Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La questione dei profili per i bandi di concorso dei ricercatori a tempo determinato di tipo b continua a provocare discussioni.

 

Vorremmo segnalare che il bando di concorso dell’ente Università di Modena e Reggio Emilia,

D.R. n. 472/2015 PROT. N. 21585 DEL 03/11/2015 PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 comma 2 E COMMA 3 lettera b), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PUBBLICATO IN G.U. – 4° serie speciale concorsi – n. 89 DEL 17.11.2015 – SSD FIS/03 – Settore Concorsuale 02/B2 – Scadenza 7 dicembre 2015

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-17&atto.codiceRedazionale=15E05417

 

e pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD-bandi.html

 

mostra possibili profili di irregolarità per i seguenti motivi:

  • Il bando riporta che “l’impegno scientifico riguardera’ uno o piu’ ambiti specifici appartenenti al SSD FIS/03, con particolare riguardo allo sviluppo di attivita’ di ricerca teorico-computazionali nel settore della   tribologia   e tribochimica alla nano e meso-scala, e con riferimento alla integrazione con corrispondenti attivita’ sperimentali.”. Contrariamente, l’art. 24, comma 2 punto a della Legge 240/2010 prevede che sia possibile inserire nei bandi “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  • la L.240/2010, all’art. 24 comma 2, postula con chiarezza che i bandi, ed i regolamenti di Ateneo, debbono attenersi ai “principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori”. Tra questi principi la “Carta” inserisce l’esigenza di evitare bandi che contengano progetti tanto specifici da restringere eccessivamente il numero dei possibili partecipanti al concorso. Pare invece che i profili di impegno scientifico estremamente specifici indicati nel bando rientrino in questa tipologia, disincentivando fortemente la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;
  • lo stesso comma richiede che il bando riporti “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni”; tuttavia la dettagliata attività scientifica che il ricercatore andrà a svolgere non dovrebbe essere specificata tra le funzioni. Ciò è illegittimo in quanto l’attività di un ricercatore, quando finanziato dal FFO e non da un progetto specifico, è libera da ogni vincolo tematico: egli deve poter decidere autonomamente l’oggetto e le metodologie del proprio lavoro di ricerca; eventuali preferenze del Dipartimento ospitante possono essere valutate in sede di concorso ma sono irrilevanti ai fini del bando, e non dovrebbero esservi incluse in quanto assimilabili ad una ulteriore specificazione del profilo, in aggiunta al settore disciplinare e non conformemente alle direttive della L.240/2010;

 

Per queste ragioni, ci chiediamo se una applicazione meno equivoca della L.240/2010 in materia di concorsi pubblici sarebbe d’aiuto per promuovere la partecipazione e a evitare dubbi sulle procedure di selezione, come quella teste’ descritta.

 

Comitato Fisici Precari – COFIP

 

 

 

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8 Commenti

  1. Ma questo problema è stato oggetto di ampio dibattito nell’ambiente universitario negli ultimi 2-3 anni, magari non sempre pubblico e limitato ai vertici (rettore, direttori di dipartimento, ufficio personale,..)
    La 240/2010, giustamente, impedisce di inserire nel bando un profilo specifico che non sia l’indicazione di uno o più SSD, ma poi – nella foga tutta italica di favorire il candidato locale “whatever it takes” e sotto la pressione assillante dei direttori di dipartimento e ordinari di riferimento del SSD – si è trovato l’escamotage di reinserire un profilo specifico considerandolo però che costituisca le “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, …” previste sempre all’art. 24 comma 2 della legge!
    Della serie: “fatta la legge trovato l’inganno”.
    In realtà, di quel profilo specifico non dovrebbe tener conto la commissione nel suo giudizio, ma tant’è…
    D’altronde, se i posti sono banditi quasi esclusivamente in funzione della presenza di un candidato interno nell’ambito di una dinamica di Dipartimento, e poi la gestione del concorso (nomina commissione, chiamata,..) lasciata al Dipartimento stesso, si può pensare a qualcosa di diverso?

