Col decreto firmato dalla Ministra Messa il 30 marzo 2022 che segnaliamo in calce vengono concepite due nuove figure destinate a “dinamizzare” e “ibridizzare” l’Università italiana messa al servizio dell’impresa a tamburo battente, sotto il ricatto del PNRR. Avremo il professore aziendale e il suo contraltare: l’aziendale che diventa professore. Nel post vediamo di che si tratta, tenendo conto che il provvedimento riguarda tutte le Università italiane, statali e non, comprese le telematiche, unitamente agli enti di ricerca, senza escludere le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.

IL PROFESSORE AZIENDALE

Con riferimento al professore aziendale, viene previsto che i ricercatori, i tecnologi, i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e i tecnologi a tempo determinato di cui agli articoli 24 e 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possano essere distaccati per un periodo compreso fra i 6 mesi e i 5 anni presso le aziende. In precedenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, il periodo massimo del distacco era fissato in 4 anni. Per realizzare il periodo di distacco è necessario un progetto di durata almeno pari a quella prevista per il distacco, che il decreto definisce “lo specifico progetto di ricerca ovvero inerente alle attività di terza missione, nonché alla promozione del trasferimento tecnologico e delle collaborazioni nell’ambito delle infrastrutture di ricerca”, il quale sia formalizzato in una convenzione (disciplinata dall’art. 2 del decreto), conclusa fra l’impresa e l’Università o l’ente pubblico di ricerca, che fra le altre cose indichi “l’eventuale impegno didattico o per altre attività istituzionali, comunque correlato alle tematiche del progetto” che il professore aziendale è destinato a svolgere durante il suo distacco.

LE SUE GARANZIE

Al distacco consegue “per il ricercatore la permanenza nel ruolo, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con il soggetto da cui il ricercatore dipende, con l’annesso trattamento economico e contributivo, nonché l’eventuale riconoscimento di un compenso aggiuntivo da parte dell’impresa destinataria, la quale, ove previsto nelle convenzioni, può anche procedere al rimborso del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto distaccante”.

Il professore aziendale distaccato “al termine di ogni anno di attività, e comunque al termine del periodo di distacco, (…) trasmette all’amministrazione di appartenenza una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato”.

Il professore distaccato gode di una serie prerogative a garanzia della sua progressione di carriera: “per il periodo del distacco, l’attività e i risultati di ricerca ottenuti, anche in termini di trasferimento tecnologico, di sviluppo e impiego di brevetti, nonché le attività di terza missione e le collaborazioni in materia di trasferimento tecnologico e di infrastrutture di ricerca costituiscono titolo per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario. I medesimi risultati sono considerati anche ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca”. A costoro “è assicurato l’accesso alla valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali di cui all’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. Mentre “per i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’esperienza maturata nell’ambito dei progetti di ricerca definiti dalle convenzioni è considerata ai fini della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo”, con una previsione che vuole rendere premiale sotto il profilo valutativo l’esperienza che il distaccato matura presso l’azienda.

La preoccupazione è ribadita, prevedendo che “per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca l’attività e i risultati di ricerca ottenuti durante il periodo di distacco o di aspettativa costituiscono titolo valutabile per l’accesso alle fasce superiori e titolo per la valutazione dell’attività scientifica individuale e dell’ente pubblico di ricerca distaccante”, con la preoccupazione di precisare che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale di ricerca dipendente a tempo determinato esclusivamente nel caso in cui le attività da svolgere nel progetto previsto dalla convenzione siano coerenti con le attività da svolgere in relazione al progetto per il quale è avvenuta l’assunzione a tempo determinato presso l’ente di ricerca”. Ne consegue che l’attività di ricerca del professore aziendale dovrà essere vincolata a quella contemplata nel tema del progetto per tutta la durata del distacco.

Le garanzie valgono anche per l’aspettativa: “ai professori e ai ricercatori universitari, durante il periodo di distacco, si applicano le vigenti disposizioni in tema di aspettativa, ove non diversamente stabilito dal presente decreto” e anche per la possibilità di pentirsi della scelta compiuta, perché: “il ricercatore in distacco temporaneo può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro presso la propria amministrazione. Al fine di assicurare la continuità delle attività del progetto [ma non la programmazione delle attività didattiche delle Università, che richiede tempi ben più lunghi], la cessazione e il reintegro sono disposti entro due mesi”.

