a tempo determinato;

VISTO l’art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

VISTO l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;

VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti  di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l’art.4, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei  con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30  per  cento del totale dei professori, il numero  dei  ricercatori  reclutati  ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di  I fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse disponibili;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2  dell’articolo  4  del  decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente: “c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)  per  la sola  programmazione  delle  annualità 2015,  2016  e  2017,  fermi restando i limiti di  cui  all’articolo  7,  comma  1,  del  presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai  sensi  dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non può essere inferiore alla metà  di  quello  dei  professori  di  1ª fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse disponibili”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’art. 1, comma  349, il quale prevede che alle  università si applicano le  disposizioni   di   cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114;

VISTO il DM 8 giugno 2015, n. 335 (registrato dalla Corte dei Conti il 10/07/2015 – Foglio n.3123) con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2015, ivi compresa la quota premiale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art. 1:

comma 247, il quale dispone che “al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia”;

comma 248, il quale dispone che “l’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)”;

comma 250, il quale dispone che “La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 237 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università…omissis”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

RITENUTA la necessità di definire i criteri per l’utilizzo dell’importo di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 relativi al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

 

DECRETA

Articolo 1
(Assegnazione risorse)

  • 1. A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 47 milioni di euro per l’anno 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dell’anno 2017, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a  € 58.625 annui;
  • 2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni, per il finanziamento complessivo di 861 posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010, sulla base dei seguenti criteri:
    • a) a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a n. 2 posti, per complessivi 132 posti;
    • b) a valere sulle risorse residue sono attribuiti ulteriori n. 729 posti, ripartiti fra le Istituzioni in base al valore degli indicatori relativi alla VQR – valutazione della qualità della ricerca complessiva (peso=75%) e della VQR relativa alle politiche di reclutamento (peso=25%), che sono stati utilizzati ai fini della ripartizione della quota premiale del FFO 2015.

Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  • 1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro il mese di novembre 2016.
  • 2. La quota parte di risorse assegnate e non utilizzate secondo quanto previsto dal comma 1:
    • a) per l’anno 2016 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione universitaria interessata;
    • b) a decorrere dall’anno 2017 non viene consolidata all’Istituzione interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente al massimo a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1.
  • 3. Nel caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendono disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro sei mesi dalla relativa cessazione, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile

Roma, 18 febbraio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini

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69 Commenti

    • Carissimo,
      fra gli assunti non ci saranno tanto giovani…e molti di loro sono già in possesso di ASN!
      Non essere miope…guardati intorno il mondo è cambiato. Gli avanzamenti per “anzianità” ormai te li puoi scordare.

      Economici?? Sai quanto costa un RTDa o un RTDb?

  1. ma dai, un decreto legge per spartire meno di 50 milioni di risorse, cioè UN ricercatore per università. Secondo me facevano una figura molto migliore a non fare niente.
    nel senso, fare questo o non fare nulla è esattamente uguale, in sostanza è una presa per il culo.
    c’è gente che ancora sostiene renzi, e va bene. quando ci sarà la legge sulla soppressione degli stati giuridici dei (futuri,perché prima non si tocca niente) professori ci sarà una sommessa protesta dopodiché si dirà che bravo renzi. Almeno ha licenziato un pò di gente.

  2. Ieri sera sul tardi, a Piazza pulita, un giovane consigliere economico di Renzi, Marattin credo si chiami, annunciava 1000 posti di RTD/b. Ovviamente il pubblico più ampio avrà capito poco o niente o male. Si è parlato genericamente e poco di vqr, senza entrare nel merito. Ora questi posti sono scesi a poco più di 800, decisi in base alla vqr precedente soprattutto, la quale non doveva essere usata per stilare graduatorie, se non sbaglio. Invece l’hanno fatto, Bologna risulta sul primo posto, dove il suddetto consigliere incoraggiava gli studenti ad iscriversi, in base alle qualità di mercato di quell’Ateneo.
    Che strano che questi posti siano stati decretati due giorni fa! Con i rettori riuniti in seduta da lì a qualche ora. Mi chiedo anche se i posti siano stati progettati da prima, oppure se hanno tolto i soldi all’ultimo minuto, per via delle vicende della vqr attuale. Cosa vorranno in cambio? Che si faccia la vqr così com’è, che si lasci in pace l’Anvur così com’è? Questa è politica, ragazzi! In barba alla legge sulla trasparenza, ma forse è stata abolita. Alla faccia della legge sulla semplificazione del linguaggio burocratico di Cassese, anche quella sarà abolita di fatto, dal momento che ci inondano con testi sempre meno comprensibili a molti.

