«Il giorno 6 marzo (8 giorni prima della prima chiusura della VQR) inviai al protocollo del mio Ateneo ed al Rettore la lettera qui allegata diffidandoli dal fare un uso NON autorizzato dei miei “prodotti della ricerca”. La lettera, stilata con la collaborazione di un Avvocato ed avvallata anche da altri giuristi, era corredata di numeri di legge e articoli che evidenziavano le possibili illegalità di un prelievo coatto. […] Perche’non diffidare con leggi ed articoli alla mano i propri Rettori, informandoli delle possibili illegalità del prelievo coatto di prodotti i cui diritti d’uso appartengono solo ed esclusivamente al proprio autore, cosi’ come sancito dalla legge? Perche’ non agire ora, reclutando giuristi e sollevando questioni legali contro quei Rettori, Consigli di Amministrazioni, Senati Accademici e anche gli stessi ingegneri informatici (come esecutori materiali di queste illegalità) che hanno compiuto questi possibili illeciti?»

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente lettera di Fabrizio Strata indirizzata a Carlo Ferraro e l’acclusa lettera di diffida corredata di numeri di legge e articoli che evidenziano le possibili illegalità di un prelievo coatto dei “prodotti” da sottoporre alla VQR.

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Caro Carlo,

Per prima cosa desidero manifestarti la mia gratitudine per il lavoro svolto per portare agli onori della cronaca il problema del blocco degli scatti stipendiali e per coordinare un movimento che ha come scopo ultimo quello di far riacquisire dignita’ alla docenza universitaria Italiana.

La strategia dell’astensione dalla VQR puo’ essere considerata un successo sotto vari profili: ha unificato circa un terzo del corpo docente Italiano che con spirito critico cerca di ottenere il riconoscimento giuridico di cinque (dico C-I-N-Q-U-E) anni di lavoro effettuato e la restituzione di una piccola fetta di quella torta che gli e’ stata sottratta, senza nuocere agli studenti ed alle loro famiglie (che ne sostengono i costi della loro educazione). Inoltre questa iniziativa ha avuto anche il grande merito di far parlare un po’ di piu’ della tragica situazione in cui vertono l’Universita’ e la ricerca in Italia.

Bisogna pero’ accettare che questa mossa, strategicamente geniale, non ha sortito TUTTI gli effetti desiderati, la VQR e’ andata avanti, la maggior parte delle Istituzioni ha fatto un “prelievo” coatto dei cosiddetti prodotti della ricerca e adesso, forse complici le Istituzioni stesse, con questa breve riapertura lo faranno anche quelle che erano rimaste indietro: in particolare Pisa e Salento. A poco servira’ inviare lettere di diffida nei termini proposti, il gigante claudicante continuera’ il suo cammino calpestando ancora una volta i diritti di chi gli sta davanti. Credo invece che per sortire quell’effetto desiderato e fermare veramente la macchina della VQR sia piu’ opportuno considerare delle strategie piu’ incisive.

Il giorno 6 marzo (8 giorni prima della prima chiusura della VQR) inviai al protocollo del mio Ateneo ed al Rettore la lettera qui allegata diffidandoli dal fare un uso NON autorizzato dei miei “prodotti della ricerca”. La lettera, stilata con la collaborazione di un Avvocato ed avvallata anche da altri giuristi, era corredata di numeri di legge e articoli che evidenziavano le possibili illegalita’ di un prelievo coatto. Ora le due domande che ti pongo sono:

  1. Perche’noninoltrarelastessaletteraaquei4000invitandoliadiffidareconleggiedarticoli alla mano i propri Rettori, informandoli delle possibili illegalita’ del prelievo coatto di prodotti i cui diritti d’uso appartengono solo ed esclusivamente al proprio autore, cosi’ come sancito dalla legge?
  2. Perche’ non agire ora, reclutando giuristi e sollevando questioni legali contro quei Rettori, Consigli di Amministrazioni, Senati Accademici e anche gli stessi ingegneri informatici (come esecutori materiali di queste illegalita’) che hanno compiuto questi possibili illeciti?

Sono fermamente convinto che per vincere almeno la prima battaglia sia necessario sfruttare al meglio la mossa strategicamente geniale di aver ‘ritardato’ il completamento della VQR rinforzandolo con un colpo piu’ incisivo.

