Prot. n. 1967 Al Sign. Ministro

Spedito il 6/12/2012

S E D E

OGGETTO: CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI SCIENTIFICITÀ DELLE RIVISTE

PROPOSTA del CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

 

Adunanza del 5 dicembre 2012

Il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTI gli artt. 3-bis e 3-ter del d.l. 10 novembre 2008 n. 180 convertito con modificazioni

dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1;

VISTI i pareri espressi dal CUN nelle sedute del 19 novembre 2009 e del 24 febbraio

2010;

VISTA la mozione approvata dal CUN nella seduta del 20 luglio 2010;

VISTA la bozza di Decreto Ministeriale sull’Anagrafe Nazionale delle Ricerche

(ANPREPS, versione del 21 ottobre 2010);

VISTO l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTI gli artt. 6 e 8 e l’Allegato B del Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76;

VISTO il documento del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 5 ottobre 2012 “La classificazione delle Riviste nell’ambito dell’abilitazione nazionale”

PRESO ATTO

che la determinazione della scientificità delle Riviste, richiesta innanzi tutto dagli artt. 3-bis e 3-ter della l. n.1/2009, ha assunto rilevanza centrale anche nell’ambito delle procedure funzionali alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e al conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN),

 

che le complessità intrinseche alla materia in oggetto hanno condotto, nell’urgenza del provvedere, all’adozione di soluzioni che soffrono di numerose debolezze procedurali e sostanziali,

 

che pertanto, anche alla luce dell’ampio dibattito in corso nella comunità scientifica, si impone un ripensamento complessivo, atto a determinare per il futuro scelte maggiormente adeguate alla rilevanza della questione,

 

PREMESSO

che ogni analisi, ogni riflessione, ogni proposta e perciò ogni soluzione in materia devono soddisfare due principi fondamentali:

coerenza con gli standard internazionali,

ampio consenso delle comunità di riferimento;

che i criteri di scientificità non sono e non possono diventare settoriali: se un prodotto si qualifica come scientifico, tale qualificazione deve valere in tutti i contesti per i quali il prodotto stesso risulti pertinente e il principio si estende naturalmente alla relativa sede editoriale, formula la seguente

PROPOSTA

Per quanto riguarda gli standard internazionali appaiono a questo Consesso imprescindibili il riferimento al “Manuale di Frascati” e l’esempio offerto dall’Accademia Norvegese di Scienze e Lettere, curatrice tra l’altro di un’amplissima ricognizione del panorama internazionale delle Riviste scientifiche. Secondo la suddetta Accademia una pubblicazione si può definire “accademica” se soddisfa contemporaneamente tutti i quattro criteri sottoelencati:

 

1. i risultati presentati hanno caratteri di originalità;

2. i risultati sono presentati in una forma atta alla verifica e/o al riuso in attività di ricerca;

3. la lingua utilizzata e la distribuzione sono tali da rendere la pubblicazione accessibile alla maggior parte dei ricercatori potenzialmente interessati;

4. la sede editoriale (rivista, collana, monografia, sito web) assicura sistematicamente l’esistenza di una peer review esterna

 

Sulla base di criteri simili a quelli elencati sono state prodotte in diversi Paesi liste molto ampie di Riviste scientifiche, in quanto contenenti prevalentemente pubblicazioni scientifiche. Queste liste, insieme con le basi di dati già disponibili, potrebbero essere il punto di partenza per un’indagine volta a individuare almeno tutte le Riviste di area e lingua diversa da quella italiana.

Per le Riviste per le quali non esista un consolidato meccanismo di inserimento in liste o banche di dati internazionali riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento, emerge invece la necessità di un adeguato processo di validazione. Ai fini della validazione si considera irrinunciabile il rispetto dei sopraelencati criteri di originalità e verificabilità (punti 1 e 2), mentre non può certo essere considerato come violazione del criterio 3 l’uso sistematico e talvolta pressoché esclusivo della lingua italiana,

in quanto lingua veicolare delle comunità scientifiche di riferimento, talvolta anche al di fuori dei confini nazionali.

Resta tuttavia il problema del rispetto del criterio 4 (peer review), che non sempre fa parte, almeno con procedure formalizzate e pubblicamente dichiarate, delle modalità di validazione del sapere accademico. Appare quindi evidente che si debba immaginare una fase di transizione nella quale

si dia la possibilità alle comunità scientifiche di uniformarsi all’introduzione di elementi che regolino e in qualche misura certifichino la valutazione ex ante delle pubblicazioni, assicurando anche un tempo sufficiente per l’adeguamento dell’attuale organizzazione editoriale. Si deve garantire nel contempo il riconoscimento della validità della produzione scientifica pregressa, per la quale il criterio della peer review non può essere riscontrato oggettivamente e pertanto non può essere assunto retroattivamente come elemento di definizione e valutazione dei prodotti scientifici.

Per quanto riguarda in particolare (ma non soltanto) le Riviste italiane, e soprattutto, nell’ipotizzata fase di transizione, quelle Riviste che, pur non soddisfacendo formalmente tutti i criteri sopra citati rappresentino comunque un punto di riferimento come sede di risultati di ricerca della comunità accademica e scientifica nazionale, sembra importante prevedere un meccanismo di formazione del consenso che non si basi sul giudizio di un gruppo ristretto, per quanto autorevole, né tanto meno si fondi sulle indicazioni fornite da società scientifiche di natura e composizione assai disomogenea, per

cui non è sempre facile verificarne l’effettiva rappresentatività.

Un percorso decisamente preferibile potrebbe essere quello di un’ampia consultazione telematica, nelle forme della “consultazione pubblica” effettuata secondo le modalità e con le garanzie previste per questo istituto in sede europea, e affidata a un soggetto istituzionale che, in ragione della capacità di rappresentare la comunità scientifica, disponga della legittimazione e delle competenze necessarie ad assicurare una gestione informata e trasparente dell’intero processo.

Dovrà essere previsto un meccanismo di revisione periodica (ad esempio biennale o triennale) che permetta l’aggiornamento sistematico delle liste delle riviste scientifiche validate.

Questo Consesso è impegnato nella predisposizione di un documento funzionale all’attuazione della proposta qui formulata, da sottoporre all’attenzione della comunità scientifica.

 

IL PRESIDENTE

(firmato LENZI)

 

 

Prot. n. 1966 Al Sig. MINISTRO

Spedito il 6/12/2012

S E D E

OGGETTO: Raccomandazione su Esperti OCSE per Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale.

Adunanza del 5/12/2012

 

ILCONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

 

PREMESSO CHE

l’articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge 240/2010 stabilisce la costituzione per ciascun settore concorsuale di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, dalla quale viene sorteggiato uno dei cinque commissari della commissione giudicatrice per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale;

CONSTATATO CHE

in alcuni settori concorsuali è stato segnalato, anche da autorevoli società scientifiche, la presenza nella lista, presumibilmente per errori materiali, di nominativi di studiosi attivi in discipline non appartenenti né affini a quelle del settore concorsuale, di studiosi non appartenenti a paesi OCSE, di docenti già collocati a riposo nei rispettivi paesi di provenienza, di studiosi appartenenti a strutture non universitarie e di curricula degli interessati che non sembrano rispettare i criteri e i parametri fissati dal decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 per i quattro commissari italiani;

SEGNALA

la necessità di assicurare che le commissioni siano formate esclusivamente da studiosi esperti e di elevata qualità scientifica nelle discipline del settore concorsuale, anche per evitare possibili contenziosi che potrebbero rallentare o bloccare le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

 

IL PRESIDENTE

(Firmato LENZI)

 

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