«L’applicazione di quanto previsto nel DM 552 del 6 luglio 2016 ‘Criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2016’ in merito all’assegnazione a Dottorati definiti Innovativi del 60% dei fondi attribuiti alle borse post-lauream rischia di avere conseguenze assai gravi e di produrre effetti distorsivi. È convinzione del CUN che l’incentivazione di nuove modalità di realizzazione dei corsi di dottorato non dovrebbe avvenire a scapito di chi opera in strutture comunque di elevata qualità, ma attraverso il reperimento di risorse aggiuntive. Le definizioni dei ‘Dottorati Innovativi’ appaiono ambigue e in larga misura provvisorie, specie in rapporto ai criteri dell’interdisciplinarità e dell’internazionalizzazione. Il fatto che la tipologia dei Dottorati Interdisciplinari sia l’unica cui possano fare riferimento importanti aree disciplinari può avere conseguenze assai gravi per la formazione alla ricerca, in aree attualmente competitive a livello internazionale Nell’attuale fase transitoria, aggiungere nuove norme e contemporaneamente spostare una parte maggioritaria delle attuali risorse, rischia di generare confusione e di costringere le Università a operazioni formali piuttosto che incoraggiarle a un reale sforzo innovativo.»

Pubblichiamo la Raccomandazione sulla Nota del Capo Dipartimento del 31.8.2016 avente come oggetto «Dottorati Innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020.

Versione pdf: Raccomandazione Dottorati innovativi


Prot. n. 024465 Spedito il 20/10/2016
Consiglio Universitario Nazionale

All’On.le Ministra
Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI SEDE

OGGETTO: Raccomandazione sulla Nota del Capo Dipartimento del 31.8.2016 avente come oggetto «Dottorati Innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 e indicazioni con riferimento al DM n.552/2016 (art. 10, comma 1, lett. e).»

Adunanza del 19 ottobre 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la Nota del Capo Dipartimento del 31.8.2016 avente come oggetto “Dottorati Innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 e indicazioni con riferimento al DM 552/2016 (art. 10, comma 1, lett.e)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 552 del 6 luglio 2016 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 del 8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
VISTA la proposta dell’ANVUR su “L’accreditamento dei corsi di dottorato” approvata del Consiglio Direttivo in data 8 febbraio 2016;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1540 del 29 luglio 2016;
CONSIDERATA la Dichiarazione CUN “Dottorato e Valutazione” del 22 ottobre 2014; CONSIDERATO il documento CUN “Semplifica Università IV: Semplificazione e riordino della
normativa del dottorato di ricerca” del 19 novembre 2014;
CONSIDERATO il parere CUN su “Schema di decreto recante i criteri per il riparto del Fondo di
finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2016”;
CONSIDERATO che la Nota del Capo Dipartimento del 31.8.2016, che pure non vede il CUN tra i destinatari, fornisce indicazioni sulla caratterizzazione dei Dottorati Innovativi che appaiono preliminari e in via di definizione, nell’intento di collaborare al processo di definizione dei Dottorati Innovativi stessi,

RILEVA PRELIMINARMENTE

che la nota direttoriale si ispira al documento ‘Principles for Innovative Doctoral Training’ (PIDT) dell’Unione Europea, che enuncia una serie di principi innovativi cui la formazione dottorale dovrà fare riferimento per affrontare al meglio le sfide della società del futuro.
Il CUN ritiene tuttavia che questi principi possano essere recepiti utilmente da qualunque corso di dottorato del nostro sistema universitario, sia esso tipico o meno, e non debbano dare origine a una formalizzazione di categorie rigide e limitative di corsi a cui attribuire l’etichetta dell’innovatività in maniera esclusiva. Il riconoscimento della reale attuazione di questi principi dovrebbe avvenire sulla base di una puntuale verifica dell’organizzazione e delle attività svolte nell’ambito di ciascun corso. Nell’ottica sopra delineata, le osservazioni che seguono hanno lo scopo di favorire l’integrazione e l’armonizzazione dei principi richiamati dai PIDT nei dottorati esistenti, evitando un impatto sul sistema che potrebbe indurre a trasformismi nominalistici piuttosto che a innovazioni sostanziali.
Pertanto,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

1. L’applicazione di quanto previsto nel DM 552 del 6 luglio 2016 ‘Criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università per l’anno 2016’ in merito all’assegnazione a Dottorati definiti Innovativi del 60% dei fondi attribuiti alle borse post-lauream prima che sia stata effettuata una ricognizione sull’organizzazione dei dottorati attualmente esistenti rischia di avere conseguenze assai gravi e di produrre effetti distorsivi. Infatti, se da una parte è opportuno incentivare una formazione dottorale innovativa, come espressamente raccomandato nei PIDT, la misura prescelta si rivela come un trasferimento di risorse da dottorati tipici, magari di elevatissima qualità, verso queste nuove tipologie di dottorato, comportando una drastica riduzione dei fondi già esigui a disposizione dei primi. È convinzione del Consiglio Universitario Nazionale che l’incentivazione di nuove modalità di realizzazione dei corsi di dottorato non dovrebbe avvenire a scapito di chi opera in strutture comunque di elevata qualità, ma attraverso il reperimento di risorse aggiuntive. La richiesta di connotati di forte specializzazione dei dottorati si accompagna invece con il persistere di un sistema di finanziamento pubblico assolutamente insufficiente, assai inferiore a quello disponibile nella gran parte degli altri Paesi europei.

