Incompatibilità e ineleggibilità impediscono ad alcuni soggetti che si trovino in determinate posizioni di concorrere a ricoprire ruoli pubblici: in tal senso esse limitano il principio di uguaglianza dei cittadini e il loro diritto di accedere agli uffici pubblici, costituzionalmente garantiti. Per questo motivo, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità devono essere disposte unicamente dalle leggi. Così è sempre stato ribadito da tutti i giudici, a partire dalla Corte Costituzionale.
Il 28 febbraio scorso è comparso il bando pubblico per la selezione dei componenti il CNGR. Il CNGR (Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca) è stato istituito con la legge “Gelmini” (l.240/2010, art. 21); composto “da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale”, con compiti relativi alla valutazione e alla selezione dei progetti di ricerca (in particolare PRIN e FIRB). Nulla si dice nella legge in merito a chi possa o non possa candidarsi e far parte di questo comitato.
Il paragrafo del bando relativo ai requisiti per la candidatura riporta invece quanto segue: Non debbono far parte, come componenti effettivi,alla data di scadenza del presente avviso, di altri comitati (o consigli o commissioni)permanenti, direttivi o consultivi, esistenti presso il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, o presso il Ministero della Salute, o presso l’ANVUR, né esercitare la rappresentanza legale di università o enti pubblici di ricerca.
E’ dunque solo il bando, ossia un semplice atto amministrativo, a stabilire “chi può” e “chi non può” presentare la propria candidatura.
Il bando per il CNGR, infatti, chiede anche che gli interessati non si trovino in quelle situazioni ostative e perciò se ne liberino, all’atto stesso di presentare domanda. Non possono dunque optare, una volta che siano stati selezionati. Quella che si configura sarebbe pertanto una sorta di ineleggibilità, non solo di incompatibilità, che a maggior ragione solo la legge può prevedere e per di più in termini da interpretare “alla lettera”.
Le cause di esclusione, “create” dal bando, lasciano invece spazio a dubbi e non essendo identificate in modo chiaro e tassativo, sono lasciate all’interpretazione dell’Amministrazione. Una domanda fra le tante: i componenti GEV sono esclusi dalla selezione? Fanno o no parte di comitati, consigli, commissioni permanenti, direttivi o consultivi, istituiti presso l’Anvur? Vedremo cosa dirà l’Amministrazione.
In ogni caso, quale che sia il giudizio, eventualmente anche positivo, che si possa dare di queste ragioni di incompatibilità/ineleggibilità, il bando CNGR, decidendo di fare a meno del legislatore, lascia davvero un po’ attoniti.
Possibile che il Ministero non si sia accorto dei profili di illegittimità dell’atto?
Antonio, tu hai visto i DM di costituzione del Comitato di Selezione (quello della Gelmini e quello di Profumo)? Dove si possono vedere?
Che dici del lancio del bando prima che sia pubblicato in G.U. il DPCM sulla “valutazione tra pari”, previsto dall’Art. 20 della 240, e concettualmente nonchè logicamente “propedeutico”?
Perchè stagna alla Corte dei Conti??
bye
[…] ROARS » Il bando CNGR: ovvero quando il ministero innova i …Incompatibilità e ineleggibilità impediscono ad alcuni soggetti che si trovino in determinate posizioni di concorrere a ricoprire ruoli pubblici: in tal senso esse …www.roars.it/?p=5447 […]
Leggo sempre cose molto interessanti e ragionevoli su Roars, ma questa volta mi sembra proprio che ci siano delle inesattezze, se non altro sulle questioni generali:
1) quando un bando di concorso esclude determinate categorie di soggetti, non si tratta di intervenire su ineleggibilità o incompatibilità, si tratta semplicemente di regolare i requisiti di ammissione al concorso, in positivo o in negativo. Stabilire cause di esclusione è una cosa che i bandi di concorso fanno normalmente, perché rientra nella discrezionalità delle amministrazioni (prevista, in via generale, dall’art. 2, co. 2, del regolamento sui concorsi adottato con dPR n. 487 del 1994, e comunque mai contestata). Se l’amministrazione vuole reclutare un bidello per un asilo, può ben escludere chi abbia condanne per pedofilia; se vuole reclutare l’amministratore di una società, può escludere chi faccia affari con quella società; se vuole reclutare il garante degli studenti, può escludere i professori in servizio e così via;
2) queste cause di esclusione non sono normalmente stabilite dalla legge, perché non c’è nessuna riserva di legge che lo richieda (la riserva di legge dell’art. 65 cost. riguarda solo il Parlamento nazionale, per il quale ovviamente il discorso è molto diverso) e anche perché spesso gli stessi concorsi non sono previsti dalla legge. La Costituzione stabilisce il principio del concorso, la legge detta una disciplina generale dei concorsi, le singole amministrazioni disciplinano i loro concorsi. Pretendere che le cause di esclusione di ciascun concorso siano poste dalla legge è del tutto irrealistico;
3) non solo i bandi, ma anche tanti altri atti amministrativi regolano le cause di esclusione dai concorsi: statuti di enti, regolamenti di organizzazione, regolamenti degli organi collegiali, delibere dirigenziali di organizzazione ecc. È un atto amministrativo anche il citato dPR n. 487 del 1994, che prevede vari requisiti generali e cause di esclusione non previsti dalla legge (si v., per es., l’art. 2, co. 3). Nessuno ne ha mai contestato la legittimità;
4) nel caso specifico, il bando non era neanche necessario, perché la legge non prevede affatto che ci sia un concorso per la nomina del CNGR. Il Comitato di selezione avrebbe potuto scegliere liberamente i nomi da sottoporre al Ministro, ma ha deciso di limitare la propria discrezionalità. Ha deciso di non inserire determinate categorie di soggetti: era del tutto libero di farlo e ha reso trasparente la propria decisione. Una simile decisione è illegittima solo se è irragionevole, ma non mi sembra che nell’articolo si sostenga la sua irragionevolezza.
A parte la questione “de jure”, su cui il Prof. Mattarella ha dato luce, rimane la questione sostantiva significata dalla scelta del Ministero. Cioè, perchè evitare di prendere in considerazione possibili candidature, ad es., di qualcuno dei 450 “esperti della valutazione” attualmente presenti nei GEV? A posteriori, eventuali prescelti opteranno per uno dei due impegni.
Na parla oggi il Secolo XIX, che cita estensivamente il pezzo di ROARS
http://www.stampa.cnr.it/RassegnaStampa/12-03/120318/1CBYHQ.tif