Segnaliamo il parere CUN sulle equipollenze delle abilitazioni conseguite in Stati UE (nel caso di specie l’Habilitation della Repubblica Federale di Germania)  con l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
In particolare il CUN ritiene che:

l’equipollenza tra i titoli accademici denominati Habilitation e Lehrbefugnis con l’Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell’art.16 della l. n.240/2010, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita «caso per caso» con particolare riguardo al livello di abilitazione e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da effettuarsi in ogni tempo;

Il testo integrale può essere letto qui: 2PAREREGENERALEN1318DICEMBRE2012

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17 Commenti

    • Avendo avuto la curiosità (essendo impegnato nell’area scienze giuridiche) di approfondire questo argomento, vorrei aggiungere che, ad essere spendibili nell’ambito di altri Paesi UE da uno Stato all’altro, sono invece titoli abilitanti come l’ “Habilitation” tedesca o il “PGCert” britannico, che costituiscono qualifiche accademiche professionalizzanti per la docenza universitaria valide senza scadenze temporali, ed, in quanto tali, rientranti nella Direttiva 2005/36/CE. Questi titoli, gradi accademici conferiti al completamento di corsi (ed al superamento di prove) miranti ad accertare sia l’ inclinazione alla ricerca che le capacità pedagogiche dei candidati, sono riconosciuti dalle Università di diversi altri Paesi, che ne riconoscono la sottostante filosofia (accertare le capacità intellettuali e pedagogiche degli aspiranti) come universalmente valida per la creazione e trasmissione della conoscenza. Ad es., quando ero in UK, vidi una collega tedesca che, avendo ottenuto l’ Habilitation in Germania, fu assunta da una Università britannica su una posizione da Prof. con esenzione dal PGCert (dunque con equiparazione automatica fra le due qualifiche), e viceversa conobbi il caso di un PGCert riconosciuto in Germania ed in Irlanda..mutuo riconoscimento, nel significato della Direttiva 2005/36, significa reciproca fiducia fra Stati e, nel caso specifico della professione accademica, fra le Università dei vari Stati; ciò non è precluso dalla circostanza che sia l’ Habilitation che il PGCert (per limitarsi all’ esempio di questi due titoli) vengano conferiti in sede locale dalle singole Università, vista la similarità della concezione sottostante data, in ogni caso, da un grado accademico professionalizzante per la docenza. Questi titoli sono, cioè, paragonabili ad una qualifica come medico, ingegnere, etc..: chi è capace di svolgere la rispettiva professione in un Paese del’ UE, é ritenuto capace di svolgerla anche in un altro.
      Rispetto a questo tipo di titoli, l’ abilitazione italiana rappresenta quella che, a mia conoscenza, altrove considerano una devianza inspiegabile…

    • Non riderei delle abilitazioni italiane in matematica e fisica.
      In matematica e fisica fuori dall’Italia sono messi davvero malissimo.

      Ad esempio, piu’ fonti mi dicono che il laureato medio inglese in matematica applicata non sa fare gli integrali. Anche in Francia, a parte le grandi scuole, in livello e’ piuttosto basso.

      Non e’ un caso che negli ultimi anni i posti di matematica e fisica al CNRS francese sono coperti da moltissimi italiani.

      C’e’ un numero spropositato di laureati italiani in matematica e fisica che prendono posizioni stabili oltre che in Francia, anche in Inghilterra, Germania, USA.

  1. Mi sembra davvero un grande riconoscimento per la scuola matematica italiana. Anche moltissimi linguisti italiani lavorano all’estero, anche perché hanno una formazione filologica classica che non sempre si trova in giro e completa di molto l’ambito applicativo della disciplina.
    Questi sono i fatti da diffondere invece di sparare a zero sull’università! Ma ultimamente il TG1 ha pubblicizzato con gran risalto il “liceo sportivo” che realizza “il sogno di ogni studente” in quanto al posto di alcune materie (vere) insegnano educazione fisica(!) e diritto sportivo (!), ma -niente paura- il diploma sarà equiparato a quello dello scientifico!
    Come vedete i media sono attualmente funzionalizzati a promuovere l’ignoranza che il ministero confeziona sotto forma di curricoli scolastici davvero peculiari.

    • Un po’ off topic, ma per quale motivo l’educazione fisica non e’ una materia “vera”? Rientra nei curricula di studio di medie e licei da decenni

    • scusate ma al liceo scientifico ero l’unico che faceva educazione fisica? e poi cosa c’entra il discorso che stavo facendo io con Indrani con i concorsi universitari.
      Anyway, caro il mio Zhok, ti faccio notare che in Italia ci sono corsi di laurea e prima anche facolta’ di scienze motorie. sei rimasto indietro

  2. Non capisco sulla base di quale legge si possan riconoscere le “abilitazioni” conseguite all’estero. L’abilitazione nazionale italiana non e’ un titolo di studio, quindi non rientra nella legge che norma ie equipollenze dei titoli di studio esteri (che vengono date dopo il parere del CUN). Inoltre, la legge Gelmini, esenta dall’avere l’abilitazione nazionale italiana solo chi vuole fare un concorso locale avendo gia’ una posizione accademica di pari grado all’estero. Per esempio, essendo ordinario in UK, a me non serve fare l’abilitazione nazionale italiana. Mi posso presentare direttamente ai concorsi locali.
    Quindi questa cosa del riconoscimento delle abilitazioni scientifiche di altre nazioni in Italia mi sembra una cosa che non abbia nessuna base giuridica.

    • Infatti non ce l’ha. In un qualche programma di rientro dei cervelli in passato però sono state chiamate alcune persone solo in possesso dell’abilitazione se non mi sbaglio.

    • Visto che non c’e’ nessuna base legale per ottenere o dare questa equipollenza, non capisco perche’ il CUN, nella sua nota, dice che si puo’ ottenere previa valutazione “caso per caso”.

    • Infatti la legge 240 non lo prevede. Il CUN in passato proprio sul rientro dei cervelli era stato chiamato a valutare caso per caso e aveva dato parere favorevole in certi casi a chiamare ricercatori senza posizione di ruolo all’estero ma in possesso di un’abilitazione. Mi sembra che in questo caso (ASN e legge Gelmini) il CUN voglia però allargarsi un po’ troppo.

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