Gentilissimi

Vi scrivo per segnalare quello che, a mio avviso, è un ulteriore caso di folle applicazione dei meccanismi ANVUR e dintorni, spinta alle sue estreme conseguenze.

Il settore interessato è quello del Diritto del lavoro (12/B2) del quale avete già avuto modo di parlare con riferimento alle vicende relative alla classificazione delle riviste, su cui il TAR Lazio ha avuto modo di pronunciarsi.

Nel settore in questione la commissione ha deciso di introdurre degli ulteriori criteri che dovrebbero, a loro avviso, rendere semiautomatica l’abilitazione dei candidati.

In tal modo, la commissione pare seguire le perverse logiche quantitative dell’Anvur a scapito di una valutazione qualitativa, certamente non in linea coi tempi ma ancora in parte possibile.

Pare quasi che i commissari abbiano paura di affrontare una valutazione di merito degli articoli sottoposti al loro giudizio cercando in qualche modo di rendere automatico il processo.

Purtroppo, le conseguenze, presumibilmente non previste dalla commissione, sono talmente assurde da colpire candidati che, sulla carta, non avrebbero dovuto avere problemi.

Comunque, ecco i fatti.

 Nella seduta del 22/4/2013 la commissione per la ASN del settore di diritto del lavoro ha precisato in primo luogo di non intendere attribuire alcun rilievo alla classificazione delle riviste in classe A. Inoltre ha integrato i criteri del bando con altri criteri integrativi; in particolare venivano inseriti i seguenti criteri aggiuntivi:

-1 possesso del titolo di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, per l’abilitazione di seconda fascia, e di professore associato per l’abilitazione di prima fascia. La ratio del criterio risiederebbe nel fatto che esso rappresenta un primo formale riconoscimento del profilo del candidato da parte della comunità. Tale possesso dà luogo ad un punteggio di 10 punti (ed evidentemente ad una corrispondete decurtazione in caso di mancato possesso del titolo);

-2 criterio della continuità negli ultimi 5 anni antecedenti al bando, inteso come presentazione  di almeno 1 monografia e 5 articoli ovvero 9 articoli tra i titoli valutabili. Ciò espressamente in quanto la Commissione ritiene che la presentazione di tale numero di titoli tra quelli valutabili indichi la produzione di “attività di ricerca qualitativamente rilevante e per tanto sottoposta alla valutazione di merito della Commissione”.

La mancanza del parametro integrativo della continuità al punteggio dei parametri delle pubblicazioni (fino a 25 punti) comportava dapprima un coefficiente di riduzione di 0,1, successivamente portato a 0,3 con un “verbale di precisazione e di  interpretazione autentica”  del 25 aprile 2013,  peraltro mai pubblicato sul sito ufficiale del MIUR ma solo su quello dell’Università di Roma tre, sede del concorso.

Ora, a mio avviso, si impongono almeno due riflessioni.

Con riguardo al criterio dell’essere ricercatore a tempo determinato o indeterminato per l’abilitazione di seconda fascia, e di professore associato per l’abilitazione di prima fascia, la commissione giustifica il criterio affermando che esso rappresenta un primo formale riconoscimento del profilo del candidato da parte della comunità.

Si tenga presente che il mancato riconoscimento del titolo comporta un’automatica riduzione di 10 punti sui 100 disponibili, rendendo difficilissimo giungere agli 80 punti necessari per l’idoneità.

Occorre considerare che la mancata previsione nel bando di un tale criterio risponde ad una logica ben precisa, vale a dire quella di consentire anche a chi non è già  “interno” al sistema di potervi liberamente accedere. Pertanto, tale voluta mancanza non può essere vanificata da un criterio solo apparentemente integrativo ma di fatto in grado di penalizzare fortemente i candidati per i quali, mancando di tale requisito, diviene sostanzialmente difficilissimo ottenere l’abilitazione.

Si pensi alla posizione di chi ha insegnato all’estero a lungo senza militare in una scuola nazionale!

