Segnaliamo ai lettori la mozione CUN relativa al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti a conclusione dei percorsi negli Istituti Tecnici Superiori.
Segue il testo.
Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
All’On.le Ministro
Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI
SEDE
OGGETTO:MOZIONE SUL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI A
CONCLUSIONE DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Adunanza del 10/6/2015
Gli Istituti Tecnici Superiori, istituiti con l’art. 13, comma 2 della l. 2 aprile 2007, n.40 e organizzati secondo quanto indicato dal DPCM 25 gennaio 2008, art. 7, hanno i seguenti obiettivi:
- assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;
- sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.
Come tali forniscono un’importante offerta di percorsi d’istruzione post-secondaria paralleli e complementari a quelli offerti dal sistema universitario.
In un sistema di formazione e istruzione flessibile volto a valorizzare le competenze teorico-pratiche degli studenti, si rende necessario prevedere il riconoscimento all’interno dei percorsi universitari di crediti acquisiti al termine di un percorso negli Istituti Tecnici Superiori, come anche previsto dall’art.14, comma 3 della l. 30 dicembre 2010, n.240.
L’art. 6 comma 7 del disegno di legge, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd.“La Buona Scuola”) fissa linee guida per le modalità di tale riconoscimento, introducendo delle“tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili”e imponendo che “L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri”.
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE RITIENE
che l’eccessiva rigidità di quest’ultima prescrizione sia contraria alla distinzione che il legislatore ha voluto introdurre fra i percorsi ITS e i percorsi universitari, limiti l’applicazione dei riconoscimenti e sminuisca la specificità dei percorsi degli ITS. Infatti, applicando questa disposizione un percorso ITS potrebbe:
- essere inserito nella “tabella di confluenza” e quindi riconosciuto quasi integralmente assimilabile a un corso di laurea, perdendo dunque le caratteristiche che lo contraddistinguono come percorso complementare e autonomo rispetto ai percorsi universitari, e di conseguenza non necessariamente soddisfacendo agli obiettivi sopra riportati; oppure
- non essere inserito nella “tabella di confluenza”, in quanto non assimilabile ad alcun corso di laurea, rendendo quindi impossibile il riconoscimento nei percorsi universitari di crediti formativi ivi acquisiti, al di là dei 12 crediti normalmente riconoscibili per conoscenze, abilità professionali, e conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.
L’esame dei percorsi attualmente offerti dagli ITS rivela invece una realtà molto più ricca e articolata, con una relazione dialettica con i percorsi universitari che non si può ridurre a una contrapposizione fra completa sovrapposizione o nessuna relazione. Esistono infatti percorsi che, pur non essendo integralmente assimilabili ad alcun percorso universitario, contengono al loro interno numerose attività che potrebbero essere riconosciute come crediti formativi universitari in diversi corsi di laurea — riconoscimento che l’impostazione attuale del ddl cd. “La Buona Scuola” impedirebbe.
Al fine quindi di valorizzare i percorsi ITS in maniera più efficace e completa, il Consiglio Universitario Nazionale chiede di intervenire in modo da:
- sostituire nell’art. 6, comma 7 del ddl cd.“La Buona Scuola” il periodo “L’ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.“ con la seguente formulazione “prevedendo dei minimi e massimi per il numero di crediti riconoscibili a seconda del grado di affinità fra gli specifici percorsi ITS e gli specifici corsi di laurea.”
- emanare prima possibile il decreto che definisca i criteri per tale riconoscimento, già possibile in base all’art.14, comma 3 della l. 240/10.
Il Presidente
(Prof. Andrea Lenzi)