Mi auguro proprio che l’ANVUR sia capace di correggersi, secondo il titolo che Il Sole 24 ore di domenica 8 luglio ha dato all’intervento di Andrea Bonaccorsi, autorevole componente del consiglio direttivo dell’Agenzia. E mi auguro soprattutto che Bonaccorsi stesso sia capace di correggersi perché il suo articolo, al di là delle opinioni tutte rispettabili, contiene una lettura dei fatti (cioè dei documenti) che ritengo discordante dalla realtà e persino fuorviante.
Mi scuso dei tecnicismi ma qui sono assolutamente necessari. L’argomento sono i criteri, parametri e indicatori che serviranno a valutare la qualità scientifica dei curricula dei candidati alle procedure di abilitazione scientifica nazionale. Se mai si svolgeranno, visti i molti annunciati e autorevoli ricorsi per via giurisdizionale. Tali criteri, parametri e indicatori sono contenuti nel regolamento pubblicato con decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012, mentre alcune specifiche modalità di calcolo sono state stabilite dall’ANVUR nella sua delibera n. 50 del 21 giugno scorso. Per semplificare si tratterà solo il caso delle abilitazioni per l’accesso alla fascia dei professori ordinari delle discipline “scientifiche”, ma le stesse osservazioni varrebbero per le discipline “umanistiche” e per la fascia dei professori associati.
Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto elenca una serie di criteri generali di valutazione (abbastanza condivisibili), mentre i commi 2 e 3 contengono rispettivamente quattro criteri e due parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche scelte presentate dai candidati, da 16 a 20 a seconda delle aree disciplinari. Infine il comma 4, come scrive correttamente Bonaccorsi, elenca ben dieci parametri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, tra cui naturalmente l’elenco dell’intera produzione scientifica.
Parafrasando Orwell, vi è però uno dei dieci parametri che è più eguale degli altri, quello dell’impatto della produzione scientifica complessiva indicato alla lettera a) del comma 4. Infatti, mentre gli altri nove parametri sono affidati alla valutazione discrezionale e competente della commissione, su quello dell’impatto il decreto ritorna nell’articolo 6 e fissa d’autorità anche gli indicatori bibliometrici quantitativi relativi. Non solo: i valori di tali indicatori diventano dirimenti per l’attribuzione dell’abilitazione. Si legge infatti nell’articolo 6, comma 1, che “l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati” (la sottolineatura è mia) che: (a) superino certi valori numerici degli indicatori bibliometrici individuati nell’allegato A al decreto e inoltre (b) siano valutati positivamente per ciascuno degli altri nove parametri.
Consultando l’allegato A si scopre al punto n. 2 che gli indicatori bibliometrici sono tre: numero degli articoli pubblicati negli ultimi dieci anni, numero totale delle citazioni, indice di Hirsch, calcolati utilizzando certe “normalizzazioni per l’età accademica” su cui qui si sorvolerà anche se varrebbe la pena tornarci in altra occasione per un’analisi accurata delle loro possibili conseguenze.
Subito dopo, al punto n.3, si svela infine il mistero a lungo custodito: può essere attribuita l’abilitazione esclusivamente ai candidati che superino, per almeno due dei tre indicatori, il corrispondente valore mediano dell’insieme dei professori ordinari del medesimo settore. Il calcolo dei tre valori mediani sarà effettuato dall’ANVUR (punto n. 4 dell’allegato). Sorvoliamo ancora, per brevità, sulla debolezza scientifica, statistica e giuridica di un simile criterio.
Fin qui i fatti, non sfuggiti a chiunque abbia letto attentamente il decreto. Osserva però Bonaccorsi sul Sole: le commissioni di abilitazione “possono discostarsi dalle mediane se dichiarano anticipatamente e in modo trasparente altri criteri”. Bello e giusto … se fosse vero.