 

Ma ancor più illegittimo appare il secondo criterio, quello della cd. continuità, che viene giustificato con una motivazione che, a ben vedere, è basata su un presupposto dato apoditticamente per vero: la Commissione presuppone che l’individuazione dei titoli operata dal candidato sia stata effettuata esclusivamente tenendo conto di quelli più rilevanti in quanto “attività di ricerca qualitativamente rilevante e per tanto sottoposta alla valutazione di merito della Commissione”.

L’illegittimità  del criterio non risiede tanto in se stesso quanto nell’essere stato inserito a posteriori.

Sarebbe bastato che detto criterio avesse fatto riferimento non ai titoli presentati dai candidati ma a quelli posseduti anche se non presentati!

La commissione esprime infatti una valutazione assolutamente irrealistica nel ritenere che i titoli presentati siano quelli ritenuti migliori dal candidato.

Infatti, moltissimi candidati hanno ritenuto, nel valutare i titoli da presentare, di inserire le loro opere migliori anche se risalenti ad oltre 5 anni fa, spesso monografie o lunghi ed apprezzati articoli.

Ciò vale soprattutto per quei candidati con un lungo corso accademico (quindi spesso di scuole meno potenti…) doppiamente penalizzati! Costoro avranno potuto scegliere le proprie pubblicazioni fra tutte quelle possedute, anche risalenti nel tempo; quelli invece che hanno un’anzianità accademica di poco più di cinque anni non avranno problemi in quanto quasi certamente avranno allegato alla domanda un numero di articoli sufficiente.

Diversamente chi, pur avendo 5 articoli negli ultimi 5 anni, abbia ritenuto, per ragioni diverse da quella ipotizzata dalla Commissione, di presentarne altre verrebbe penalizzato come chi tali titoli non ha affatto!

Le possibili ragioni a ben vedere possono essere davvero molte: non solo perché si è ritenuto di avere pubblicazioni migliori nei (molti) anni precedenti, ma anche per voler dare un senso di continuità alla propria cospicua produzione, oppure perché pubblicati su riviste di fascia A, o perché capitoli di libri prestigiosi, ovvero quali voci di enciclopedie importanti etc).

 

Ad esempio, un candidato con 2 monografie e 20 articoli su riviste di fascia A negli ultimi 10 anni (criterio questo delle fasce escluso dalla commissione!), quindi ampiamente nelle tre mediane Anvur, che abbia però presentato monografie e articoli più vecchi di 5 anni (nel senso di averne presentati meno di 5 degli ultimi 5 anni) sarebbe penalizzato di ben 8 punti.

 

La commissione si è talmente legata le mani da sola che, se anche avesse un candidato con 2 o 3 importanti e riconosciute monografie ma meno di 5 articoli presentati negli ultimi 5 anni e non fosse ricercatore o associato, lo penalizzerebbe di 18 punti rendendo gli di fatto impossibile l’abilitazione.

 

Ai già  perversi effetti dei criteri ministeriali e dell’Anvur si aggiungono quelli aggiuntivi e peggiorativi: al danno la beffa!

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23 Commenti

  1. Gli atteggiamenti della commissione descritti dall’articolo credo siano frutto di un errore di prospettiva: errore che, del resto, caratterizza l’impostazione generale delle regole di valutazione dell’Anvur. L’idea che emerge è la seguente: è necessario rendere assolutamente oggettivi e quasi automatici i parametri di valutazione nell’ambito dei concorsi, azzerando – tendenzialmente in modo completo – i margini di valutazione e di discrezionalità dei commissari. Come se la commissione potesse essere la mera “bouche (non della lois ma) dei criteri stessi, una sorta di macchina scientifica perfetta nella quale è possibile inserire i dati (numero monografie, numero articoli, ruolo, etc.), certi di poter ricavare il risultato “Giusto”. Ora, non è necessario aver letto troppo per sapere che ci troviamo di fronte ad una mera illusione, che ricorre con una certa frequenza nei settori più disparati e nelle epoche più diverse. I criteri oggettivi sono molto utili, evitano grosse iniquità (vedi il caso classico dell’amante collocata in cattedra con articoletto o con provvisoria “modello sottiletta”), ma sono solo strumenti: non possono certo sostituire completamente la valutazione discrezionale, che investe il “merito”, la “qualità” delle pubblicazioni e il profilo del candidato e implica necessariamente una assunzione di responsabilità della commissione in ordine alle scelte compiute. Si tratta, in primo luogo, della responsabilità di quanti contribuiscono (anche celebrando un concorso) a definire quello che è scientifico (a buon livello) e quello che non lo è (o lo è ad un livello non sufficiente). Ci si illude (o si finge di?) di rendere tutto perfettamente asettico e perfettamente matematico, ma in realtà si sta compiendo un errore che può generare pericolose derive.

