Ecco il testo, finora segreto, della riforma della governance delle università partorito dalla commissione presieduta da Galli Della Loggia. Le due novità più rilevanti si conoscono già: la nomina da parte del ministro di un membro del CDA degli atenei e l’estensione ad 8 anni della durata in carica del rettore. Ma di novità ce ne sono altre.

La composizione del CdA è blindata. Si prevedono al massimo 11 membri, già pre-definiti: oltre al membro di nomina governativa, ci saranno il rettore, il candidato rettore che ha perso le elezioni, 5 docenti (tre nominati dal senato, due dal rettore), due componenti esterni nominati dal rettore, uno studente eletto. Con questa struttura il Rettore avrà a suo favore 5 voti, e per garantirsi sempre la maggioranza di 6 a 5 dovrà contare sul voto del membro di nomina governativa. Nel testo della riforma si prevede, non a caso, che tutti i voti avvengano a maggioranza semplice.

Da notare che vengono espulsi dal CdA i membri del personale tecnico amministrativo, e viene finalmente eliminata ogni possibilità che i membri vengano eletti, come qualche ateneo ad oggi prevede nel proprio statuto.

A metà mandato del rettore si prevede una elezione di conferma, in cui il rettore è l’unico candidato. E in quell’occasione si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dei direttori di dipartimento, votati in concomitanza con la prima elezione del rettore. Il tutto pensato, evidentemente, per favorire la armoniosa collaborazione tra rettore e direttori.

Il testo prevede anche che il rettore sia votato da docenti, personale amministrativo e studenti definendo i pesi relativi del voto. Poiché il voto dei docenti non può pesare meno del 75% e quello degli studenti non può pesare meno del 5% se ne deduce che il 20% del PTA potrà essere compresso secondo necessità, a favore di docenti e/o studenti.

Il Senato perde la sua dimensione collegale per essere frammentato in comitati che si occuperanno ciascuno delle “aree di sviluppo strategico dell’ateneo definite nel piano triennale”.

Last but not least, il rettore deve tenere conto nella redazione del piano strategico di Ateneo di non meglio definite linee generali di indirizzo stabilite dal Ministro.

Dalle indiscrezioni emergeva un quadro preoccupate. Il documento che pubblichiamo mostra chiaramente il disegno accentratrice della riforma. Il rettore dovrà allinearsi necessariamente agli indirizzi ministeriali. Per garantirsi la maggioranza in CDA potrà far conto dei fedelissimi da lui nominati in CDA e dovrà guadagnarsi il voto del rappresentante nominato dal governo. La voce di docenti, studenti e personale amministrativo sarà sempre più flebile. Un modello feudale con i rettori (nominati quasi a vita) nelle mani del ministro, e gli atenei nelle mani dei rettori.

ipotesi_testo_riforma_art.2_L.240_Galli_della_Loggia

 

 

1 commento

  1. Oltre ai punti più critici, che avete già sottolineato, c’è da aggiungere che pensavamo che la legge Gelmini fosse, tra le altre cose, scritta molto male; ma questa bozza di riforma è scritta con i piedi da persone assolutamente incompetenti. Qualche esempio: “d) durata della carica di rettore per otto anni”: non si parla di mandati, né di eventuale rieleggibilità (che non è esclusa; dunque in principio lo stesso Rettore in carica per multipli di 8 anni, vita natural durante). “Attribuzione al Senato Accademico della competenza… a proporre al corpo elettorale con maggioranza assoluta dei suoi componenti la conferma in carica del rettore dopo quattro anni dall’inizio del mandato, da effettuarsi senza candidature alternative con le stesse modalità previste per l’elezione” E che succede se il Senato Accademico non formula questa proposta a maggioranza assoluta? Il testo non lo dice. “Composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, con funzioni di Presidente, e l’eventuale candidato rettore sconfitto nel turno di ballottaggio, o un professore di ruolo dell’ateneo da lui indicato, entrambi componenti di diritto”: ma visto che il CdA dura in carica per un massimo di 4 anni, e che al quarto anno (“conferma in carica” del Rettore) non è previsto che ci siano altri candidati, il secondo “componente di diritto” chi lo nomina? Oppure questo componente c’è solo a mandati alterni?

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.