  3. Francesca53. lo so benissimo, sono obbligati a fare lezione e i ric. a tempo indeterminato no. Quindi è proprio una operazione economica. Del più bieco sfruttamento che si regge su un mare di gente che ha fame. Poi ripeto: a fronte di abilitazioni ottenute con pubblicazioni, voglio vedere quale è l’ esperienza didattica. Altro che anzianità…..

    • senza contare che entreranno molti amici degli amici, come sempre, anche a tempo determinato….la fame è tanta. Ti affamo, poi ti do le bricioline con il contagocce, beninteso se voti per me…

  4. Come breve commento al decreto Ministeriale, peraltro trasmesso alla corte dei conti e quindi ancora non attuativo, vorrei sottolineare alcune cose e lo faccio per punti:
    – I tanto decantati 1000 posti si sono ridotti a 861, la ministra e il governo non riescono neanche a trovare le risorse sufficienti a soddisfare i loro annunci. Come mai? Stiamo parlando di poche migliaia di euro rispetto al bilancio dello stato.
    – Quale ennesimo algoritmo è stato usato per la distribuzione delle risorse?
    – Le risorse coprono la figura del ricercatore ma sono solo un cofinanziamento dei futuri associati. Ergo le risorse aggiuntive per le chiamate ad associato saranno a carico degli Atenei.
    – A spanna, non c’è bisogno delle tabelle precise, queste nuove entrate nel sistema copriranno solo una parte delle cessazioni future. Potremmo definirla operazione senza oneri aggiuntivi per lo stato.
    – L’operazione parte senza che sia stata definita L’ASN e come al solito quindi non sono definite “le regole del gioco”. A parte quelli che intraprenderanno il percorso con l’abilitazione in tasca, gli altri cosa dovranno/potranno fare per avere l’abilitazione?
    – Quali risorse per le attività di ricerca necessarie ad ottenere l’abilitazione?
    – Come gli Atenei potranno decidere l’assegnazione dei posti ai vari SSD/aree?
    – Suggerisco un criterio: gruppi forti e abili ad utilizzare quello che una volta era il “cilostile”. Ennesimo incentivo alla moltiplicazione dei pani e dei pesci.
    – Per quanto brevemente riassunto qualcuno può credere che un eccellente ricercatore che non ha dietro di se un’armata dotata di testate nucleari possa raggiungere l’obiettivo dell’agognata posizione di associato?
    – Se vuole essere un’ennesima sanatoria non era più semplice e gratificante assumere gli abilitati direttamente come associati? Naturalmente no, sarebbe ovvio, lasciamoli nel limbo dei precari a vita, e facciamo credere che si ricomincia dal basso.
    Chi vuole può aggiungere altri elementi non citati o sottovalutati.

    • La tua domanda “L’operazione parte senza che sia stata definita L’ASN e come al solito quindi non sono definite “le regole del gioco”. A parte quelli che intraprenderanno il percorso con l’abilitazione in tasca, gli altri cosa dovranno/potranno fare per avere l’abilitazione?” è alla base di tutto!

  5. messaggio al PD:

    quelli del PD che siedono in Parlamento ed al Governo, non erano quelli contro la GELMINI?

    Finanziando posti ai sensi della legge Gelmini, senza alcuna riforma del ruolo del ric., stanno dicendo “GELMINI hai ragione tu, hanno ragione il PDL e BERLUSCONI!”

    Il PD sta negando se stesso.

    Condividete questa analisi?

    • Sinceramente, è la scoperta dell’acqua calda…
      Che il PD a suo tempo fosse assai poco contrario alla Legge Gelmini, lo sappiamo bene. Non occorre essere politologi, basta aver avuto un piede dentro l’università.