  2. Il criterio dell’essere ricercatore a tempo determinato o indeterminato per l’abilitazione di seconda fascia, e di professore associato per l’abilitazione di prima fascia è chiaramente illegittimo perché l’ASN è un concorso aperto a tutti e non una idoneità interna …per altro ho ragione di ritenere che per molte commissioni gli ulteriori criteri siano un modo per far vincere i propri candidati…

    • Non è questa l’unica commissione che ha inserito criteri di progressione di carriera tutta interna al settore disciplinare (italiano). Per esempio si veda la commissione 08/C1, la quale si è appunto data da fare con gli ulteriori criteri. Aver fatto lavori conto terzi pare essere un titolo utile… Mi fa piacere che si cominci a scendere dal livello anvur al livello della responsabilità individuale dei commissari.

    • Già, e nello 08/C1 non hanno nemmeno avuto il buon gusto di trovare l’appiglio (ovviamente non condivisibile) che l’essere in ruolo “rappresenta un primo formale riconoscimento del profilo del candidato da parte della comunità”.

  3. L’adozione di criteri semiautomatici in una valutazione di titoli scientifici e accademici è una procedura semplicemente scandalosa. Lo è altrettanto la “riserva” dell’abilitazione a figure strutturate nell’Università. Ma il pericolo esiste: nei settori cosiddetti umanistici sta diventando la norma. In questo senso, ho sempre paventato che l’ASN si trasformasse in una mostruosa ope legis. Non serve a nessuno, tanto meno all’avanzamento della scienza.

  4. Mariella serve serve..
    serve alla nuove cordate accademiche peggiori delle vecchie…
    peccato che la denuncia di Mario Romano trovi così poco ascolto su questo sito….
    signum temporis….o forse timore di dare qualche fastidio alla ministra Carrozza che di fronte a questo scempio non vede, non parla, non sente…come Profumo e peggio di Profumo…

    • si’, e’ pazzesco

      il decreto 222 del 14 settembre 2011 dice
      “Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
      Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non
      superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di
      sostituzione della commissione, …”

      ma non sono state gia’ concesse 2 proroghe con decreto direttoriale per un totale di 60 giorni? come e’ possibile che adesso venga ulteriormente rinviata la fine dei lavori?
      perche’ le liste dei candidati non ritirati non sono visibili in rete, come prescritto dalla legge?

      qualcuno ha informazioni?

      Marco Vianello
      Universita’ di Padova

    • la concessione della proroga può essere deliberata anche dopo la scadenza prevista ? CIoè, se entro oggi non esce il decreto, domani le commissioni del 20 giugno dovranno chiudere le procedure ?

    • Le due vicende sono una più grottesca e vergognosa dell’altra, dunque entrambe splendidamente italiane.

      Per sancire un rinvio anche solo al giorno successivo al 30 giugno, occorre cassare una legge, perché è una legge, la finanziaria montiana del 24/12/12, a stabilire in un suo comma che alle commissioni si può dare tempo solo fino, al massimo, al 30 giugno. Per cassare una legge ci vuole un’altra legge; data l’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione, ovviamente un decreto legge, che deve essere emanato da un consiglio dei ministri. Ora, Letta ne fa uno a settimana. Quello di questa settimana si tiene oggi, e nel suo smilzissimo ordine del giorno non intravvedo traccia di riferimenti alla questione ASN. Resta quello della prossima settimana, che al più tardi si terrà venerdì 28 o sabato 29. Ce la faranno, pateticamente, in extremis? Soprattutto, ce la VORRANNO fare? Sta di fatto che siamo al punto che, avendo io chiesto lumi a un gentile funzionario del MIUR, mi sono sentito rispondere “speriamo che Letta si ricordi di noi”. Attenzione però: essendo ormai da anni dispiegatissima repubblica delle banane, può benissimo darsi che passi la soluzione illegale di una legge con effetto retroattivo, ossia che venga ritenuto andar bene un decreto legge emanato, chessò, il 20 luglio. Con MOLTA calma.