Torniamo al testo del decreto, perché matematici e giuristi hanno il vizio della pignoleria nella lettura dei testi e non si lasciano convincere da affermazioni vaghe e vagamente anestetizzanti. Si trova allora il comma 5 dell’articolo 6 che stabilisce: “Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale”. La caccia al tesoro non è dunque finita. Andiamo a leggere il comma 3 dell’articolo 3 e si trova che: “L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione” (la sottolineatura è mia).
Dunque, se la logica e la lingua italiana hanno ancora un senso, le commissioni possono solo rafforzare e mai indebolire i criteri e i parametri fissati dal regolamento ministeriale. Quindi non vi è alcuna possibilità per le commissioni di evitare che il parametro del superamento delle due mediane su tre mantenga il suo carattere dirimente e serva ad escludere senza appello i candidati che non lo soddisfino, qualunque sia il giudizio scientifico della commissione.
Si tratta proprio di quanto asserito dall’autorevole commissione scientifica dell’Unione Matematica Italiana che ha duramente e giustamente criticato il ricorso a metodi automatici di valutazione. E’ dunque fuorviante, purtroppo, l’affermazione di Bonaccorsi che “è stato evitato il più possibile l’utilizzo di strumenti automatici, proprio ascoltando rilievi critici di questo tipo”. Né nella successiva mozione ANVUR n. 50 ho trovato alcun cenno alla questione, tenendo anche conto che sarebbe giuridicamente assurdo che la delibera di un’agenzia, per quanto autorevole, possa superare il disposto di un regolamento ministeriale. Mi auguro dunque, come dicevo all’inizio, una pronta correzione di quest’affermazione fuorviante.
Mi si lasci un ultimo addolorato commento sull’articolo di Bonaccorsi che si chiude con le parole: “la valutazione è un esperimento sociale e non può evitare di produrre effetti non intenzionali, taluni anche perversi”. Lasciamo perdere l’intenzionalità (ci mancherebbe altro!), ma accettare a priori che una valutazione concorsuale sia un esperimento sociale che può generare effetti perversi fa raggelare. Il reclutamento e l’avanzamento di carriera dei professori universitari toccano nel profondo la vita lavorativa e la passione nella didattica e nella ricerca di decine di migliaia di ricercatori (precari e non precari) e professori associati, giovani e meno giovani. Non dovrebbe essere concesso a sette professori ordinari di giocare a fare esperimenti sulla loro pelle.
Modica: “Dunque, se la logica e la lingua italiana hanno ancora un senso, le commissioni possono solo rafforzare e mai indebolire i criteri e i parametri fissati dal regolamento ministeriale. Quindi non vi è alcuna possibilità per le commissioni di evitare che il parametro del superamento delle due mediane su tre mantenga il suo carattere dirimente e serva ad escludere senza appello i candidati che non lo soddisfino, qualunque sia il giudizio scientifico della commissione.”
Se Modica ha ragione la situazione è ancora più grave di quanto si pensasse. L’ANVUR, tramite Bonaccorsi, diffonderebbe interpretazioni accomodanti, ma errate, del D.M. “Criteri e parametri” per ammorbidire le contestazioni. Sarebbe uno scenario devastante.
In effetti è il decreto stesso che è oscuro perché, oltre a parlare di “ponderazione di ciascun criterio e parametro” prima ancora di “eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi”.
Cosa vuol dire il primo passaggio? Che è possibile un diverso mix o uso delle 3 mediane? O si riferisce solo agli altri aspetti della valutazione (quelli qualitativi)?
Va considerato che le mediane rientrano nei “parametri” (art. 4, comma 4, e simili) quindi sarebbero interessate dalla possibilità di intervento della commissione. Tale discrezionalità è però apparentemente contraddetta dall’Art. 6 comma 1b che obbliga ad usare le regole degli allegati (al contrario del comma 1a, che facendo riferimento esplicito all’Art. 4 sarebbe influenzato a sua volta dall’Art. 3, comma 3?).
