Nemmeno in tempi di Covid-19, quando l’intero Paese profonde le sue ansie e le sue energie nell’emergenza, il futuro candidato a una abilitazione scientifica nazionale, che di questi tempi raccoglie faticosamente le forze per concentrarsi sulla propria legittima aspettativa all’avanzamento di carriera, può sperare di dormire sonni tranquilli. A turbargli il sonno non è il Covid-19, ma l’ennesimo cedimento alla inveterata tentazione italica di cambiare le regole del gioco in corsa, di usare la legge per scopi poco chiari, grazie al tempismo di qualche legislatore assiso sui nostri scranni parlamentari. Il rischio che una Valutazione a Distanza permetta di istituire il Valutatore a Discrezione è assai concreto. Vediamo perché.

I FATTI

Nell’ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, è stato approvato in commissione in Senato un emendamento che reca:

Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall’articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall’articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all’articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.

L’emendamento appena letto è dovuto alla solerzia dei senatori PD Francesco Verducci (ricercatore universitario fuori ruolo), Vasco Errani Vanna Iori.

Rispetto a tale emendamento, nel Dossier Studi che accompagna l’elaborazione dell’intero provvedimento, si legge, a guisa di inquadramento e descrizione:

Articolo 7-bis (em. 7.0.22 e 7.0.31)
(Abilitazione scientifica nazionale)

L’articolo 7-bis, di cui la Commissione propone l’introduzione con l’emendamento 7.0.22 (identico al 7.0.31), prevede l’istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020.

Conseguentemente, reca un ulteriore differimento di alcuni termini relativi ai procedimenti per l’acquisizione dell’ASN per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, già differiti dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla disciplina generale.

Preliminarmente, dunque, anche a fini di chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di operare direttamente novellando il citato art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020.

Al riguardo, si ricorda che l’ASN – introdotta dall’art. 16 della L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso al ruolo dei professori universitari e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.

La durata dell’ASN – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata prima a 6 anni(44e, da ultimo, a 9 anni dall’art. 5, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 156/2019), che ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

Le procedure per il conseguimento dell’ASN sono svolte per settori concorsuali che, in base all’art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.

A seguito delle novelle apportate all’art. 16 della L. 240/2010 dall’art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), la procedura per il conseguimento dell’ASN è passata da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello”, con la previsione che le domande di partecipazione sono presentate senza scadenze prefissate. Inoltre, è stata prevista l’istituzione per ciascun settore concorsuale, a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato.

E’ stato, dunque, emanato il DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell’abilitazione. Ha, altresì disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l’anno.

A sua volta, l’art. 6 ha stabilito che il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri, è avviato con decreto direttoriale. In particolare, ha disposto che, dalla seconda tornata, il procedimento per la formazione della nuova commissione è avviato nel terzo semestre di durata della commissione in carica.

Infine, l’art. 8, co. 3, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l’art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.

Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione della ASN.

Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN per il primo biennio.

La procedura per il conseguimento dell’ASN per il medesimo biennio è stata definita con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532(45.

Da ultimo, la procedura per la selezione dei commissari per il biennio 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell’8 agosto 2018.

Con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stata definita la procedura per il conseguimento dell’ASN per il medesimo biennio. In particolare, era stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di ASN doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:

    1. I quadrimestre: dal 10 settembre 2018 ed entro le 15.00 del 10 gennaio 2019;
    2. II quadrimestre: dall’ 11 gennaio 2019 ed entro le 15.00 dell’11 maggio 2019;
    3. III quadrimestre: dal 12 maggio 2019 ed entro le 15.00 del 12 settembre 2019;
    4. IV quadrimestre: dal 13 settembre 2019 ed entro le 15.00 del 13 gennaio 2020;
    5. V quadrimestre: dal 14 gennaio 2020 ed entro le 15.00 del 14 maggio 2020(46.

Rispetto a tali previsioni, l’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha apportato alcune deroghe.

In particolare, si è disposto, anzitutto, che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludono (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020.

