PhD1

  • Perché i dottorati di ricerca in Italia hanno i cicli?
  • Perché devono essere accreditati?
  • Perché ci sono i collegi dei docenti?
  • Perché non si può iniziare il dottorato quando si vuole?
  • Perché facciamo dei bandi pubblici per attivare i dottorati?
  • Perché dobbiamo attivarli, non potremmo lasciarli sempre attivi?
  • Perché i corsi di dottorato hanno un nome?
  • Perché in Italia chi completa il dottorato consegue il titolo di dottore come un laureato triennale?
  • Perché i posti disponibili sono sempre così pochi?

Il dottorato di ricerca in Italia nasce tardi e nasce male. E’ stato introdotto nel sistema universitario italiano solo nel 1980. Ci vollero poi tre anni per farlo partire davvero e, successivamente, ogni anno ha prodotto un ciclo numerato (oggi infatti siamo al XXX ciclo).

Fino al 1980 le Università italiane, tranne eccezioni, si erano basate sul tradizionale modello dell’Università di Bologna, il più antico Ateneo del mondo, che prevedeva la laurea come unico titolo di studio.

Il titolo superiore di Doctor of Philosophy (PhD) era invece già stato da secoli introdotto nelle Università tedesche.

Nei primi anni dell’800 il modello dell’Università Humboldt di Berlino è stato esteso a tutto il sistema universitario tedesco. I benefici sono stati evidenti come dimostrato dall’elevato numero di premi Nobel conseguiti (29 nella sola Università Humboldt) e dal grande afflusso di laureati di tutto il mondo che si recavano in Germania per conseguire il titolo di PhD.

Nel 1861, quando l’Italia aveva ben altre preoccupazioni essendo impegnata nell’Unificazione, il modello di Humboldt fu adottato dall’Università di Yale e poi esteso agli altri Atenei americani. Così, da oltre 150 anni, il PhD è diventato un elemento centrale nella formazione superiore in tutto il mondo.

L’Italia arriva in ritardo, addirittura nel 1980, e annaspa nella consueta burocrazia: il dottorato viene concepito come una sorta di posto di lavoro e viene previsto un apposito concorso nazionale.

E poi via di riforma in riforma, con in testa idee chiare: consorzi sì, consorzi no, consorzi forse; posti senza borsa no, posti senza borsa sì, posti senza borsa forse; corsi di insegnamento no, corsi di insegnamento sì, corsi di insegnamento forse.

Fino all’ultima riforma: legge Gelmini 240/2010, decreto ministeriale e procedura di accreditamento ANVUR. Altra burocrazia sulla burocrazia che già c’era e che pone ulteriori severe limitazioni sull’accesso al dottorato come titolo di studio superiore.

La nostra Costituzione all’Art.34 recita, tra l’altro:

La scuola è aperta a tutti.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Il concorso dovrebbe quindi essere il mezzo con cui si attribuiscono le borse, o le altre facilitazioni economiche, per garantire il diritto allo studio, ma esso non può essere uno sbarramento che limita il libero accesso ai capaci e meritevoli a un titolo di studio superiore.

Guardo il regolamento del dottorato del Politecnico Federale di Zurigo (ETH), un’Università vicina a noi che funziona molto bene, come dimostrato dal fatto che da essa sono usciti 34 premi Nobel.

Il regolamento è una cosa meravigliosa: si legge e si capisce, non ci sono riferimenti a leggi, a decreti o a circolari ministeriali. Evidentemente in Svizzera le Università sono autonome per davvero.

Traduco qualche articolo qua e là (Nota bene: la Svizzera ha tre lingue ufficiali dello Stato ma il regolamento dei dottorati è in inglese).

Il titolo di dottorato di ricerca è conferito dal Politecnico di Zurigo a dimostrazione della capacità del dottorando di condurre ricerca scientifica di alto livello basata su uno studio originale prodotto in modo indipendente.

Ogni Dipartimento istituisce un comitato per i dottorati composto da almeno tre – dico tre – professori.

Per iniziare la procedura di ammissione il candidato deve ottenere l’accordo scritto di un docente che si impegna a supervisionare la tesi.