  6. Si è naturalmente contenti di poter assumere quasi 900 colleghi giovani. Detto questo, iniziano le perplessità e le domande: Perché piano straordinario dell’ultimo momento? Chi garantisce la copertura finanziaria? La Corte dei Conti si è espressa al riguardo? Che genere di classifica degli atenei è stata usata, se negli anni 2013-2014 piovevano le critiche sulle varie classificazioni dell’Anvur, fatte e rifatte? Oltre a quelle espresse qui numerose volte, v. ad es. http://www.flcgil.it/universita/l-anvur-scopre-l-acqua-calda-e-si-diverte-a-stilare-classifiche.flc

    Come si pone il rapporto istituzionale, già evidenziato da altri, tra RTI e RTD in genere, per quanto riguarda la didattica, nonché tra questi nuovi RTIb e i già abilitati per le due fasce che sono in lista di attesa?
    Cosa hanno ceduto i rettori in cambio di questi 861 posti? La promessa di far portare a termine la seconda vqr, che produrrà ulteriori classifiche fatte e rifatte ad arte? E si perderà dell’altro tempo per analizzarle (diversamente, perché anche la seconda vqr è diversa), e siamo da capo?

    • Ormai è palese che la VQR è stata un maccherone inutile. Una perdita di tempo colossale per tutti: Miur Anvur Rettori docenti e ricercatori personale. Si userà la vecchia. Poi,visto che le università meno performanti non si potranno affondare per ragioni di ordine pubblico, si darà una quota di riequilibrio ai più bravi in posti rtdb.Nel frattempo, sono calati gli studenti nelle aree povere del paese , in quelle ricche non si ride, i migliori continuano a emigrare, le poche risorse vanno alle burocrazie e il nostro diventa un paese sempre piu’ ignorante.

  7. …erano 861 erano giovani e forti e …

    ma perchè 861 e non 999? o 19999 all’anno .. che sarebero quelli necessari?
    Ovviamente le università per fare 861 RTD vorranno fare almeno 200 prof I fascia e 200 II fascia … o no?

    • perche’ la matematica non e’ un’opinione e la cifra stanziata diviso il costo unitario fa appunto 861.

      e’ comunque sconcertante leggere i messaggi di commento a questa notizia. che arriva dopo 5 anni in cui gli RTDB, l’unica posizione istituita dalla 240/2010 ragionevolmente paragonabile ai vecchi RTI, sono usciti con il contagoccie.

      ad oggi sono in servizio 755 RTDB, di cui 57 di atenei non statali.

      questo significa che negli ultimi 3 anni le universita’ hanno bandito meno di quanto questo DM permette (ed impone) di bandire entro novembre 2016.

      invece di perdere tempo con ironia e dietrologia forse sarebbe meglio mettersi subito all’opera affinche’ questi bandi siano emanati nei tempi previsti, e condotti nel rispetto della normativa, del merito e della trasparenza.

    • Hai ragione. Il vero problema è in numero. Troppo pochi. Per chi parla di rapporto istituzonale ” tra questi nuovi RTIb e i già abilitati per le due fasce che sono in lista di attesa” dico: i ricercatori a tempo indeterminato hanno avuto un piano straordinario di assunzione che nei fatti ha escluso la partecipazione di RTDa abilitati. Di tale piano si sono potuti avvantaggiare GIuSTAMente i ricercatori universitari TI Abilitati. Non capisco quindi chi si lamenta ora di questa possibilità x gli RTDa. Ricordiamoci, cari fratelli, che molti RTDa prima dell accesso a tale figura provenivano già da lunghi anni di precariato svolto anche a vantaggio di ricercatori TI che si sono abilitati e sono passati a ruolo di PA. Non parliamo quindi di sfruttamento in questo caso??? No vero. E allora di quale rapporto istituzionale parliamo? Ah si certo…aspettate che ci arrivo..un po’ di schiavi avranno autonomia ….e potranno difendersi da chi vorrebbero ancora il sangue delle loro vene per raggiungere agognate mete come l ASN.

