C’era una volta il diritto di precedenza… o meglio, originariamente non c’era, perché l’art. 114 comma 1 così come scritto quando è stato emanato il DPR 382/1980 recitava
Fino all’espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita’ per professore associato i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 9.
Venne poi l’art. 3 della legge 477/1984, che modificò il comma introducendo la possibilità che la supplenza fosse rivolta anche a facoltà diverse ed atenei diversi da quelli originari
Fino all’espletamento delle tornate dei giudizi di idoneita’ per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreche’ per l’insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l’impossibilita’ di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facolta’; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facolta’ della stessa universita’ ovvero di altra universita’. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell’ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato.
La vera novità arrivò tuttavia con l’art. 12 comma 3 della legge 341/1990, che introdusse la possibilità di attribuire la supplenza ai ricercatori (se confermati)
Ferma restando per i professori la responsabilita’ didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell’interessato, l’affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l’assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
ma con il comma 5 stabilì la precedenza ai professori nell’attribuzione modificando ancora una volta l’art. 114 comma 1 del DPR 382/1980, che quindi divenne
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta’; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta’ della stessa universita’ ovvero di altra universita’. Nell’attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta’, a quelle presentate dai professori.
L’art. 2 comma 4 del DL 120/1995 provò a cambiare la situazione abolendo la necessità di conferma per i ricercatori
Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e’ soppressa la parola: “confermati”.
ma al momento della conversione del decreto con la legge 236/1995 si introdussero delle modifiche, tra cui la soppressione dell’articolo del decreto in questione…
Finalmente, con l’art. 1 comma 11 della legge 4/1999 la richiesta che i ricercatori fossero confermati venne abolita, così come il diritto di precedenza dei professori, ed il comma in questione divenne quello attualmente vigente
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta’; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facolta’ della stessa universita’ ovvero di altra universita’.
Quindi per i ricercatori possibilità di accesso, e senza precedenze altrui…
La cosa più stupida di tali leggi, è che esse escludono da queste supplenze quei ricercatori indipendenti, non inquadrati ufficialmente in un contesto accademico, che però si trovassero ad avere sufficienti pubblicazioni e titoli da potervi ambire. Sicché si verifica, almeno qui a Lecce, il paradosso che l’ateneo cerchi supplenti sui quotidiani senza ovviamente trovarne mai (a parte personale universitario pensionato ormai da anni).
Ciao Giorgio,
in realtà anche il termine “supplenze” è retrò, perché con la legge 240/2010 “Gelmini” vi sono affidamenti (per soggetti appartenenti all’università) e contratti (esterni all’università).
Se in bandi cui fai riferimento sono i primi è la legge che impedisce loro di partecipare, se sono i secondi non vedo quali impedimenti vi siano…
Ciao Maurizio. Io non parlavo di contratti, che – in quanto onerosi – qui pare non vengano concessi; mi riferivo invece proprio agli affidamenti. Un giorno uscì un articolo di giornale in cui il rettore si lamentava di non avere supplenti per le materie scoperte: arrivarono decine e decine di domande, che però furono tutte respinte (a di poco inurbanamente, ma questo è altro discorso), dicendo che l’articolo era stato sbagliato dal giornalista, era solo uno sfogo, e altre simili amenità. Ora, dico io, cui prodest? Ti lamenti che non hai professori per ricoprire le discipline (a titolo gratuito, nessuno voleva un soldo), e poi non fai nulla per cambiare una legge palesemente errata? I contratti costano, gli affidamenti no, sicché gli atenei ci risparmierebbero pure!
A conferma di quanto scritto nell’articolo, segnalo che l’art. 12 della legge 341/1990 è stato abrogato dall’art. 1 comma 22 della legge 230/2005.