L’articolo di Stefania Carnevale “Indicatori bibliometrici e valutazione della ricerca in campo giuridico: qualche spunto per un dibattito da avviare” pubblicato su questo sito propone interessanti questioni che meritano di essere approfondite. Prendendo quindi spunto dall’articolo, mi soffermerò su due punti: in cosa consiste la ricerca in campo giuridico e come può essere valutata, e come è organizzata la comunità scientifica dei giuristi.
Partiamo dall’assunto che i giuristi sono ricercatori e che svolgono attività di ricerca scientifica così come è definita nel Manuale di Frascati dell’OCSE[1]: “La Ricerca e sviluppo (R&S) viene definita come il complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società) sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni”. La R&S si articola nel seguente modo.
“Ricerca di base: lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti suscettibili di osservazione, non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione. Ricerca applicata: lavoro originale intrapreso principalmente per acquisire conoscenze e finalizzato anche e principalmente ad una pratica e specifica applicazione o utilizzazione.
Sviluppo sperimentale: lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti, acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza pratica, condotto al fine di completare, sviluppare o migliorare materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi.”[2]
La ricerca ha come fondamento la scoperta, l’incremento delle conoscenze, l’utilizzo del metodo scientifico, e si differenzia da altre attività creative come la progettazione e la soluzione di problemi pratici che, pur avendo carattere di creatività, si basano tipicamente su metodologie consolidate. Alla base della definizione riportata sopra, sviluppata cinquanta anni fa avendo di fatto in mente le scienze esatte, naturali e dell’ingegneria, c’è la scoperta delle leggi naturali, delle regole che presiedono al funzionamento del sistema sociale, e l’applicazione di nuove conoscenze per fini pratici. Nel Manuale di Frascati viene anche riportata la definizione di ricercatore: “I ricercatori sono professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi ad anche coloro che sono coinvolti nella gestione dei relativi progetti” [3]. In quale modo i giuristi si conformano a tali definizioni e quali sono le specificità del loro lavoro di ricerca? L’autrice dell’articolo afferma che “la natura della ricerca nel campo del diritto è fondata sulla disputa e sulla speculazione” e che “le riflessioni giuridiche … sono modi per esprimere opinioni, valutazioni, prospettazione di problemi”.
Nell’applicazione delle linee guida del Manuale di Frascati di norma si fa riferimento ad alcune condizioni che devono essere congiuntamente soddisfatte per definire un’attività come R&S:
– l’esistenza di un apprezzabile grado di originalità, ovvero se i risultati attesi sono suscettibili di incrementare, anche in misura minima, la conoscenze disponibili,
– l’esistenza di un apprezzabile grado di incertezza sui risultati ultimi di un progetto in relazione alla possibilità di ottenere un qualche tipo di risultato, alla qualità dei risultati che si potranno ottenere e alla quantità di risorse necessarie per ottenerli,
– l’esistenza di un apprezzabile grado di generalizzabilità dei risultati attesi,
– la possibilità che i risultati dell’attività possano essere espressi o codificati in modo tale da renderne possibile la trasferibilità, anche condizionata, ad altri soggetti, rendendo esplicito il valore economico e sociale dell’investimento in R&S.
Le scienze umane e sociali si caratterizzano per alcuni aspetti peculiari:
– non è possibile impiegare laboratori dove isolare e replicare un fenomeno,
– nella ricerca si opera nel vivo del corpo sociale,
– non è praticamente possibile definire “leggi universali” così come discusse nella filosofia della scienza,
– ogni ipotesi è soggetta a incertezza.
Nel dominio della ricerca giuridica si potrà definire “ricerca di base” quella svolta in relazione alle attività di speculazione e sistematizzazione dei contributi relativi ai contenuti sistemici e sistematici di un ordinamento che lo rendono conoscibile, applicabile e verificabile. Si potranno definire “ricerca applicata” quegli studi relativi al diritto positivo, sia a livello nazionale che internazionale e sovranazionale (per esempio il diritto delle comunità europee). Ci si può aspettare che, come per le altre scienze umane e sociali, la maggior parte della R&S giuridica sia “ricerca applicata”. Attività che possono essere definite come “sviluppo sperimentale” sono quelle relative alla promozione di modifiche dell’ordinamento vigente.
Il lavoro creativo del giurista si sviluppa essenzialmente su due linee: quella speculativa, che lo accomuna al filosofo che si cimenta in temi sia teorici che pratici, e quella applicativa dell’avvocato o del giudice[4]. Nel primo caso la ricerca consiste essenzialmente in un esercizio di logica teso a valutare le conseguenze di un determinato atto giuridico alla luce di regole date. Così, per esempio, uno degli output del lavoro del giurista è la “nota a sentenza” in cui si discute l’appropriatezza di una decisione alla luce del complesso sistema giuridico ed in cui può esserci la “scoperta” di aspetti imprevisti, reconditi, potenziali della decisione. Tale attività può essere definita, nella logica del Manuale di Frascati, come ricerca applicata[5].