  2. Ringrazio gli autori per l’utile articolo. Due commenti:

    (1) nell’articolo si scrive “eventuali preferenze del Dipartimento ospitante possono essere valutate in sede di concorso ma sono irrilevanti ai fini del bando, e non dovrebbero esservi incluse in quanto assimilabili ad una ulteriore specificazione del profilo, in aggiunta al settore disciplinare e non conformemente alle direttive della L.240/2010;” ecco non capisco come siano conciliabili le preferenze del Dipartimento ospitante con le previsioni dalla legge. In sintesi, una commissione puo` escludere un candidato con pubblicazioni nello stesso SSD, ma ricerca non in linea con le preferenze del Dipartimento?

    (2) bandi specificati come quello descritto sono piuttosto diffusi anche in altri settori concorsuali (SC). Ispirato da questo articolo, sto preparando un elenco di tutti i concorsi del mio SC 09/H1. Se utile, lo posso condividere.

    Un caro saluto,

    Enrico Bini

    • Che un dipartimento abbia preferenze tematiche e’ inevitabile, e puo’ far parte di una strategia di sviluppo, ma sono d’accordo che non si dovrebbe esplicitare in un bando perche’ cosi’ facendo la si fa intendere come decisione presa. Questo e’ effettivamente contro la L.240/2010.

    • Le “specifiche funzioni” possono essere inserite nel bando per chiarire al candidato cosa si aspetta che faccia, nello specifico, se dovesse vincere il posto a concorso: cioè, che tipo di impegno scientifico ci si aspetti dal vincitore.

      Serve, appunto, ad orientare il candidato sulle specifiche funzioni che avrebbe in quel dipartimento.

      Quindi stiamo facendo polemiche inutili e, come al solito, si parla di aria fritta.

      Anche perché tutti sappiamo che se vogliamo aiutare un candidato lo si fa tranquillamente a prescindere se inseriamo un profilo o meno.

    • “se vogliamo aiutare un candidato lo si fa tranquillamente a prescindere se inseriamo un profilo o meno”
      Si’ ma intanto possibili candidati forti (i.e. scomodi) vengono esclusi dal concorso con questi trucchetti…

  3. i decreti ministeriali attuativi della l. 240 sugli rtd, a e b non dicono NULLA, quindi nel silenzio del legislatore, si può fare TUTTO!!!!!!!

    In realtà, se l’attuale Ministro volesse intervenire per modificare la cosa, basterebbe un piccolo ma sensato decreto ministeriale nuovo, che si può fare con pochissimo tempo, anche una settimana, giusto?

  4. Dev’essere ricordato che ogni medaglia ha il suo rovescio?
    Qui di “rovesci” ce ne sono almeno due, a dimostrare una volta di più in che trappola ci siamo messi con la definizione di SSD e, sovraordinati a questi, di settori concorsuali. Né gli uni né gli altri riescono a definire le effettive esigenze di un ateneo e innanzitutto di un gruppo di professori/ricercatori che ha impostato una certa ricerca e necessita di una certa didattica. Sappiamo tutti che si può giocare sulla descrizione fine delle competenze per preordinare l’esito di una valutazione. Ma, per una singolare convergenza, tanto l’eccessiva definizione di specifici compiti, quanto la destrezza nel ricorso ora al SSD e ora al settore concorsuale, servono a coprire arbitrî – e la destrezza, si sa, è un’aggravante, non un’attenuante.
    Si ricorda che nel bando devono essere indicati uno o più SSD. Poniamo anche uno solo. E se invece nello svolgimento della valutazione si fa riferimento al settore concorsuale, comprendente più SSD, anche molto diversi quanto alle rispettive declaratorie?
    Esemplifico: nel bando si fa riferimento al solo SSD A, che – insieme ai SSD B e C – fa parte del settore concorsuale X. Dagli atti concorsuali si rileva invece che la produzione scientifica del vincitore, tutta del SSD C, “è congruente col settore concorsuale”. Ma intanto una certa Università, alla quale serviva un RTD del SSD A, si ritrova con un RTD del SSD C. Questo significa il fallimento della programmazione.
    Quanto alla correttezza formale, rimetto la valutazione ad altri.

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