La procedura di ammissione comprende due fasi: a) ammissione provvisoria; b) ammissione definitiva. L’ammissione prevede il pagamento di una tassa di iscrizione per ogni anno.

I candidati ammessi provvisoriamente al dottorato devono scrivere un progetto di ricerca che indichi: a) gli obiettivi della tesi; b) la struttura della tesi; c) gli impegni per lo svolgimento del dottorato.

Il progetto è consegnato al supervisore e, se possibile, a un revisore esterno. Il supervisore sottopone il progetto di ricerca al comitato del dottorato per l’approvazione. Il progetto di ricerca deve essere consegnato entro 12 mesi dall’iscrizione al dottorato.

L’ammissione definitiva al dottorato è concessa quando il progetto di ricerca è stato approvato dal Dipartimento.

Il programma di studi del dottorato può essere definito dal Dipartimento o può essere predisposto autonomamente dal dottorando.

La commissione di esame è composta: da un presidente nominato dal direttore del Dipartimento, dal supervisore della tesi con funzioni di esaminatore, da un co-esaminatore, da un esperto indipendente esterno se esiste una relazione di dipendenza tra il supervisore e il co-esaminatore. Almeno un membro della commissione deve essere un professore.

L’esame è orale e copre la disciplina e il campo della tesi. L’esaminatore e i co-esaminatori trasmettono al Dipartimento un giudizio scritto sulla tesi di dottorato e sull’esito dell’esame finale.

L’esame finale deve essere sostenuto entro sei anni dall’iscrizione provvisoria al dottorato. Su richiesta del Dipartimento tale termine può essere prorogato dal Rettore.

In caso di esito negativo l’esame finale può essere sostenuto nuovamente per una sola volta, dopo sei mesi.

Chiarezza e semplicità. Poche regole comprensibili e basta: niente cicli, niente consorzi, niente accreditamento, niente collegi, niente concorsi, nessuna limitazione di tempo e di libertà di ricerca, diritto all’istruzione superiore garantito pienamente ai capaci e ai meritevoli.

L’Università svizzera rispetta perfettamente la nostra Costituzione. Quella italiana purtroppo no.

Il dottorato italiano con i suoi tristi cicli è disciplinato dall’Art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n.210, come modificato dall’art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 (la cosiddetta legge Gelmini).

Leggo il nuovo comma 2:

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dalle Università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4.

Evviva la semplificazione e l’autonomia. Le Università italiane sono di fatto commissariate da un’agenzia ministeriale.

Non bastava dire che i soggetti abilitati a conferire il titolo di dottorato di ricerca erano le Università?

Che bisogno c’è di accreditarle se sono già Università che conferiscono altri titoli di studio, tra l’altro con valore legale?

Quale autorità è in grado di accreditare Atenei come quello di Bologna, quello di Padova o quello di Pisa, che sono fra i più antichi e prestigiosi del mondo? Forse l’ANVUR che è nata ieri e ancora non si è capito a cosa serve?

Ecco poi il comma 5 aggiornato:

Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero e l’ammontare delle borse di studio da assegnare e dei contratti di apprendistato di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa valutazione comparativa del merito.

Ma perché annualmente? Perché numero massimo di ammissioni? Perché numero di esoneri dalle tasse? Perché numero di borse? Perché contratti di apprendistato? Perché valutazioni comparative?

Che bisogno c’è di attivarli annualmente questi dottorati? Non si possono lasciare sempre attivi come a Zurigo e nel resto del mondo civile.

Il delirio vero e proprio viene dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”

I requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca (Art.4) sono, fra gli altri:

a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso … Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro …

16, 1/4, 1, 5, 6, 4: si danno i numeri, senza motivo. Si pretende burocrazia e si impedisce l’accesso a un titolo di studio superiore a migliaia di giovani capaci e meritevoli che non rientrano nella numerologia ministeriale. Si penalizza la ricerca senza motivo.

Si invocano nel decreto lo Spazio Europeo dell’Alta Formazione e lo Spazio Europeo della Ricerca (Art.1 comma 3), però siamo unici nell’auto-imporci regole e vincoli che non hanno alcun senso logico.

In questo modo i nostri ragazzi migliori scappano all’estero, magari a Zurigo, dove rimangono stupiti di come possa essere tanto semplice l’ammissione a un dottorato.