    • @lettera962 e Francesca53

      La L.240/2010 all’ Art. 24 comma 3 prevede che i contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTD B) dopo il triennio non siano rinnovabili,ma al comma 5 prevede che, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto l’RTD B venga valutato e in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, venga inquadrato nel ruolo di PA.
      La programmazione (art. 18, comma 2), assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo.
      Al comma 2 l’Art 18 afferma che:
      2. Nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio di ciascun ateneo i
      procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda
      fascia di cui al comma 1, nonche’ per l’attribuzione dei contratti di
      cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla
      base della programmazione triennale…
      La programmazione assicura la sostenibilita’ nel tempo degli oneri
      stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione
      degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica
      di progressione di carriera del personale.

      Questo vuol dire che, senza l’immissione di risorse AGGIUNTIVE come ha dovuto fare questo governo con i 100M€ per gli 861 posti di RTD B, pochissimi posti RTD B possono essere banditi a causa dell’enorme accantonamento necessario sulla disponibilità di bilancio di ciascun ateneo.
      Non si può che essere contenti di un provvedimento governativo del genere, ma non si può NON sottolineare sia l’esiguità del regalino, a fronte sia della diminuzione dei docenti sia della pletora di persone che lavorano nella ricerca precaria, come non si può NON vedere l’aleatorietà del provvedimento e la mancanza di una politica di reclutamento strutturale.
      E per chi vuole essere maligno anche la tempestività del provvedimento che crea una ulteriore spaccatura tra le figure dela ricerca dentro la quale è molto semplice cadere.
      Cordialmente

    • Mi sembra abbastanza chiaro che in questo quadro, si va verso una progressiva riduzione sei corsi di studio. Già si sono diminuite le scuole e i dipartimenti, ora la cura dimagrante toccherà ai corsi che non avranno i requisiti minimi di docenza.

    • Infatti. Questi RTDb sembrano pochi ma non lo sono, in relazione allo sforzo economico che richiedono complessivamente. Non si tratta infatti di RTI che potevano (possono) costare 0.5 a vita, ma di RTD che nel giro di tre anni devono diventare PA o uscire dal sistema. Siccome questo DM non stanzia le risorse per lo scorrimento, gli 0,2 punti aggiuntivi richiesti per il passaggio vanno previsti dai dipartimenti nella programmazione triennale ed eventualmente stanziati fra 3 anni. Siccome il reclutamento di questi RTDb va fatto entro Novembre 2016, pena, mi pare, essere penalizzati sulle risorse previste a decorrere dal 2017, questi punti vanno previsti per il 2019.
      Con il turn over che tornerà pieno solo nel 2018 e le schiere di abilitati ancora non assorbiti (tantissimi PA), non è possibile prevedere grandi stanziamenti.
      Senza contare poi che l’art 24 per chiamate *non* di RTDb sarà valido solo fino a Dicembre 2016, con tutti i rallentamenti che questo comporta per la necessità di bandire posti a costo pieno (0.7 e 1 p.o. per PA e PO rispettivamente).
      Ritengo assurdo aver consentito l’uso dell’art. 24 solo in periodo di turn over strozzato, ritengo assurdo aver strozzato per tanti anni il turn over, e ritengo assurdo continuare ad usare i punti organico per le assegnazioni.
      Inutile (ovviamente non sto dicendo non giusta, ci mancherebbe) la nuova ASN con schiere di abilitati che con queste regole resteranno lunghe ancora per molti anni.

    • @Lilla: “Senza contare poi che l’art 24 per chiamate *non* di RTDb sarà valido solo fino a Dicembre 2016, con tutti i rallentamenti che questo comporta per la necessità di bandire posti a costo pieno (0.7 e 1 p.o. per PA e PO rispettivamente).”
      … c’è sempre il milleproroghe che metterà tutto a posto
      … una proroghetta qua una proroghetta là …. trallalà … trallalà …

    • Il principio della rana bollita
      Noam Chomsky

      Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana.

      Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare.

      La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa.

      L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita.

      Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.

      Questa esperienza mostra che – quando un cambiamento si effettua in maniera sufficientemente lenta – sfugge alla coscienza e non suscita – per la maggior parte del tempo – nessuna reazione, nessuna opposizione, nessuna rivolta.