Nel secondo caso il lavoro del giurista è largamente coincidente con quello del professionista/operatore che si serve dello strumento giuridico per risolvere problemi pratici, assimilabile al lavoro dell’ingegnere che progetta, sulla base delle nozioni acquisite, un edificio o un macchinario: dunque tale lavoro non può essere rubricato come R&S ma come progettazione[6]. Un esempio è quello del giurista allorché si cimenta nella costruzione di nuovi istituti, di nuove regole, così che questi opera come istituzionalista, scienziato politico, economista, ecc. Per esempio il giuslavorista è soprattutto un esperto del mondo del lavoro che, come “tecnico”, fornisce il proprio apporto alla definizione della normazione sull’argomento.
Il secondo elemento di riflessione che scaturisce dalla lettura dell’articolo di Carnevale riguarda l’organizzazione sociale di questo tipo di scienza, alquanto diversa da quella illustrata dai sociologi à la Merton. I contributi del lavoro del giurista sono tipicamente il prodotto di un lavoro individuale (gli articoli o i libri con più autori sono l’eccezione), il giovane ricercatore, secondo Carnevale, deve mostrare “diligenza nell’aver letto e nel citare i maestri” i quali “molto spesso non citano nessuno”, “ai maestri quasi sempre si deve l’idea del tema, l’aiuto nell’impostazione del lavoro e un’opera di rifinitura” che, tipicamente, rappresenta un “atto di generosità” ma che non viene riflesso nel nome sulla pubblicazione.
Nel complesso si ha l’idea di un sistema sociale verticistico e fortemente gerarchico che riflette la struttura dello studio dell’avvocato, professionista che, come individuo, si presenta davanti al giudice, e che si contorna di assistenti (non colleghi) in una struttura piramidale in cui al vertice si colloca il sapiente-potente che condiziona il destino dei collaboratori-sottoposti. Il modello organizzativo è dunque quello che fa perno sull’individualità che si rapporta da un lato al cliente rispetto al quale la “qualità” del professionista si esprime con manifestazioni esteriori (sicurezza in se stesso, immagine dell’individuo e dello studio professionale, reputazione percepita nel mercato, fino alla vecchia consuetudine delle citazioni in latino) e, dall’altro, ai “pari” che sono in grado di giudicare il valore in termini professionali e di ricerca. Ovviamente tale modello non è direttamente replicato nel mondo universitario, dove gli accademici non vedono di buon occhio i colleghi che si comportano di fatto come professionisti-avvocati che portano con sé nell’università le proprie modalità organizzative e comportamentali, nonché i propri interessi extra-accademici.
Un’immagine stereotipata, ma forse utile per la discussione, di questo tipo di sociologia della scienza si può avere osservando due comunità scientifiche presenti nell’università: i fisici e i giuristi. Nei dipartimenti di fisica professori e studenti lavorano spalla a spalla nei laboratori, vestono in modo informale, si danno del tu, si trattano da “pari”, ed i giovani, ancor prima di laurearsi, pensano a come “uccidere il padre” con una nuova scoperta. I professori di materie giuridiche, quando vanno all’università abbandonando non di rado le attività forensi (vedi oltre), indossano vestiti inappuntabili con giacca e cravatta, danno del lei e ricevono dai giovani un ossequio ed una deferenza che talvolta va al di là della stima e dell’ammirazione (viene in mente l’immagine del barone dei tempi del ‘68), tramandando quindi un modello organizzativo di tipo individualista.
A loro volta i giovani, replicando il modello, si ritagliano il proprio spazio che coltivano singolarmente in un sentiero di crescita che li porterà, sperabilmente, in cattedra e nello studio professionale. In conclusione si può sostenere che è l’ambiente (il laboratorio o lo studio professionale) che forma la struttura organizzativa e di pensiero degli intellettuali coinvolti nella ricerca.
Un interessante spaccato della realtà dei giuristi universitari proviene da un’indagine dell’ISTAT (Prospetto 1). I professori di materie giuridiche denunciano un monte ore lavorate nel corso dell’anno di 1,412, al di sotto di quello medio, 1.715, e comunque inferiore a quello dei colleghi del’area umanistico-sociale (circa 1.550). In termini di tempo dunque i giuristi, insieme agli ingegneri civili ed agli architetti – docenti che svolgono anche l’attività professionale – si dedicano meno all’attività accademica[7]. Guardando alla ripartizione del tempo di lavoro per funzione, i giuristi sono quelli che dichiarano di destinare la maggior quota di tempo, il 51,4%, alla ricerca.
Che fare con la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)?