I risultati di tutto questo sono stati ben riassunti da Francesco Sylos Labini sul Fatto Quotidiano:

In sei anni in Italia, grazie ai tagli del duo Tremonti e Gelmini ma anche per effetto della continuità nelle scelte dei governi Monti, Letta ed ora Renzi, sono calati del 20% i posti di dottorato: ne restano 35mila, contro i 70mila della Francia, i 94mila della Gran Bretagna e i 208mila della Germania. In rapporto alla popolazione, siamo il terzultimo paese in Europa. Inoltre si allarga il divario tra il nord e il sud del paese: nel mezzogiorno sono stati tagliati il 57% dei corsi di dottorato, mentre le posizioni bandite sono diminuite del 15%. Un recente studio dell’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani mostra anche che proseguendo le politiche attuali, tra 4 anni il 96,6% degli attuali 15.300 ricercatori post-dottorali con contratti a termine rischia di “essere espulso dal sistema accademico”.

Infine la strana storia del titolo di dottore.

All’estero è Doctor chi completa un dottorato di ricerca.

In Italia finché esisteva un solo titolo di studio superiore, secondo l’antico modello dell’Università di Bologna, era dottore chi conseguiva una laurea.

Poi c’è stato il recepimento del processo di Bologna del 1999 e i titoli di studio superiore sono diventati improvvisamente tre: laurea, laurea specialistica (e poi magistrale) e dottorato di ricerca.

A chi dare il titolo di dottore? Ci ha pensato il Ministro Moratti con un decreto in stile Todos Caballeros. Il comma 7 dell’Art.13, contenente le disposizioni transitorie e finali del Decreto MIUR n.270 del 22 ottobre 2004, recita:

A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.

Se tutti sono dottori, forse non importa fare il dottorato di ricerca nel nostro Paese?

 

 

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9 Commenti

  1. Intervengo solo per un cenno di contributo, che voglio comunque fissare per iscritto:
    1) farsi molte domande di questo tipo equivale ad interessarsi al concetto di qualità accademica, come tradizionalmente è inteso in molti altri Paesi (escluso l’Italia, si intende). Colà la discussione informa i processi politici e decisionali sia a livello di singola Università sia a livello di sistema;
    2) una parte di queste domande, ha, comunque, delle risposte note, che un manager didattico dovrebbe conoscere, da un punto di vista professionale.

  2. Sono più familiare con il sistema tedesco che con quello svizzero, ma azzardo lo stesso un commento sperando di non dire corbellerie.

    C’è un altro motivo per cui la burocrazia collegata al dottorato è molto minore in Svizzera che in Italia: perché esso non comprende la parte di selezione e di finanziamento degli studenti. Si diventa studente di dottorato semplicemente accordandosi con il professore, e la posizione non comporta uno stipendio né particolari obblighi accademici. Diventare dottorando in Svizzera vuol dire molto meno che diventarlo in Italia, come diritti e doveri.

    Solitamente, però, contestualmente all’ammissone al dottorato, uno studente viene assunto dall’università con il titolo di “research assistant”, cosa che gli garantisce uno stipendio e solitamente comporta qualche obbligo didattico. Questo è un contratto di lavoro vero e proprio con l’università. I professori hanno un certo numero di research assistantships che possono offrire a chi vogliono, e ne possono ottenere altre tramite progetti di ricerca. Non c’è una selezione sul merito degli studenti come in Italia, ma ogni professore ha un certo numero di posti che gestisce in completa autonomia.

    Quindi per fare un paragone corretto la quantità di burocrazia del dottorato italiano andrebbe confrontata con: (1) il regolamento del dottorato (2) il contratto di research assistantship (3) le procedure per dividere fondi e posti tra i professori.

