L’abolizione dell’ASN sostituisce il giudizio delle commissioni nazionali con un sistema quantitativo “a semaforo”, eliminando la valutazione qualitativa della ricerca. La riforma lascia però irrisolte le criticità dei concorsi locali, aumentando anzi il rischio di bandi profilati “su misura” per i candidati interni.
L’ASN finisce nel dimenticatoio dopo 15 lunghi anni. Significativa è la circostanza che a decretarne la morte sia la proposta di una Ministra (Bernini) appartenente al medesimo partito politico di chi la volle (Gelmini).
Sulla bontà, validità, efficacia e, soprattutto, equità dell’Abilitazione sono stati spesi fiumi d’inchiostro e questo mio intervento si limiterà a formulare alcune elementari considerazioni sul suo (distorto) funzionamento, sia dal punto di vista diacronico, sia dal punto di vista sincronico. Vi sono stati, infatti, Settori Concorsuali nel quali abilitarsi era quasi impossibile, in particolare se si finiva nel tritacarne delle vendette trasversali fra baroni, nel mentre in altri Settori si abilitavano praticamente tutti. Ve ne sono stati alcuni nei quali l’agognato risultato giungeva dopo un lungo contenzioso giurisdizionale (anche questo con alterne vicende) e altri, invece, i cui risultati apparivano già decisi prim’ancora delle riunioni d’insediamento.
L’ASN doveva essere, almeno nelle intenzioni del legislatore e di chi fra noi l’ha criticata, ma accettata, una mera “constatazione” del possesso di requisiti e pubblicazioni tali da consentire di partecipare alla selezione vera, rappresentata dal concorso locale e non una forca caudina talvolta insuperabile per alcuni e un’autostrada in discesa per altri.
Ma essa ha avuto, come pure è stato molto opportunamente notato taluni commentatori anche su questo sito, conseguenze importanti che hanno “riorganizzato”, in peggio, l’intero comparto della ricerca universitaria, fatto ora solo di prodotti della ricerca, convegni e seminari, riviste di classe A, indici bibliometrici, pubblicazioni a pagamento, crescita esponenziale delle citazioni, ma anche, più in generale, di articoli e saggi. Mi è personalmente capitato di scorrere la produzione scientifica di un collega di area giuridica che in biennio ha dichiarato di aver pubblicato 30 contributi, di cui 20 in classe A, circostanza che francamente nessuna persona di buon senso può considerare come ragionevole e corretta.
Tutto questo accadrà di nuovo, purtroppo, perché l’ASN è stata soppiantata da una procedura “a semaforo”, nella quale gli studiosi presenteranno una dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di requisiti che verranno individuati con apposito Decreto ministeriale. Tutto si fonderà, conseguentemente, sotto il profilo “quantitativo” e nessuna Commissione nazionale potrà giudicare la bontà e la qualità della produzione scientifica, passando ai raggi x ogni singola pubblicazione. Da questo punto di vista se si voleva eliminare la discrezionalità (buona o cattiva) delle Commissioni Nazionali di Abilitazione, l’obiettivo mi parrebbe esser stato pienamente raggiunto.
Tutti i candidati, quindi, in possesso della vecchia ASN o dei nuovi requisiti sono legittimati, di conseguenza, a partecipare alle selezioni locali, procedura su cui la nuova legge mi sembrerebbe essere intervenuta in maniera talvolta piuttosto timida, talaltra introducendo veri e propri buchi neri in grado di minare la trasparenza delle procedure medesime.
Il capitolo sulla composizione delle commissioni giudicatrici locali viene affrontato e modificato (si passa da 3 a 5 commissari, sorteggiati su base nazionale da liste di docenti dichiaratisi disponibili e in possesso di precisi requisiti), ma si è evitato di incidere in maniera più pregnante sulle loro dinamiche, quasi da far apparire l’estensore della norma come un soggetto che non ha mai frequentato un ufficio universitario. Perché non si è reintrodotto (come un tempo) il divieto di far parte delle Commissioni nei primi tre anni di servizio, in modo da evitare che i neofiti possano immediatamente selezionare i loro colleghi, evidentemente sdebitandosi? Perché è stata introdotta l’incandidabilità solo a seguito di condanne passate in giudicato (come è noto abrogato l’abuso d’ufficio, salvo rari casi, i concorsi universitari non temono i procedimenti penali)? Perché non sono stati introdotti meccanismi sanzionatori nei confronti di quelle Commissioni di concorso i cui esiti sono stati rovesciati dalla giurisprudenza amministrativa?
Resta, infine, l’infelice possibile interpretazione di quella parte della nuova legge che consentirebbe di introdurre una profilazione puntuale e precisa nel bando (un tempo si diceva della possibilità di “cucire addosso” al candidato il bando per consentirgli di vincere, prima ancora di cominciare, la selezione). Qui il legislatore ha commesso un grave e temo irrimediabile errore che è destinato a rendere praticamente inutile tutta la procedura: un tempo non era consentito e talvolta il giudice sanzionava gli Atenei, oggi tale circostanza entra dalla porta principale ed è destinata a far discutere. Su questo punto temo che il rimedio sia stato peggiore del male.