Con devota stima,

-fabrizio strata
Ricercatore Universitario
Universita’ di Parma

 

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Magnifico Rettore Prof. Borghi, Ill.mo Prorettore Prof. Brighenti,

Dopo un attento esame della documentazione da Voi inviata in data 1 marzo 2016, ore 16:18, prendendo atto delle decisioni del CdA e del SA dell’Università di Parma ed in seguito all’incontro del 4 marzo 2016, ore 9:00, organizzato dal Magnifico Rettore, e constatato che le divergenze di origine sulle questioni del prelievo coatto sono rimaste invariate e soprattutto preso atto che l’azione di prelievo coatto e’ iniziata in anticipo rispetto alle scadenze prefissate, ritengo doveroso inviarVi una sintetica risposta ad alcune delle argomentazioni, con un linguaggio semplice e cercando di evitare considerazioni sulle modalità di questa propagandata decisione/azione, riservandomi il diritto di aggiungere ulteriori argomentazioni qualora se ne ravvisasse la necessità.

A pagina 6 dell’Allegato 3, punto 5, paragrafo 5 si riporta “Se è poi vero che, come si accennava, il prodotto della ricerca in linea di principio appartiene al suo autore, è altrettanto vero che il medesimo non è affatto in tutto e per tutto equiparabile a una normale opera intellettuale, se non altro perché è realizzato da dipendenti pubblici (pagati anche per questo) e sfruttando risorse materiali e organizzative anche dell’Ateneo.”

Ricordando che in accordo con l’Art. 12 L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Si fa presente che l’art. 29 della citata legge 633 dichiara “Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Una prima regolamentazione dei suddetti interessi è contenuta nell’art.11, secondo comma, l.a., che attribuisce proprio alle università i diritti d’autore sulle raccolte degli atti o delle pubblicazioni realizzate a loro nome e spese. È fatto salvo, in ogni caso, un diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate. Va, peraltro, evidenziato che la norma in parola deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 29 l.a., il quale, a questo proposito, prevede due distinte situazioni. Nel caso di atti e pubblicazioni che concernono la normale vita dell’ente (comunicazioni sull’andamento dell’attività, relazioni su certi risultati conseguiti collettivamente, resoconti di congressi), i diritti, morali e patrimoniali, di quest’ultimo si protraggono per un periodo di vent’anni dalla prima pubblicazione. Qualora, diversamente, l’università curi, a proprie spese, la pubblicazione di opere dell’ingegno create autonomamente da soggetti aderenti alla stessa – e, quindi, in primo luogo, da ricercatori e docenti da quest’ultima dipendenti – l’art. 29 prevede che i relativi diritti patrimoniali rimangano in capo all’ente per soli due anni «trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti». Quest’ultima previsione trova applicazione soltanto nel caso in cui l’ente di appartenenza curi la pubblicazione e ne sostenga le spese: diversamente, la titolarità dei diritti derivanti dall’opera dell’ingegno prodotta dal dipendente rimane in capo a quest’ultimo. Il combinato disposto delle norme in parola dimostra che l’attribuzione della titolarità in favore delle università delle opere di carattere «umanistico» si realizza unicamente in presenza della duplice condizione sopra richiamata (pubblicazione a cura e a spese dell’università), senza che basti – per gli

atti o per le pubblicazioni, ossia, sostanzialmente, per opere letterarie, scientifiche, visive o musicali – un rapporto di lavoro subordinato dell’autore con l’ateneo stesso.

Dal momento che la legge prevede sanzioni di natura civile, penale ed amministrativa, in caso di violazione del diritto d’autore, lo scrivente ritiene opportuno doversi attivare in modo da salvaguardare il Magnifico Rettore, il CdA, il SA e gli esecutori materiali del provvedimento, Ing. Panciroli e Sig. Panella Marco, dal rischio di incorrere in azioni legali da parte degli autori, diffidandoli dall’utilizzare qualsiasi prodotto della ricerca senza il consenso scritto di chi ne possiede la proprietà intellettuale stabilita dalla stessa legge all’art.2, comma 1.

