La Ragioneria Generale dello Stato boccia l’emendamento al decreto semplificazioni che aprirebbe le porte al doppio lavoro per i professori universitari. La ragioneria chiede lo stralcio dell’emendamento poiché esso comporterebbe l’eliminazione di tutte le limitazioni allo svolgimento delle attività extraistituzionali per professori e ricercatori, incentivando di fatto il passaggio generalizzato al regime di tempo pieno per tutti coloro che svolgono già attività professionali in regime di tempo parziale. Secondo la ragioneria, l’eliminazione delle limitazioni andrebbe in primo luogo a incidere sui bilanci degli atenei che dovrebbero pagare stipendi più elevati. E aprirebbe la strada a richieste emulative da parte di altri settori del pubblico impiego. Vedremo cosa accadrà adesso che il governo ha chiesto la fiducia. Di seguito il testo. 

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5 Commenti

  1. I professori e ricercatori universitari non sono lavoratori subordinati.
    I lavoratori pubblici sono regolati da appositi dispositivi di legge che vietano o consentono l’esercizio professionale (ad es. agli insegnanti è consentito, su autorizzazione del dirigente scolastico).
    I professori e ricercatori universitari non sono subordinati e i loro doveri sono stabiliti dalla legislazione dedicata, come appunto il comma 10 dell’art 6 della legge 240/2010 attualmente vigente:
    “10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il
    rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere
    liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di
    referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di
    collaborazione scientifica e di consulenza, attività di
    comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché
    attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
    a tempo pieno possono altresi’ svolgere, previa autorizzazione del
    rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti
    istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso
    enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si
    determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di
    appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti
    detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.”.
    Come si vede i professori e ricercatori universitari a tempo pieno possono già esercitare attività di consulenza, purché senza vincolo di subordinazione, proprio in quanto “esperti” impegnati nell’avanzamento della disciplina.

    La magistratura contabile vigila e continuerà a vigilare su eventuali distorsioni o abusi.

  2. Infatti non mi pare che l’emendamento spostasse le cose rispetto alla normativa vigente, avendo solo una funzione di interpretazione autentica, forse blandamente estensiva. Le professioni liberali – avvocato, commercialista, ingegnere, architetto – che NON consistono in consulenze, ma processi, progetti, ed altre attività amministrative, richiederebbero comunque l’opzione per il tempo definito. L’emendamento era un nulla, e il messaggio che esso consentisse il “secondo lavoro” dei docenti universitari mi pare piuttosto inesatto.

  3. Confermo che l’emendamento proposto (ma espunto per intervento della Ragioneria Generale dello Stato) non avrebbe cambiato in nulla la distinzione fra l’attività libero professionale (incompatibile con il regime di tempo pieno) e la consulenza (liberamente esercitabile previa comunicazione). La sua formulazione serviva a bloccare certe interpretazioni giurisprudenziali creative recentemente date dalle sedi preiferiche della Corte dei Conti in base alle quali molti colleghi si sono visti chiamati in giudizio per delle attività di mera consulenza (magari giudiziaria in ambito penale o civile) con la richiesta di esorbitanti risarcimenti danni.

  4. Qualche considerazione: a) l’emendamento aveva prevalentemente lo scopo di uniformare i comportamenti delle Amministrazioni Universitarie e degli Uffici Regionali della Corte dei Conti che hanno sull’argomento comportamenti assolutamente non omogenei. Personalmente penso che fosse un atto dovuto alla semplificazione ed al tentativo di ridurre la schizofrenia dei corpi periferici dello stato; b) personalmente non ho dubbi che le vere lobby forti (quelle professionali specialmente architetti ed ingegneri) non tollerano che docenti universitari a tempo pieno possano fare consulenze e penso che abbiano agito di conseguenza in questo frangente. E’ noto che i nostri ordini professionali tutto sono tranne che organismi orientati alla cultura della libertà e della concorrenza; c) non c’è dubbio che l’emendamento non apriva nessun doppio lavoro, chi, docente universitario, vuole fare il professionista con tanto di studio, personale e attività (prima e dopo l’emendamento) deve scegliere il tempo parziale; d) va sottolineata questa strana alleanza oggettiva tra la redazione di Roars (che ha usato toni, titoli e argomenti nei propri articoli perlomeno forvianti rispetto al merito dell’argomento) e le lobby professionali. Sarebbe interessante conoscere il perchè ci si è voluto schierare con gli interessi degli ordini professionali e non tentare di comprendere il senso interpretativo dell’emendamento assolutamente necessario per non lasciare professori universitari a tempo pieno in balie delle amministrazioni e delle varie Corti dei Conti regionali; e) last, but not least al di là non ho dubbi che la Ragioneria dello Stato non ha o non ha voluto capire nulla dell’emendamento in oggetto e le motivazioni della nota sono perlomeno risibili. A leggere bene sembrerebbe che l’interesse dello Stato sia spingere il personale universitario al tempo parziale visto che è considerato negativo per lo Stato che professori a tempo parziali possano optare per il tempo pieno. Risibile se non ridicolo.
    Nicola Ferrara

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