  3. Ringrazio Nicola Casagli di questo articolo, che mi fa tornare agli anni di gioventù, quando conseguii, con le chiare e semplici modalità che egli così efficacemente riassume, il dottorato proprio in Svizzera, però nella francofona Neuchâtel, dove veniva rilasciato un dottorato “ès sciences” e uno “ès lettres”. Negli anni occorsi dalla domanda al conseguimento del titolo, me la sono cavata con borse, posti e mezzi posti di ricerca, e quant’altro. Ogni anno era una sfida, ma non impossibile da vincere. Alla fine, il tutto era un tonificante stimolo ad ottemperare al pressoché unico obbligo che si aveva, portare avanti la propria ricerca. Quando sono tornato in Italia, non mi capacitavo che il dottorato fosse quello che è qui da noi, e a raccontare la mia esperienza, passavo per un marziano. Non oso sperare nulla, ma il fatto che certe domande trovino luoghi e modi per cominciare a circolare, forse significa che non tutto è perduto.

  4. Già, deliri su deliri. Almeno i poeti maledetti quando si facevano di qualcosa scrivevano capolavori. Si vede che non fa a tutti lo stesso effetto.
    Il mio dottorato si è svolto all’interno di un consorzio di tre sedi, di cui due rivali e la terza allineata ad una delle due, essendone una costola. La guerra andava da una guerriglia costante a bassa intensità fino ad attacchi frontali in campo aperto, passando per imboscate varie. Al mio esame di ingresso, all’orale, l’ordinario dell’altra sede mi ha chiesto direttamente i punti deboli delle nostre attrezzature. Gli attacchi frontali erano invece sul campo aperto degli esami intermedi e finale. Durante uno di questi, alla fine della presentazione del dottorando dell’altra sede, l’ordinario della mia si è alzato e con un tono tra il finto scandalizzato e l’isterico ha detto: “Ma questo e’ un lavoro di un altro settore! Ma allora! Dovete pensare seriamente di cambiare settore!”, dato che i colleghi applicano gli studi ad ambiti piuttosto diversi dal nostro. E’ iniziata allora una mitragliata di insulti fintamente travestiti da critiche accademiche fondamentali. Io e l’altro dottorando ci siamo guardati come due giapponesi in procinto di partire per una spedizione kamikaze: comunque andava non ne saremmo usciti vivi. E in effetti siamo stati annientati a colpi di critiche sull’improbabilità delle ipotesi, l’assenza della trentesima cifra decimale e la supposta confidenza dei risultati (confidenza, che parola grossa!).
    A parte questo, il dottorato e’ stato un bel periodo universitario nel quale ho fatto anche il dottorato.

  5. e soprattutto,
    perché non valgano nulla?

    nel privato, non sanno neppure cosa è un dottorato

    nel pubblico, valgono ZERO.

    vuoi vedere che se in un bando di un concorso pubblico, ci fosse scritto :”il titolo di dottore di ricerca vale 40 punti su 60 e chi ottiene o supera 60 passa la prova”, allora, improvvisamente tutti a fare il dottorato?

    c’è qualcuno che se la sente di smentirmi?

    grazie,
    anto

    • Intervengo esplicitamente solo su questo punto per ricordare che il dottorato di ricerca dà dei punti (fino a 6) ai fini dei vari percorsi per una cattedra nella scuola, in quanto vengono valutati altri “titoli culturali” oltre a quelli strettamente richiesti per l’ammissione ai concorsi o al TFA.
      Nulla osta che in numerosi altri bandi della P.A. sia posto in essere un trattamento simile, per quanto non esista finora una disciplina generale.
      Per il settore privato sono state variamente introdotte delle agevolazioni fiscali ai datori di lavoro che assumono dottori di ricerca – spesso tuttavia non sfruttate appieno a causa della scarsa domanda di alte specializzazioni nel nostro sistema produttivo.

  6. @Renzo Rubele

    6 punti non sono nulla, è una presa in giro; se un precario della ricerca mettesse insieme: 1) dottorato 2) 4 anni di assegni 3) 2 libri, svariati articoli, diversi anni di contratti di insegnamento ecc…. (praticamente sto mettendo il mio curriculum), totalizzerebbe neanche 10 punti, praticamente partirebbe da zero, alla pari di un neolaureato, poiché ciò che conta, nel TFA o nel concorsone della scuola, purtroppo sono le prove scritte ed orali e io (che ho 10 anni di esperienza universitaria e il curriculum di cui sopra) è come se non avessi fatto nulla.

    Penso che possiamo essere d’accordo (purtroppo, nel senso che l’esperienza non conta, almeno in italia).
    vero?

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