Inoltre, è stata differita (dal 14 maggio 2020) all’11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l’avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse deve concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020.

Ancora, si è disposto che le Commissioni costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020, restano in carica, in deroga alla previsione di mandato biennale di cui all’art. 16, co. 3, lett. f), della L. 240/2010, fino al 31 dicembre 2020.

Infine, è stato previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata ASN 2020-2022 sarà avviato entro il 30 settembre 2020, in deroga alla previsione di cui all’art. 6 del DPR 95/2016

Rispetto al quadro esposto, fermo restando quanto previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relativamente al IV e V quadrimestre della tornata 2018-2020, si prevede, innanzitutto, come già detto, l’istituzione di un VI quadrimestre, con riferimento al quale le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime domande devono concludersi entro il 15 marzo 2021.

Conseguentemente, si dispone – intervenendo su quanto da ultimo previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – che:

    • le Commissioni nazionali costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020);
    • il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).

44) Art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.

45) L’art. 6, co. 1, del D.L. 91/2018 (L. 18/2018) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al 31 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel V quadrimestre di quella tornata.

46Qui la pagina dedicata sul sito del MUR.


TRE DOMANDE

Sembrerebbe, quindi, che alcuni nostri rappresentanti parlamentari non abbiano tema di sfruttare le gravi emergenze che travolgono il Paese per far passare silenziosamente leggine, ritocchini normativi, che innovino, senza che l’innovazione sia preceduta da uno straccio di giustificazione razionale, il sempre magmatico e ritoccabile quadro della ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE.

Il tentativo di prorogare le commissioni ASN attualmente in scadenza dopo il quinto sportello, per farle operare per ulteriori 6 mesi dopo la naturale scadenza del 31.12.2020 con un sesto sportello uscito dal cilindro di qualche senatore, appare – diciamolo senza mezze misure – del tutto arbitrario.

Tre domande possono essere rivolte, in primis ai tre firmatari dell’emendamento e poi ai parlamentari che saranno chiamati al voto.

1. Quale nesso di condizionamento esiste fra una procedura di valutazione che si svolge da sempre in via telematica e che può serenamente continuare a essere fatta operare a distanza (come tutto il corpo universitario italiano ha fatto e continua a fare per assolvere i propri compiti didattici e di ricerca) e le difficoltà poste dall’emergenza Covid-19?

2. Perché a partire dal 1 gennaio 2021 non sarebbe possibile che le nuovi commissioni sorteggiate, come prevede la legislazione vigente, entrino nella pienezza dei loro poteri e diano il via a una nuova tornata di abilitazioni? quali le controindicazioni?

3. Quale potenziale vulnus arreca all’art. 97 Cost. questo modo di legiferare a ridosso del dramma suscitato dall’emergenza Covid-19, se si considera che questa modifica legislativa sottoposta all’approvazione di un Parlamento distratto da ben altri problemi interviene quando sono arcinoti i nomi del commissari che attualmente si ritrovano il pallino della valutazione in mano? Come fugare il sospetto che la prorogatio, più che per ovviare a inconvenienti pratici determinati dalla pandemia, possa essere congeniale a qualcuno che abbia un preciso interesse personale a far sì che una “cinquina” di proprio gradimento (e a suo tempo investita del potere di abilitare da una dea bendata palesatasi in forma di stringa e non certo per straordinari meriti personali) resti in carica per uno sportello in più, giusto il tempo necessario a valutare un allievo, un familiare, o altro che stia particolarmente a cuore a questo qualcuno?

Si attende risposta. Possibilmente prima del voto in aula.

Per fugare il sospetto che l’acronimo VaD, invece di “Valutazione a Distanza”, sottenda un diverso significato.

Quello del “Valutatore a Discrezione”.