    • :-) :-) paolo
      Ci ho pensato anche io…..a mille ce n’è nel decreto di proroghe da inserir! Venite col governo nel mondo dei decreti per sognar!
      .
      Qualche giorno fa parlavo con un collega straniero di questo (non delle milleeunaproroga, ma dell’art24 vs art18) e lui diceva che da dove lavora è normale prevedere avanzamenti di carriera di interni, post-valutazione naturalmente.
      Da noi no, perché da noi una cosa del genere è vergognosa, scandalosa, ecco-siamo-alle-solite-ilnepotismo-baronato-protettorato-cheschifo ecc.
      Ora i difensori del PU, professore unico, diranno che loro l’avevano detto. Ma io in fondo sono d’accordo sul discorso delle progressioni interne, i problemi del PU, in questo momento storico oltretutto, sono altri.
      Mi accontenterei di continuare a riservare il 50% delle risorse alle cd “chiamate dirette”, in regime di turn over pieno. Ma non zero risorse: questo significa tornare indietro.
      E in questo momento, con le code storiche che si sono formate nei dipartimenti, è anche una pazzia.

    • @Lilla:
      non mi pare che sia del tutto vero che questo DM non stanzia le risorse per il passaggio a PA dopo 3 anni di questi 861.
      Il costo di questi particolari RTDB e’ 120% del RTI confermato, ovvero come dice il DM 58.625 annui;
      un PA non confermato, se non sbaglio costa
      69.717.
      Quindi direi che il DM stanzia gia’ dal 2017 lo 0.6, resta alle universita’ di coprire il restante 0.1 a partire dal quarto anno di ruolo (primo da PA) di questi RTDB e di programmarlo a partire dal terzo.

    • @Lilla

      non e’ neanche vero che le chiamate degli RTI e PA interni abilitati a PA e PO ai sensi dell’art. 24 si concludono al 31 Dicembre 2016.
      La legge e’ in vigore da gennaio 2011 e dice “fino al 31 Dicembre del sesto anno successivo all’entrata in vigore”, quindi fino al 31 Dicembre 2017.

    • @ lett962
      “un PA non confermato, se non sbaglio costa
      69.717.”
      Ancora non si è capito che i PA non confermati non esistono più? (legge 240/2010, art. 8, comma 3a)

      @ acicchel – “Il principio della rana bollita”
      in realtà, tutto (ma proprio tutto) quello che sta accadendo era chiaro ad alcuni, e incredibilmente non chiaro ad altri. Non siamo ignare rane calate in un pentolone, ma persone alfabetizzate (si spera…) e dunque in grado di leggere quel che c’è scritto nella 240/2010. Non si trattava di “prevedere”, ma semplicemente di interpretare correttamente quel che c’è lì, nero su bianco. Ma non tutti sono in grado di capirlo (vedi mia risposta a lett962 qui sopra)

    • @faustoproietti

      dunque qual e’ la definizione corretta, e il costo annuale, di un RTDB abilitato che viene chiamato a PA?
      e’ questo o non e’ questo?
      Prof.Associato Legge 240/10 – t.pieno – classe 0 scatto: 00
      Costo Totale annuo:
      69.717,71

    • @lett962: sei svelto e attento ai dettagli…RTDb subito!
      Se è il caso, te l’auguro :-)
      .
      Dunque, sì, in effetti si tratta di meno di 0.2 ma di più di 0.1. Lo 0.6 sarebbe 59 Keuro e qualcosa.
      Ciò significa che, nel caso migliore, cioè tutti passaggi a PA nel 2019, il sistema universitario deve mettere a disposizione per queste operazioni più di 861×0.1=86.1 p.o.
      Non voglio dire che questo manderà in crisi il sistema universitario (ah, ma lo è già!), ma che quegli RTDb, data la situazione, non sono proprio “pochi”. Questo era il punto.
      Per avere un’idea di quanti p.o. stanno attualmente ricevendo i dipartimenti nelle varie università basta prendersi la tabella di assegnazione dei p.o. in un anno e, per ogni università, dividere per il numero di dipartimenti. Anche se l’assegnazione non viene fatta così (ci sono altri fantasiosi algoritmi), si può avere un’idea dei valori medi.
      .
      Sulla legge Gelmini: se con l’entrata in vigore nel gennaio 2011 abbiamo guadagnato un anno intero supplementare tanto meglio :-) e probabilmente è così.
      Ma, rispetto alle considerazioni fatte da me sopra, questo significa rimandare il problema soltanto di un anno… che alla fine è una magra consolazione!