Con riferimento ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pure candidabili al distacco, si prevede che in questo caso “il distacco non può avere durata superiore a diciotto mesi, prorogabili, in caso di proroga del contratto (…), per la durata massima del contratto medesimo o, in caso di valutazione positiva del contratto di cui alla lettera b), nel limite massimo di cinque anni. Nel caso di mancata proroga del contratto o di valutazione negativa ai sensi del precedente periodo, il distacco non ha ulteriore corso”.

I VANTAGGI PER GLI ATENEI

Ma le garanzie valgono anche per gli atenei, perché “qualora, durante il distacco, i soggetti di cui al periodo precedente svolgano attività di docenza presso l’ateneo di appartenenza, tale attività concorre al raggiungimento dei requisiti di docenza ai fini dell’accreditamento iniziale o periodico dei corsi di studio”. Sempre a beneficio degli atenei è previsto che “il costo del ricercatore in distacco e quello dell’eventuale personale reclutato in sua sostituzione non incidono sugli indicatori del costo del personale delle istituzioni di appartenenza”.

L’AZIENDALE PROFESSORE

L’aziendale che diventa professore, pur previsto dal decreto, è regolato con minor dettaglio. Ci si limita a prevedere che “nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 1, i dipendenti delle imprese possono essere temporaneamente distaccati presso le università e gli enti pubblici di ricerca. Il distacco comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l’impresa, con l’annesso trattamento economico e contributivo a carico della stessa”. In assenza di altre specificazioni, si deve presumere che anche questo tipo di distacco sia assoggettato al limite massimo di 5 anni. Ma si specifica che le Università “al fine di potenziare l’offerta didattica o l’attività di ricerca avvalendosi dei dipendenti delle imprese, (…) possono conferire incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, o stipulare i contratti di cui all’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di durata non superiore a quella della convenzione.

Il che significa – fermo restando che “lo svolgimento della prestazione presso gli enti pubblici di ricerca o presso le università da parte dei dipendenti delle imprese non costituisce alcun titolo ai fini dell’accesso al pubblico impiego” – che, oltre a concludere incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge Gelmini, gli atenei potranno conferire agli aziendali incarichi triennali di professore straordinario, posto che l’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede:

Le  università  possono  realizzare  specifici  programmi  di ricerca sulla base di convenzioni con imprese  o  fondazioni,  o  con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche  l’istituzione temporanea,  per  periodi  non  superiori  a  sei  anni,  con   oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti,  di  posti  di  professore straordinario da coprire mediante  conferimento  di  incarichi  della durata massima di tre anni,  rinnovabili  sulla  base  di  una  nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la  fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti  in  possesso  di  elevata qualificazione  scientifica  e  professionale.  Ai   titolari   degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto,  il trattamento  giuridico  ed  economico  dei  professori  ordinari  con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.  I soggetti  non  possessori  dell’idoneità   nazionale   non   possono partecipare al processo di formazione delle  commissioni  di  cui  al comma 5, lettera a), numero 3),    farne  parte,  e  sono  esclusi dall’elettorato attivo  e  passivo  per  l’accesso  alle  cariche  di preside di facoltà e  di  rettore.  Le  convenzioni  definiscono  il  programma di ricerca, le relative risorse  e  la  destinazione  degli eventuali utili netti anche a titolo di  compenso  dei  soggetti  che hanno partecipato al programma. 

COME FINANZIARE QUESTE FIGURE

Come saranno finanziabili le convenzioni cui potrà far capo la figura del professore aziendale o dell’aziendale professore è così stabilito:

Le università e gli enti pubblici di ricerca possono accedere al finanziamento dei progetti quali costi ammissibili nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e degli altri finanziamenti attribuiti mediante avvisi emanati in attuazione del PNRR, nonché nelle quote, laddove previste, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e degli altri fondi pubblici, italiani ed europei, messi a disposizione per le predette finalità. Le agevolazioni sono concesse anche nella forma del contributo alla spesa necessaria per far fronte alla sostituzione del personale di ricerca distaccato, calcolato con le modalità di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018, n. 116, o, in subordine, sulla base del costo annuo lordo personale delle unità di personale reclutate ai sensi dell’articolo 4, comma 7.