Alla luce di quanto detto si può suggerire che sarebbe opportuno che il GEV dell’Area 12 “Scienze giuridiche” elabori una definizione operativa di ricerca scientifica in campo giuridico: il Manuale di Frascati non fornisce sufficienti specificazioni ed esempi al riguardo. Secondariamente, rimanendo nel contesto del Manuale di Frascati, il lavoro del giurista può essere catalogato da un lato come ricerca di base (disputa, speculazione) e dall’altro come progettazione (dunque come attività creativa che esula dalla ricerca). La definizione di R&S nel campo giuridico appare quanto mai necessaria visto che, da quanto risulta, il GEV dell’Area 12 è orientato a non fare ricorso allo strumento bibliometrico ma a procedere nella valutazione impiegando esclusivamente il giudizio dei pari.
La valutazione della ricerca nel campo giuridico richiede un’attenta caratterizzazione delle attività e degli output e deve tener conto del contesto sociale in cui tale ricerca si sviluppa. Nel caso dei giuristi la natura specifica del lavoro ed il sistema organizzativo di tipo “verticale”, opposto a quello più “orizzontale” di altre comunità scientifiche, fanno sì che il documento scritto a firma singola, in primis la monografia[8], sia più significativo di altre espressioni della creatività proprio perché l’individuo non si “confonde” con un gruppo di ricerca.
Nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 starà dunque alla saggezza del Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 12 “Scienze giuridiche”[9] definire operativamente cosa è in effetti ricerca nel settore giuridico ed i criteri da adottare nella valutazione dell’output degli accademici e dei ricercatori degli enti pubblici. E’ un compito arduo che, voglio ben sperare, verrà brillantemente eseguito e in breve termine, entro la fine il mese di febbraio 2012.
[1] OECD, ‘Frascati Manual’. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimantal Development, Paris, 2002.
[2] Nel Manuale di Frascati viene trattato con dettaglio il tema della distinzione tra attività di ricerca ed altre attività tecnico-scientifiche (prototipi, impianti pilota, progettazione industriale, ingegnerizzazione, produzione di prova, soluzione di problemi post-produzione, brevettazione, test di routine, raccolta di dati, test clinici) e vengono fornite alcune linee guida per definire l’attività di ricerca nelle scienze sociali mediante esempi dei tre tipi di R&S (di base, applicata, sviluppo sperimentale), ma non si fa alcun riferimento all’area giuridica.
[3] Le definizioni del Manaule di Frascati non sono universalmente accettate: alcuni illustri scienziati, per esempio, non accettano la distinzione tra ricerca di base e applicata, sostenendo che esistono soltanto le applicazione della ricerca. D’altra parte il successo del Manuale è dovuto alla mancanza di alternative valide e condivise.
[4] Anche gli avvocati ed i giudici contribuiscono all’avanzamento delle conoscenze nel campo giuridico, ma non sono considerati ricercatori. Carnevale afferma “nelle discipline di diritto positivo (che sono la maggior parte) le citazioni non riguardano il solo mondo accademico, ma anche gli scritti di avvocati e magistrati che contribuiscono (specie i secondi) in modo massiccio al dibattito in campo giuridico. Questi “operatori esterni”, non dovendo dimostrare alla comunità scientifica la completezza delle loro ricerche, stilano le note in modo spesso differente rispetto agli autori provenienti dall’università.”
[5] Nelle Linee Guida della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 dell’ANVUR la “nota a sentenza” è esclusa dai prodotti da valutare. Tuttavia il Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 12 “Scienze giuridiche” sta discutendo se includere, almeno parzialmente, tale tipo di pubblicazione tra i “prodotti” della ricerca.
[6] Nel Manuale di Frascati si specifica che “I progetti di natura routinaria nei quali gli scienziati sociali utilizzano metodologie consolidate, principi e modelli delle scienze sociali per affrontare un determinato problema, non vanno trattati classificati come ricerca”.
[7] La differenza tra le ore lavorate dai giuristi e quella dai colleghi dell’area umanistica e sociale è pari in media ad oltre un mese di lavoro in meno; se rapportata al totale generale è pari a due mesi. Va altresì rilevato che una quota non irrilevante di docenti dell’area giuridica è a tempo parziale.
[8] La monografia è l’output per antonomasia della ricerca dei giuristi, e di regola contiene significativi avanzamenti nelle conoscenze su uno specifico tema. L’articolo su rivista di norma affronta uno specifico problema che non ha la “generalizzabilità” e la dimensione problematica da farne una monografia.
[9] Il Gruppo, nominato dal ministro su designazione dell’ANVUR è composto da 36 professori universitari ordinari. Sono assenti altre figure di giuristi che avrebbero potuto fornire un utile apporto alla valutazione: i professori associati, i ricercatori universitari, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, i giuristi che operano nella pubblica amministrazione, i giudici, gli avvocati.