    • @Lilla

      grazie per l’augurio, ma se continua cosi’ la vedo dura..

      un altra cosa pero’ non mi e’ chiara:

      il DM dice 47 milioni per il 2016, 50.5 milioni dal 2017 in avanti.
      ma se il reclutamento di questi 861 (e ne dubito) pure avvenisse al 1 novembre 2016, di quei 47 milioni per il 2016 ne verrebbero risparmiati 5/6, circa 39 milioni.
      E che ne facciamo di questi?

      o mi sfugge qualcosa su queste “allocazioni” di risorse?

    • @lett962: guarda, a me certe volte il “legalese” (lingua con la quale si scrivono i decreti e le leggi in genere) fa l’effetto del latinorum per il povero Renzo.
      Il comma 2, ad esempio, che parla delle risorse non utilizzate per chiamare RTDb e quindi non consolidate ma riassegnate a partire dal 2017 è “piuttosto” contorto.
      Magari qualcuno del settore ci può dare una mano.
      Però, se la matematica non è un’opinione, e guardo la tabella (i numeri già mi piacciono di più) direi che nel 2016 verranno stanziati i fondi per il reclutamento di:
      .
      47.000.000/58.625=801 RTDb circa, invece di 861
      .
      Lo stesso conto si può fare a livello di università:
      Bologna: 46 RTDb circa, invece di 48
      Roma: 43 RTDb circa, invece di 45
      e così via.
      Ora: cosa significa questo?
      Dalla mia interpretazione, che il resto delle risorse sarà assegnato nel 2017 e, cercando di tradurre il comma 2, quelle risorse assegnate nel 2016 e non utilizzate secondo il comma 1, saranno riassegnate a valere sull’FFO dal 2017.
      .
      Secondo me, c’è tutto l’interesse a reclutare con questo DM 1-2 RTDb per dipartimento, nei casi migliori, dato il vincolo 2 PO per 1 RTDb.
      E’ vero che c’è la possibilità del turn over al 100% sulle posizioni RTDa e che quindi si possono già bandire posti RTDb gratis. Ma con questo DM si acquisiscono nuove risorse e con un cofinanziamento sulla loro futura posizione da PA.

    • Quelli totali su Bologna e Roma sono 50 e 47.
      Poi gli RTDb si possano naturalmente reclutare tutti nel 2016, credo, e “accantonare” le restanti risorse in vista del passaggio a PA nel 2019, consolidandole nel 2017a reclutamento avvenuto come previsto nel comma 1.

    • @lett962 and @Lilla- Fatemi capire la famigerata legge si chiama 240/2010, ma è entrata in vigore nel 2011, quindi la disposizione che si applica fino al 31.12 del 6°anno successivo alla data di entrata in vigore della Legge scadrebbe il 31/12/2017?
      E’ proprio così?

    • Francesca53: I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”. Umberto Eco

  8. acicchel: è evidente dalle sue risposte che non ha argomentazioni serie e costruttive…si limiti a proporre le sue idee senza insultare chi non conosce! Ultima cosa. Ha ragione riguardo agli imbecilli… infatti lei non è un Premio Nobel!!

    • Non è mia abitudine insultare. Era una frase di Eco. Strano l’abbia interpretato come riferita a lei. Come fa a sapere che io non sono un Nobel ?

    • È anche vero però che con la logica del bastone e della carota, con le promesse (questa dei 861 è l’ultima berluscata da 1 milione di posti di lavoro) hanno buggerato i creduloni. Sanno di aver a che fare con dei sempliciotti.

  9. È evidente che il trend storico dell’Italia in Europa, sia, come diceva Amato, Disneyland d’Europa. Nel prossimo secolo si andrà a studiare a Heidelberg,Stoccolma,Parigi, Londra Da noi si trascorerranno le vacanze e sarà pieno di ospizi. I nostri giovani , agricoltori, camerieri, infermieri (diplomati) e qualcuno politico con 100 persone che lo votano, parlerà nel vuoto a Stuoli di vecchietti inebetiti davanti uno schermo 3d costruito in Asia.

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