IL CONTROLLO MINISTERIALE

Dotandosi del Palantir del PNRR, l’occhio del Ministero vigilerà attentamente su queste forme di ibridizzazione fra unità/enti di ricerca ed imprese, essendo stato previsto che

“il Ministero monitora l’attuazione delle convenzioni al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, inseriscono, su una piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema informatico unico per il PNRR (ReGiS) di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i dati relativi alle convenzioni, agli obiettivi dei progetti, al personale coinvolto in tempo pieno equivalente anno (FTE) per genere ed età, ai risultati attesi e ai risultati conseguiti sulla base del set di dati definito con successivo provvedimento direttoriale, che indica anche tempi e modalità di inserimento. I dati raccolti per le finalità di cui al primo periodo possono essere comunicati all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per le finalità istituzionali della stessa nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali”.

Di seguito il testo del provvedimento in questione corredato dai rimandi legislativi.

 

DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2022, recante “Mobilità tra università, enti di ricerca e imprese”.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge del 9 maggio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, con il quale viene istituito il Ministero dell’università e della ricerca e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, recante la nomina della prof.ssa Maria Cristina Messa a Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 23-bis che reca “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, al Capo IX che reca “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica”, l’articolo 60;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché le disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, esentato a norma del Regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica – del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, gli articoli 6, comma 9, e 7;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 aprile 2011, n. 167, recante “Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 55;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 novembre 2012, recante “Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università”;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che disciplina il distacco temporaneo di personale di enti pubblici di ricerca nonché di professori e ricercatori universitari presso soggetti industriali con preferenza per le piccole e medie imprese;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, in particolare, l’articolo 4, comma 8, ai sensi del quale, tra l’altro, si fa salva “la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l’articolo 11, che reca la disciplina in materia di “Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca”;

VISTO il Regolamento (UE/Euratom) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021 e relativo Allegato, adottata dalla Commissione Europea;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, l’Allegato riveduto, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 final del 22 giugno 2021;

VISTO l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l’articolo 26, che disciplina il “Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target degli obiettivi stabiliti nel PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa”;

TENUTO CONTO in particolare che la missione 4 Istruzione e Ricerca”, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA in particolare la riforma 1.1 della M4C2 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”;

TENUTO CONTO che la riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal PNRR Italia, è attuata dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico mediante la creazione di una cabina di regia interministeriale entro dicembre 2021 (M4C2-00-ITA-1) e l’emanazione di due decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca di figure di alto profilo tra Università, enti pubblici di ricerca, infrastrutture di ricerca e aziende, da emanarsi entro marzo 2022 (M4C2-00-ITA-3); l’altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, entro il termine di dicembre 2021 (M4C2-00-ITA-2) sulla base del citato decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593. Entrambi i decreti concorrono al raggiungimento della milestone M4C2-4 di rilevanza europea che prevede l’emanazione dei due decreti ministeriali (sulla mobilità tra università, enti di ricerca e imprese, e sulla semplificazione) entro giugno 2022;

CONSIDERATO, in particolare, che la milestone di rilevanza europea M4C2-4, relativa all’entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario, prevede che “I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca”;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell’università e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 7 ottobre 2021, n. 1141, condivise con la Cabina di Regia del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” del PNRR a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, che disciplina il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca che costituisce milestone di rilevanza nazionale M4C2-00-ITA-2 che concorre al soddisfacimento della milestone di rilevanza europea M4C2-4;

VISTO l’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone che “Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono definiti tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO l’articolo 60, comma 4, lettera e), del medesimo decreto-legge, che prevede che sono ammissibili, tra le altre, tipologie di intervento integrate di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

VISTO l’articolo 63, comma 1, del medesimo decreto-legge;

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, la necessità di procedere, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”, alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

RITENUTO a tal fine di dovere adottare il decreto di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

VISTE le proposte di integrazione allo schema di decreto ministeriale avanzate dal Ministero dello sviluppo economico, mediante comunicazioni a mezzo e-mail del 22 e 23 marzo del 2022;

SENTITE la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca (CONPER), l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e la Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria);

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

D E C R E T A

ART. 1

(Mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese)

1. Al fine di realizzare specifici progetti di ricerca ovvero attività di terza missione, nonché di promuovere il trasferimento tecnologico e le collaborazioni nell’ambito delle infrastrutture di ricerca, le università e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare con le imprese convenzioni dirette a disciplinare, tra l’altro, la mobilità temporanea di ricercatori e dipendenti di alta qualificazione che siano impiegati nel settore della ricerca e dello sviluppo.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono:

a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell’università e della ricerca;

b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e le università telematiche;

c) per Enti pubblici di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

d) per Progetto, lo specifico progetto di ricerca ovvero inerente alle attività di terza missione, nonché alla promozione del trasferimento tecnologico e delle collaborazioni nell’ambito delle infrastrutture di ricerca;

e) per Ricercatore, i ricercatori, i tecnologi, i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e i tecnologi a tempo determinato di cui agli articoli 24 e 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) per Impresa, le imprese pubbliche e private, gli altri enti privati titolari di agevolazioni su progetti di ricerca finanziati da amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, nonché gli organismi di ricerca di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 senza scopo di lucro.