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38 Commenti

  1. Non sono schiava di nessuno. Questo è un problema.
    Però: però vi è una differenza evidente nelle carriere dei più giovani e di chi ha lavorato in tutti questi anni. Siamo stati supertestati. Abbiamo dovuto aspettare che facessero carriera i più anziani. Ora con qualche rimorso ed imbarazzo ci si vuole mettere da parte perché facciano carriera altri. Il dipartimento finora si è avvantaggiato in punteggi della mia ricerca.

  2. @pecorin
    Certamente sono adirato. Nella carriera un tempo bisognava, credo lo sappia, progredire per concorso, con prove severe. Attualmente i rtdb fanno il concorso per ricercatore. Se maturano l’abilitazione, c’è una relazione letta al dipartimento, una lezione pubblica (non sempre) e diventano associati.
    Non le pare ci sia una disparità notevole? È questo costituzionale? Non le pare che creare due carriere separate sia significativo?
    Potrei continuare…
    Mi dia una risposta su questo. Capisco che Lei pensi alla sua esperienza e senz’altro è persona integerrima. Ma proprio per questo mi risponda nel merito…

  3. @pecorin
    Sono dovuta andare a rileggermi il suo vecchio post. Ma se diciamo quasi la stessa cosa!
    Io solo chiedo che si guardi a chi ha lavorato, sostenuto concorsi ed è stranamente stato bloccato all’asn.
    Perché ha iniziato la carriera prima delle nuove disposizioni dovrà fare un concorso senza nessun automatismo. Signori non vi sembra ingiusto? Non va corretto?

  4. Francamente non ravviso profili di incostituzionalità nel fatto che la disciplina dei concorsi (ma non solo) muti nel tempo e che , di conseguenza, la carriera di uno studioso si svolga con regole diverse rispetto a quando è cominciata. Lei vorrebbe sancire un diritto all’immutabilità delle regole nel tempo che non ha nessun fondamento giuridico. Diverso è il caso – che si è verificato- di chi aveva una procedura in itinere quando le regole sono mutate. A me è capitato, come a molti. Per questo esiste la disciplina transitoria, in tutti i settori della vita umana. E questa può creare problemi di ingiustizie e di illegittimità, da affrontare caso per caso. Tutto qui

  5. No. Non tutto qua. Tutto bene se l’asn fosse quella che noi ritenevamo all’inizio. Tutto bene se non si fosse di fatto creato un corridoio privilegiato. Se le commissioni non creassero ad hoc di volta in volta criteri nuovi e pseudooggettivi.
    Legge i giornali? L’ultimo caso della storica dell’arte seria ma non matura per la commissione? Io dico che i casi sono un po’ tanti per autoassolvere un sistema malato.

  6. Mi pare che ci sia un problema pratico decisamente sottovalutato legato al”emergenza COVID: il grande lavoro di cura aggiuntivo richiesto a molti di noi e soprattutto alle donne con famiglia, che si sono trovate ad esempio a dover supplire all’improvvisa mancanza del nido, della materna e della scuola di primo grado per i loro figli. Fra le colleghe concorrenti all’abilitazione ve ne sono molte in questa situazione, e il posticipo di meno di due mesi della scadenza dell’ultima tornata sicuramente non e’ sufficiente a tutelarle.
    Dunque ben venga anche l’iniziativa parlamentare in questione, che sicuramente e’ stata proposta per altri motivi visto che non cita il problema precedente.
    Ancora meglio sarebbe una iniziativa da parte dei nostri rappresentanti con il fine preciso di tutelare le/i concorrenti penalizzati dall’ulteriore lavoro di cura imposto dall’emergenza, che proroghi adeguatamente la scadenza dell’ultima tornata. Non e’ un leggina ma un diritto.

  7. Salve a tutti, sono fondate le voci relative all’istituzione di un settimo quadrimestre di attività delle commissioni attualmente in carica?
    Ringrazio quanti condivideranno le informazioni in loro possesso.
    MAF

  8. Dove è possibile visionare le sedi universitarie estratte in data 3 febbraio 2021 presso le quali si insedieranno le commissioni dell’ASN 2021-2023?
    Ringrazio quanti vorranno condividere le informazioni in loro possesso.

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