2. Le definizioni dei ‘Dottorati Innovativi’ appaiono ambigue e in larga misura provvisorie, specie in rapporto ai criteri dell’interdisciplinarità e dell’internazionalizzazione, e gli indicatori proposti nella nota direttoriale fanno prevedere una limitata potenzialità di accesso a queste nuove tipologie di dottorato per tutte le aree disciplinari. Il fatto che la tipologia dei Dottorati Interdisciplinari sia l’unica cui possano fare riferimento importanti aree disciplinari può avere conseguenze assai gravi per la formazione alla ricerca, in aree attualmente competitive a livello internazionale, né d’altra parte si può negare a priori la natura potenzialmente innovativa di un dottorato disciplinare. L’interdisciplinarietà costituisce una ricchezza nell’ambito dell’offerta del terzo livello della formazione universitaria che presuppone tuttavia l’acquisizione di adeguate competenze e metodologie disciplinari. Infine, appare particolarmente limitativo per alcune aree culturali il riferimento alla classificazione delle aree e sotto- aree ERC o ai cluster tecnologici, così come appare limitativa la definizione di interdisciplinarità unicamente legata alla individuazione di un forte tema centrale.

3. La nota direttoriale introduce una serie di vincoli aggiuntivi sia sulla composizione dei Collegi di Dottorato che sui requisiti che i singoli componenti del Collegio devono possedere. Inoltre, configura vincoli addizionali sui curricula che gli studenti devono soddisfare e sui requisiti strutturali del dottorato, specialmente per ciò che concerne la categoria dei Dottorati Industriali o Intersettoriali. Queste indicazioni giungono in un momento in cui le varie sedi hanno solo di recente adeguato i collegi per renderli conformi al DM 45 del 8/2/2013 secondo le linee guida contenute nella Nota Ministeriale n. 436 del 24/3/2014. In particolare, in queste settimane arriva a conclusione il primo ciclo (XXIX) attuato
secondo le nuove norme, che prevedono una molteplicità di adempimenti addizionali rispetto al passato. Nell’attuale fase transitoria, aggiungere nuove norme e contemporaneamente spostare una parte maggioritaria delle attuali risorse, rischia di generare confusione e di costringere le Università a operazioni formali piuttosto che incoraggiarle a un reale sforzo innovativo. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene quindi particolarmente importante la definizione di un efficace “percorso graduale di transizione”, così come richiamato anche nella nota direttoriale.

4. La nota direttoriale si ispira ancora una volta a una logica autorizzativa piuttosto che fare riferimento a un processo di primo accreditamento accompagnato poi da una efficace valutazione periodica. Questa tendenza è stata più volte messa in evidenza in documenti del Consiglio Universitario Nazionale. Si rinvia in particolare al dossier “Semplificazione e riordino della normativa del dottorato di ricerca”, IV Sezione del Semplifica Università, e alle conclusioni cui era giunta la Commissione di studio per elaborare proposte operative in materia di dottorato di ricerca, istituita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 596 del 3 luglio 2013.

5. Non appare possibile che i fondi a valere sull’FFO 2016 possano avere effetto sul XXXII ciclo ormai avviato, né che spostamenti analoghi di risorse nell’FFO 2017 possano risultare applicabili al XXXIII ciclo, quando si tenga conto come necessario della tempistica dei processi decisionali degli Atenei. Il Consiglio Universitario Nazionale auspica che la messa a regime del provvedimento sia rinviata al 2018- 2019, utilizzando il biennio intercorrente per un’accurata ricognizione sui corsi di dottorato esistenti.

6. Poiché i risultati della ricognizione dell’esistente saranno un elemento importante nell’intero processo, appare necessario individuare in modo chiaro la metodologia da seguire nel rispetto dei principi di trasparenza e di verificabilità dei risultati. È infatti del tutto evidente che il possesso dei requisiti legati ai principi richiamati nei PIDT non è desumibile dai Regolamenti degli Atenei, ma solo da un esame puntuale di tutte le attività realmente svolte da ciascun corso. In questo senso, la definizione dei Dottorati Innovativi, specialmente per ciò che concerne l’internazionalizzazione e l’interdisciplinarità, non può non tener conto della situazione in essere, la cui analisi approfondita fornirebbe elementi preziosi al fine di introdurre declinazioni significative e praticabili di questi concetti.

LA VICE PRESIDENTE (Prof.ssa Carla Barbati)

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