In risposta a quanto riportato a pagina 8, punto 7., “È appena il caso di notare, per concludere, che, qualora si ritenesse sussistente il potere dell’Università di agire in via sostitutiva nei termini testé precisati, le relative condotte personali non potrebbero assumere rilevanza penale: un comportamento non può essere lecito e tuttavia esporre al tempo stesso l’autore a conseguenze di ordine penale; né, per così dire a monte, paiono inquadrabili in schemi tipici di figure di reato condotte che si limitino all’indicazione ex officio dei prodotti da presentare ai fini della VQR, purché ovviamente nel rispetto delle normative di settore (in tema di trattamento dei dati, di diritto d’autore, di marchi e brevetti, ecc.).” preme far notare che la possibile illegittimità di tale prelievo forzoso non risiede solo nella violazione del diritto d’autore, ma anche della Legge 300/70 art. 2 e 3. Dato che nel caso specifico l’obiettivo del prelievo forzato coincide, come dichiarato, con la tutela del patrimonio aziendale, l’esecutore di tale azione può essere comparato ad una guardia giurata o personale di vigilanza. Ma in virtù dell’art. 3 “i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”. Dal momento che non vi è stata comunicazione né di nominativi né di mansioni specifiche, gli esecutori materiali di tale azione coercitiva, nella persona dell’Ing. Panciroli e Sig. Panella Marco in primis e di chiunque partecipi a questa operazione, devono essere considerate in violazione di tale normativa con possibili conseguenze sulla normativa del lavoro.

Si conclude facendo presente che, nonostante i solleciti dello scrivente, a seguito del ritardo (omissione d’atto d’ufficio?) con cui il prorettore alla Ricerca, Prof. Furio Brighenti, ha fornito i documenti relativi alle decisioni del CdA e del SA ed alla consulenza del servizio legale di ateneo, con conseguente limitazione dei tempi di risposta da parte della controparte affetta da tale decisione, lo scrivente si riserva in primis il diritto di evidenziare il comportamento deontologicamente scorretto di chi ha posto in essere questo atto coercitivo evasivo dei valori di LEGALITÀ, LEALTÀ e SOLIDARIETÀ cui è improntato il Codice Etico dell’Università di Parma.

Lo scrivente si riserva inoltre il diritto di evidenziare un’ulteriore serie di anomalie che potrebbero rappresentare delle violazioni alla legge 300/70 Statuto dei diritti del lavoratore e delle normative relative al Phishing (un illecito sia civile che penale).

Nel rispetto di una leale collaborazione tra colleghi che dovrebbero solidarizzare con chi agisce nell’interesse di tutti, nella volontà di fare quanto possibile per salvaguardare gli interessi degli studenti e dell’Ateneo, ma soprattutto di coloro che l’Università la fanno, i docenti, e che le danno lustro e fama internazionale, i ricercatori, e soprattutto con la più grande volontà di evitare aule di

tribunali trascinando annose ed inutili cause, si chiede di riaprire un dialogo con il chiaro intento di perseguire un obiettivo comune: un’università migliore per la ricerca e gli studenti.

In fede, Parma li, 6 marzo 2016

Fabrizio Strata

Lettera_diffida a Rettore.pdf

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7 Commenti

  1. Altro giro, altra corsa! E la posta con ANVUR si alza ad ogni giro! Che giostra deprimente! Ma il sign. Panella lo sa che rischia una condanna penale? Eisenhouer, commentò così le condanne degli esecutori al processo di Norimberga: L’obbedienza agli ordini di guerra deve essere assoluta e non condizionata da scrupoli morali. Heil, mein Führer!

  2. un solo commento: mentre Steve Jobs e Bill Gates lanciavano come start-up imprese che sarebbero diventate fortunate multinazionali, Aleksej Pažitnov (oscuro ricercatore dell’Accademia delle Scienze di Mosca) con l’aiuto di Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov inventava il videogioco TETRIS. Timorosi delle reazioni delle Autorità sovietiche, gli autori preferirono cedere lo sfruttamento della loro proprietà intellettuale allo Stato (forse in cambio di uno scatto stipendiale dovuto al buon piazzamento del loro dipartimento nella VQR sovietica?). Lascio ad altri trarre una morale da questo apologo …

  3. Secondo me il punto è un altro:

    il rapporto è tra Stato e strutturato o tra L’Ateneo di appartenenza e strutturato?

    Questa riflessione è rilevante, perché i primi ad essere interessati alla quantità e qualità dei prodotti dovrebbero proprio essere gli Atenei di appartenenza e non lo Stato (Anvur), giacché i finanziamenti verranno dati all’Ateneo di appartenenza e non ai singoli strutturati.
    Però, mi rendo conto che per rispondere alla domanda che ho posto sopra, servirebbe una re-definizione dell’intero sistema, del tipo: “mani libere io Ateneo assumo chi voglio, con il curriculum che mi piace di più e poi rispondo dinnanzi allo Stato”, ma così non è ora perché c’è troppa “STATALIZZAZIONE”.
    Si badi, non sto dicendo che bisogna cambiare per forza sistema, sto dicendo che la valutazione passa per una libertà che ora gli atenei non hanno, quindi si valuta il nulla.
    Siete d’accordo?

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