Forse Bonaccorsi aveva in mente questo passaggio del criterio e ha fatto confusione. Mi chiedo se un giurista possa spiegarci quale sia l’interpretazione autentica di questo decreto, o se dovremo aspettare che il Ministero schiarisca questa nebbia.
P.S. Sono uscite le nuove FAQ sul sito ANVUR e un file .pdf (con almeno due errori di stampa) sull’età accademica con molte auto-giustificazioni poco verosimili sul perché bisogna usare l’indice h – contemporaneo (si parla di età accademica di un articolo, non so se mi spiego…).
http://www.anvur.org/?q=it/content/faq-indicatori
http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/normalizzazione_indicatori.pdf
Al punto 2 del pdf ANVUR si dice che la normalizzazione avverà dividendo il numero degli articoli (sic) per l’età accademica.
E’ un errore? Si voleva scrivere citazioni e si è scritto articoli???
Qualcun altro ha avuto problemi con Ugov per sovraccarico della rete ieri sera?
A parte gli errori di stampa, si passa dall’età accademica del candidato all’età accademica dell’articolo contraddicendo la definzione data dall’ANVUR stesso. Incredibilmente la definizione di età accademica cambia in relazione all’indicatore (citazioni totali e H index). Se qualcuno avesse avuto dubbi sulla possibilità dei ricorsi, ora i ricorsi sono matematici. Fa paura la approssimazione con cui si procede. In ogni caso gli avvocati ringraziano, a breve per loro la crisi sarà solo un ricordo.
Vorrei fare varie osservazioni a proposito dell’articolo di Bonaccorsi e del commento di Luciano Modica. Mi piacerebbe dire qualcosa sulla fregola di sperimentazione che attraversa le pratiche di valutazione dall’inizio o quasi: dagli esperimenti con cavie volontarie degli anni zero per finire con gli esperimenti coatti di classificazione delle riviste (dichiarate “utilizzabili a soli fini di sperimentazione” nei documenti Anvur e però fatte valere senza remore, e persino estese alle valutazioni individuali, prima ancora di una quale che sia verifica del loro risultato). Ma mi sembra più urgente riprendere al momento il commento di Giuseppe De Nicolao: “L’ANVUR, tramite Bonaccorsi, diffonderebbe interpretazioni accomodanti, ma errate, del D.M. “Criteri e parametri” per ammorbidire le contestazioni. Sarebbe uno scenario devastante”. Perché questo scenario devastante (del tutto congruente con le opacità rilevate altrove riguardo a Faq cancellate senza avvertire o a delibere inserite senza titolo) si delinea, a me pare, con ancora maggiore chiarezza nel caso dei cosiddetti “settori non bibliometrici”. Faccio l’esempio della mediana ballerina.
Per i settori non bibliometrici l’articolo di Bonaccorsi parla di “tre mediane” che valgono da strumento di selezione. La mediana a) del numero dei libri, b) del numero di articoli in rivista e contributi in volume; e c) del numero di articoli in rivista di fascia A. Basta, dice Bonaccorsi, superare una delle tre per essere qualificati. Questa stessa posizione è stata sostenuta pubblicamente da Fantoni in una riunione con alcune società umanistiche lo scorso 9 luglio. Così il resoconto di un rappresentante CUN [http://it.groups.yahoo.com/group/docenti-preoccupati/message/7113]: “Per i commissari, al fine di entrare nelle commissioni, è necessario superare UNO SOLO di questi criteri (dal che l’ANVUR immagina verranno esclusi al massimo il 15-20% di professori)”. Ero presente e confermo: “Non dovete avere paura…” diceva Fantoni (e lasciamo stare che mettere la questione in questi termini è in realtà un po’ insultante).
Nei settori umanistici è opportuno distinguere libri e articoli. Ma non è questo il punto. Il punto è che questa distinzione sembra esattamente il caso impossibile indicato da Modica: “sarebbe giuridicamente assurdo che la delibera di un’agenzia, per quanto autorevole, possa superare il disposto di un regolamento ministeriale”.