ART. 2

(Oggetto delle convenzioni)

1. Le convenzioni definiscono, tra l’altro:

a) il progetto cui è collegata la mobilità temporanea dei ricercatori o dei dipendenti delle imprese;

b) gli obiettivi generali del progetto;

c) le attività inerenti al progetto che il soggetto interessato è chiamato a svolgere presso la struttura di destinazione;

d) l’indicazione dell’eventuale impegno didattico o per altre attività istituzionali, comunque correlato alle tematiche del progetto;

e) la durata complessiva della convenzione, comunque non superiore a quella del progetto;

f) la disciplina specifica della tutela della proprietà intellettuale delle invenzioni, ai sensi dell’articolo 8.

ART. 3

(Pubblicità delle proposte progettuali)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 possono utilizzare strumenti dedicati per la pubblicità delle proposte progettuali al fine di agevolare la definizione delle convenzioni, nonché di promuovere la partecipazione dei ricercatori al progetto.

2. La pubblicità di cui al comma 1 può essere altresì assicurata mediante sezioni specifiche dei siti web, anche con modalità condivise, del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico.

ART. 4

(Mobilità da enti pubblici di ricerca e università verso le imprese)

1. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 1, i ricercatori possono essere temporaneamente distaccati presso le imprese. Il distacco comporta per il ricercatore la permanenza nel ruolo, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con il soggetto da cui il ricercatore dipende, con l’annesso trattamento economico e contributivo, nonché l’eventuale riconoscimento di un compenso aggiuntivo da parte dell’impresa destinataria, la quale, ove previsto nelle convenzioni, può anche procedere al rimborso del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto distaccante.

2. La richiesta di distacco, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa richiedente o da un suo delegato e indirizzata al rappresentante legale dell’ente pubblico di ricerca o dell’università, reca i seguenti elementi minimi:

a) la descrizione degli obiettivi specifici del progetto e delle funzioni, inerenti al medesimo progetto, che si propone di assegnare al personale in distacco;

b) la scansione temporale delle fasi di realizzazione del progetto e gli indicatori di risultato per il monitoraggio intermedio e per la valutazione finale;

c) la durata del distacco, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni e, comunque, non superiore alla durata della convenzione;

d) i dati identificativi del soggetto per il quale si richiede il distacco;

e) la sede di svolgimento dell’attività di ricerca e il nome del responsabile del progetto;

f) l’entità dell’eventuale compenso aggiuntivo a favore del ricercatore distaccato e dell’eventuale rimborso, anche parziale, del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto distaccante;

g) la dichiarazione con la quale la persona richiesta comunica l’assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’ente pubblico di ricerca o l’università comunica all’impresa l’accoglimento della richiesta, il rigetto motivato della stessa o l’accoglimento per una durata o con modalità diverse da quelle richieste.

4. Al termine di ogni anno di attività, e comunque al termine del periodo di distacco, il ricercatore trasmette all’amministrazione di appartenenza una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato. La relazione dà conto dei risultati ottenuti e del loro rapporto con gli obiettivi specifici di cui al comma 2, lettera a), ed è altresì trasmessa all’organismo di valutazione.

5. Il ricercatore in distacco temporaneo può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro presso la propria amministrazione. Al fine di assicurare la continuità delle attività del progetto, la cessazione e il reintegro sono disposti entro due mesi.

6. Il costo del ricercatore in distacco e quello dell’eventuale personale reclutato in sua sostituzione non incidono sugli indicatori del costo del personale delle istituzioni di appartenenza.

7. Resta ferma la possibilità per le convenzioni di cui all’articolo 1 di prevedere, in luogo del distacco, l’aspettativa ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi, con riferimento ai docenti universitari, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, con riferimento al personale degli enti pubblici di ricerca, le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

ART. 5

(Disposizioni specifiche per la mobilità dalle università verso le imprese)

1. Per il periodo del distacco, l’attività e i risultati di ricerca ottenuti, anche in termini di trasferimento tecnologico, di sviluppo e impiego di brevetti, nonché le attività di terza missione e le collaborazioni in materia di trasferimento tecnologico e di infrastrutture di ricerca costituiscono titolo per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario. I medesimi risultati sono considerati anche ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca.

2. Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato è assicurato l’accesso alla valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali di cui all’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’esperienza maturata nell’ambito dei progetti di ricerca definiti dalle convenzioni è considerata ai fini della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. Ai professori e ai ricercatori universitari, durante il periodo di distacco, si applicano le vigenti disposizioni in tema di aspettativa, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Qualora, durante il distacco, i soggetti di cui al periodo precedente svolgano attività di docenza presso l’ateneo di appartenenza, tale attività concorre al raggiungimento dei requisiti di docenza ai fini dell’accreditamento iniziale o periodico dei corsi di studio.

4. Nel caso di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il distacco non può avere durata superiore a diciotto mesi, prorogabili, in caso di proroga del contratto di cui alla lettera a), per la durata massima del contratto medesimo o, in caso di valutazione positiva del contratto di cui alla lettera b), nel limite massimo di cinque anni. Nel caso di mancata proroga del contratto o di valutazione negativa ai sensi del precedente periodo, il distacco non ha ulteriore corso.

ART. 6

(Disposizioni specifiche per la mobilità dagli enti pubblici di ricerca verso le imprese)

1. Per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca l’attività e i risultati di ricerca ottenuti durante il periodo di distacco o di aspettativa costituiscono titolo valutabile per l’accesso alle fasce superiori e titolo per la valutazione dell’attività scientifica individuale e dell’ente pubblico di ricerca distaccante.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale di ricerca dipendente a tempo determinato esclusivamente nel caso in cui le attività da svolgere nel progetto previsto dalla convenzione siano coerenti con le attività da svolgere in relazione al progetto per il quale è avvenuta l’assunzione a tempo determinato presso l’ente di ricerca.

ART. 7

(Mobilità del personale appartenente alle imprese verso università o enti pubblici di ricerca)

1. Nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 1, i dipendenti delle imprese possono essere temporaneamente distaccati presso le università e gli enti pubblici di ricerca. Il distacco comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l’impresa, con l’annesso trattamento economico e contributivo a carico della stessa.

2. Al fine di potenziare l’offerta didattica o l’attività di ricerca avvalendosi dei dipendenti delle imprese, le università possono conferire incarichi ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, o stipulare i contratti di cui all’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di durata non superiore a quella della convenzione.

3. Lo svolgimento della prestazione presso gli enti pubblici di ricerca o presso le università da parte dei dipendenti delle imprese non costituisce alcun titolo ai fini dell’accesso al pubblico impiego.

ART. 8

(Tutela della proprietà intellettuale)

1. Fermo restando il diritto spettante all’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione, la tutela della proprietà intellettuale, anche in relazione a specifici accordi di riservatezza, è regolata tra le parti nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 1.

ART. 9

(Finanziamento delle convenzioni)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono accedere al finanziamento dei progetti quali costi ammissibili nell’ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e degli altri finanziamenti attribuiti mediante avvisi emanati in attuazione del PNRR, nonché nelle quote, laddove previste, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e degli altri fondi pubblici, italiani ed europei, messi a disposizione per le predette finalità.

2. Le agevolazioni sono concesse anche nella forma del contributo alla spesa necessaria per far fronte alla sostituzione del personale di ricerca distaccato, calcolato con le modalità di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018, n. 116, o, in subordine, sulla base del costo annuo lordo personale delle unità di personale reclutate ai sensi dell’articolo 4, comma 7.

ART. 10

(Monitoraggio)

1. Il Ministero monitora l’attuazione delle convenzioni al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, inseriscono, su una piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema informatico unico per il PNRR (ReGiS) di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i dati relativi alle convenzioni, agli obiettivi dei progetti, al personale coinvolto in tempo pieno equivalente anno (FTE) per genere ed età, ai risultati attesi e ai risultati conseguiti sulla base del set di dati definito con successivo provvedimento direttoriale, che indica anche tempi e modalità di inserimento. I dati raccolti per le finalità di cui al primo periodo possono essere comunicati all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per le finalità istituzionali della stessa nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini del presente decreto, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono considerate quali Università ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b). Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, a tali istituzioni, in conformità ai loro ordinamenti.

2. Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa

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