La telenovela del direttivo ANVUR si arricchisce di una nuova puntata. Dopo che il TAR Lazio (Roma) aveva sospeso la nomina del prof. Uricchio a presidente dell’Agenzia a seguito di un ricorso presentato dai componenti Meneghetti e Beltram, il Consiglio di Stato ha decretato in senso opposto. La principale motivazione è la seguente:

…nonostante l’udienza di definizione del merito del primo grado sia prossima (segue di soli otto giorni il deposito del presente appello), per effetto delle pronunce cautelari sinora adottate si determina un’evidente carenza di governance dell’ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l’eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento ex se di altro candidato alla carica per cui è causa

Segue il testo completo.

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2020, proposto da
Antonio Felice Uricchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Maria Luisa Meneghetti, Fabio Beltram, con l’avv. Giuseppe Toscano, elettivamente domiciliati presso lo stesso al suo indirizzo PEC  ;
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica non costituiti in giudizio;

nei confronti

prof. Paolo Miccoli, prof.ssa Raffaella Rumiati, prof. Daniele Checchi, non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

Ministero dell’istruzione, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi Parma, con la difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (T.U. approvato con Decreto del 30/10/1933 n. 1611, art.1)

per la riforma

dell’ ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020, che ha confermato il decreto presidenziale dello stesso TAR 26 marzo 2020, n. 2187, di accoglimento dell’istanza cautelare nel ricorso avente ad oggetto l’impugnativa “del decreto del Presidente pro tempore dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – ANVUR n. 24 del 20.12.2019 riguardante “ Elezione del Presidente dell’ANVUR” e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e, segnatamente, se e per quanto occorrer possa, del parere del MIUR (Capo dell’Ufficio Legislativo) dell’11.12.2019, e con riserva di motivi aggiunti”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la costituzione in giudizio di Maria Luisa Meneghetti e Fabio Beltram, con l’avv. Giuseppe Toscano;

Visto l’atto dell’Avvocatura Generale dello Stato di costituzione in rappresentanza e difesa di “ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (c.f.80185250588) MINISTERO DELLA SALUTE (c.f.80242250589) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f.80188230587) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PARMA (c.f.00308780345)”, depositato in questo giudizio il 18 aprile 2020 (ore10,30) “ per resistere al ricorso notificato il 10 aprile 2020” Ruolo 3126/2020 (sic!) Aff. legale 54268/2019 “ di CONTALDI VERONICA avverso l’ORDINANZA/TAR Loc.: ROMA Num. 1290/2020”;

Rilevato che la costituzione del Ministero e delle altre Amministrazioni da ultimo indicati è frutto di evidente errore di identificazione del numero di ruolo generale del ricorso, insanabile perché non consente di desumere la volontà di costituirsi in questo giudizio n. 3126 del 2020 piuttosto che nel diverso giudizio avente il n. 3162 del 2020, relativo all’appello cautelare dell’ordinanza del TAR Lazio sez. Terza 28/02/2020 n.1290/2020, pronunciata nel ricorso15631/2019, in materia, oggetto e tra parti totalmente estranei al presente contenzioso, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione della costituzione di tali Amministrazioni;

Rilevato che con l’ordinanza appellata il TAR ha ritenuto di definire la controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, rinviando la causa alla Camera di consiglio del 22 aprile 2020;

Considerato che, nonostante l’udienza di definizione del merito del primo grado sia prossima (segue di soli otto giorni il deposito del presente appello), per effetto delle pronunce cautelari sinora adottate si determina un’evidente carenza di governance dell’ANVUR, incompatibile con i principi costituzionali di buona amministrazione e relativa continuità, tenuto conto oltretutto che l’eventuale accoglimento nel merito del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, condurrebbe unicamente alla rinnovazione del relativo procedimento elettorale, ma non certo al diretto insediamento ex se di altro candidato alla carica per cui è causa.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare (ricorso numero 3126/2020) e sospende l’efficacia dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03901/2020.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 14 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2020.

Print Friendly, PDF & Email

3 Commenti

  1. Visti i tentennamenti della giurisprudenza, prudenza imporrebbe di attendere le decisioni di merito (tanto del TAR, quanto del Consiglio di Stato che senza dubbio alcuno sarà investito della cosa). Tuttavia la vicenda della elezione del Prof. Uricchio alla presidenza dell’Anvur – e del contenzioso che ne è derivato – dimostra la grande confusione che regna sotto il cielo del sistema universitario italiano, ma anche una qualche indecisione di troppo tanto degli apparati ministeriali, quanto dei giudici amministrativi. Naturalmente qui non sono in discussione i titoli e le capacità del candidato a ricoprire la carica di Presidente, bensì la procedura che ha portato alla sua elezione e, successivamente, il vuoto che si è venuto a creare nell’Agenzia. In ogni caso tempo che la questione travalichi ampiamente lo spazio del contenzioso giurisprudenziale per invadere quello della contrapposizione politica all’interno dell’organo di governo dell’Anvur che non si è ricomposto nonostante le indubbie doti di mediazione e l’esperienza del candidato ampiamente note anche a seguito della sua esperienza di Rettore.

  2. Aiuto, non capisco, qualcuno mi spieghi…
    Perchè non si può annullare un’elezione svolta in maniera irregolare? Esiste pure un “presidente pro tempore” che può svolgere tutte le funzioni che non possono essere rimandate. Anche nel mio condominio è così…

    E come poteva affermare il TAR nel suo decreto “per effetto della paralisi di ogni attività, anche didattica, connessa all’emergenza”?

    Come diceva ROARS nel commento “E’ davvero difficile immaginare uno scenario di auto-delegittimazione peggiore”, ma mi pare che nemmeno i magistrati ci stiano facendo una gran bella figura. Per non parlare di chi ha sbagliato a ricopiare il numero di ruolo di un atto (e, perdonate la mia stupidità, ma non sono riuscito a capire chi).

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.