Difatti di queste tre mediane, o meglio tre indicatori per il calcolo delle mediane, si parla solo nella delibera 50 dell’Anvur del 21 giugno (art. 6 comma 4).
Nel Decreto Ministeriale del 7 giugno, all’allegato B (“Indicatori di attività scientifica non bibliometrici”, comma 3) si parla solo di due indicatori: a) “il numero di libri nonche’ il numero di articoli su rivista e di capitoli su libri” e b) “il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A”; e si dice (comma 4) che ottengono una valutazione positiva i candidati “i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b)”.
Il Decreto Direttoriale del 27 giugno – che indica come “vista” la delibera 50 dell’Anvur – ribadisce (art. 5) che per l’accertamento della qualificazione scientifica “l’Anvur procede ai sensi dell’articolo 8 comma 3 e degli allegati A e B del DM n. 76 del 2012”.
Ora, se le cose stanno così, dov’è che, come dice Bonaccorsi, “Il Miur ha stabilito che le soglie da superare siano solo una su tre”? A leggere le disposizioni di legge si parla di solo due mediane. La mediana limitata al numero di libri – molto rassicurante per un umanista – non esiste. D’altronde la delibera Anvur parla di tre indicatori “ai fini del calcolo delle mediane” ma non del numero delle mediane né del loro superamento. Insomma, o Bonaccorsi e Fantoni diffondono volontariamente interpretazioni accomodanti ma errate, o una delibera dell’Anvur prevale su un decreto ministeriale, oppure (meglio) mi è sfuggito qualcosa. O dobbiamo prendere in considerazione anche l’ipotesi che non se ne siano accorti?
Valeria Pinto, così mi scrive “abilitazione Anvur” su mia esplicita richiesta: “Monografie, capitoli di libro, articoli concorrono allo stesso modo al calcolo degli indicatori”. Esistono solo due mediane e nella seconda non vengono minimamente pesate le monografie, che varranno 1 esattamente come tre paginette in un libro.
Create un organismo onnipotente, mettete a suo capo delle persone che si ritengono onniscienti, date loro la possibilità di scegliersi i complici nei vari settori disciplinari: sarà inevitabile la tentazione di rivoltare come un guanto l’intero assetto della ricerca italiana al fine di riformarlo secondo i loro avvisi. E’ quanto sta avvenendo. Perché meravigliarsi di ciò? E’ l’inevitabile destino degli organismi autocratici e sottratti al controllo democratico, che ben conosciamo anche nel campo della politica. Il male è alla base: in un ANVUR che assomma un potere smisurato in campi che dovrebbero essere ben distinti: valutazione della ricerca, valutazione della didattica e dell’efficienza dell’università, accreditamento, infine gestione dei concorsi sulla base dei criteri da loro stessi definiti.
Credo sia possibile anche una interpretazione diversa da quella dell’amico Modica, della norma (comma 5, art. 6) “Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale”.
Le “modalità” potrebbero essere soltanto il mezzo (tipo di documento, tempistica etc.)con cui la Commissione prende una decisione, indipendentemente dal contenuto della decisione stessa. In altre parole la Commissione nella sua prima riunione potrebbe predeterminare criteri diversi di giudizio, decidendo di non adottare la mediana come asticella, ma un criterio che può anche essere meno selettivo.
Ciò ovviamente in linea di principio. Infatti se l’ANVUR e il MIUR avessero voluto veramente attribuire tale autonomia alla Commissione, avrebbero inserito in uno stesso contesto la libertà per la Commissione di fissare qualsivoglia diverso criterio, indipendentemente dal fatto che possa essere più o meno selettivo. Ponendo invece la possibilità di abbassare l’asticella in una norma diversa (vedi il suddetto c. 5 art. 6) hanno probabilmente inteso indicare ai Commissari che quest’ultima possibilità sarebbe da evitare.
Sulla carta quindi la possibilità di abbassare l’asticella c’è: ma credo che ben poche Commissioni se ne assumeranno la responsabilità.