      Quanto all’altra vicenda, ho chiamato il Cineca e mi hanno risposto che sono prontissimi a mettere in rete gli elenchi dei candidati e i relativi CV, che attendono per farlo l’input dal MIUR e che questo input non arriva (nonostante Livon abbia scritto, evidentemente per celia, nella circolare del 27 maggio ai commissari che il MIUR si apprestava a far apparire questi benedetti-maledetti elenchi). Ma perché l’input non arriva? Perché, mi ha poi spiegato sempre quel gentile funzionario del MIUR, il MIUR ha preso la decisione TOTALMENTE PRIVA DI SENSO di farli apparire solo quando saranno scaduti gli ultimi 15 giorni per eventuali ritiri di candidati relativi al settore concorsuale la cui commissione avrà il prestigio di essere la centoottantaquattresima e ultima a fare la prima riunione, a pubblicare i criteri di valutazione e a far così partire i fatidici ultimi 15 giorni. Si noti che in questo preciso momento ci sono 178 commissioni per le quali i 15 giorni sono scaduti e gli elenchi dei cui candidati sono quindi assolutamente definitivi e tranquillamente pubblicabili. Ma no, si vogliono attendere I PORCI COMODI delle 5 commissioni (06/D6, 06/E2, 06/F2, 07/H4, 11/B1) che, casi assolutamente inqualificabili, a oggi, cioè a 7 mesi esatti dalla chiusura del bando, nemmeno hanno fatto la prima riunione (ce n’è poi una, 06/N1, che s’è finalmente decisa a riunirsi ieri, e per la quale quindi i 15 giorni scadono il 3 luglio).

    • Grazie Ciro per le tue info.

      Che dire? Ormai non siamo alla frutta, ma all’ammazzacaffè!

    • Ottima sintesi. Ma la situazione attuale è peggiorata di molto perché Carrozza è un ministro targato PD, così come del Partito Democratico è la titolarità del governo.
      Il riflesso condizionato dell’appartenenza partitica e politica fa sì che non pochi colleghi, giornali e siti accettino dall’attuale esecutivo quanto invece criticavano quando al governo e al ministero c’erano altri soggetti.
      È questo uno dei tanti nefasti esiti dell’alleanza del Pd con Berlusconi.

  5. @am55gio la proroga c.d. tombale richiede un dpcm, non basta il decreto di Livon. La miniproroga al 29 serve probabilmente a prendere tempo, in attesa che si perfezioni l’iter del dpcm (per principio generale, la proroga, salvo che non avvenga per legge, deve precedere la scadenza).

    • Ah, “salvo che non avvenga per legge”.
      Per cui avevo ragione scrivendo quello che ho scritto qualche ora fa. Siccome la proroga tombale, se ci sarà, DOVRA’ essere per legge, Letta può anche tranquillamente sfornare il dpcm che la prescrive a ferragosto, cioè dire ai commissari un mese e mezzo dopo la scadenza “guardate che potevate andare avanti per altri 3 mesi”. Simpatico!
      O forse il dpcm NON è una legge, e quindi lo deve assolutamente sfornare prima del 30 giugno, ovvero nell’ultimissimo Cdm disponibile, quello della prossima settimana?

  6. @Ciro il dpcm è un atto amministrativo, già emanabile ai sensi di legge (legge di stabilità 2012). quindi deve essere emenato entro il 30 giugno. nulla impedirebbe però, come dici tu, di sanare tutto, anche ex post, attraverso una legge (o, più realisticamente, un decreto legge). Presumo peraltro che tenteranno la strada del dpcm, visto che in fin dei conti dovrebbe essere più semplice e sicuro che un decreto legge. Vedremo…

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