Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera della Presidente e della vice-Presidente della Società Italiana di Filologia Romanza – sezione scuola.

 

Il D.P.R. del 14 febbraio 2016 n. 19 sancisce la riorganizzazione delle classi di concorso utili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado e stabilisce quali siano i crediti formativi universitari (CFU) fondamentali per conseguire la laurea magistrale abilitante (in vigore, in teoria, dal 2018/2019). Per le classi di concorso A 22 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado); A 23 (insegnamento della lingua italiana a studenti alloglotti); A 11 (materie letterarie e latino nei licei); A 12 (discipline letterarie nella scuola secondaria di II grado); A 13 (discipline letterarie, greco e latino); A 24 (lingue e culture straniere nella scuola secondaria: francese e spagnolo) la tabella prevede una serie di crediti fondamentali in alcuni settori disciplinari, a discapito di altri, che e risulterebbero, in realtà, essenziali nella formazione dei futuri insegnanti di lingua e letteratura sia italiana sia straniera.  All’interno di questo quadro, sicuramente un apporto formativo consistente può essere offerto dalla Filologia romanza.

 

Perché la Filologia romanza

 

In virtù dell’esperienza maturata in questi anni come Società Italiana di Filologia Romanza, sezione scuola (ente formatore accreditato presso il MIUR), siamo giunti alla conclusione che la presenza di crediti (CFU) di Filologia e linguistica romanze, a seconda delle finalità formative delle diverse Classi, è fondamentale per la preparazione di insegnanti alle prese quotidianamente con classi multiculturali e plurilingue, all’interno delle quali sono richieste competenze pluridisciplinari in grado di mettere in contatto e trovare punti di scambio tra molteplici universi linguistici e culturali. Per statuto epistemologico la Filologia e la linguistica romanze hanno una vocazione comparatistica, imprescindibile nell’odierna didattica delle lingue romanze e delle letterature. Accanto ad una solida preparazione nei settori dell’italianistica, è, infatti, necessario prevedere l’inserimento di discipline che stimolino l’apertura dello sguardo verso le lingue e le letterature straniere – antiche, medievali e moderne – partendo da un approccio interlinguistico e comparativo che solo una formazione romanistica può offrire. A questo proposito, si può senza remore affermare che la Filologia romanza consente di acquisire proprio quelle competenze di analisi e di interpretazione dei testi fondate sul rigore filologico, sullo studio della tradizione e della ricezione, nell’ottica di una formazione complessa e articolata, imperniata sulla consapevolezza dell’ineludibile necessità di sviluppare un sapere critico, capace di individuare e di comprendere i nessi e gli snodi problematici nella loro profondità storica e nelle loro implicazioni inter e transculturali.

La necessità di una formazione del corpo docente in senso interdisciplinare e comparativo è, inoltre, ribadito con fermezza proprio dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo (2012); dalle Linee guida per i professionali e per i tecnici (2010) e dalle Indicazioni nazionali per i Licei (2010).

Ovviamente per conseguire l’obiettivo di una formazione ricca e poliedrica, sarebbe opportuno contemplare CFU vincolanti anche in settori disciplinari complementari o affini, quali Letterature comparate; filologia germanica, ecc. mai menzionate nella colonna delle note della tabella A, in cui si definisce il numero dei crediti fondamentali per accedere a determinate classi di concorso.

Una nuova classe di concorso: A23, lingua italiana a discenti stranieri (alloglotti)

 

Tra le novità contenute nella tabella A spicca l’istituzione di una nuova classe di concorso A23: lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti). A parte alcune considerazioni critiche sulla necessità di istituire una classe di concorso specifica, senza prevedere, invece, una specializzazione obbligatoria per gli insegnanti di lettere di ogni ordine e grado già inseriti in realtà plurilinguistiche e alloglotte, rileviamo anche in questo caso il mancato inserimento di Filologia e linguistica romanze tra gli insegnamenti fondamentali.

A tal fine, risulta utile, invece, sottolineare l’apporto strategico in termini formativi che la Filologia e la linguistica romanze detengono per le delicate mansioni implicite nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Per la classe di concorso A23 si prevede infatti, una docenza che fornisca competenze teorico-metodologiche in ambito glottodidattico e linguistico-culturale, e che risponda al crescente interesse per la cultura e la lingua italiane nel mondo. Si guarda di certo, con favore al forte desiderio delle numerose comunità italiane all’estero di conservare e promuovere le proprie radici linguistiche e culturali. Ma per raggiungere questi obiettivi è necessario prevedere a monte, nella formazione universitaria della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale, una congrua quota di CFU che risponda a questa duplice necessità di ordine linguistico e di ordine culturale. Di fatto, la Filologia romanza, declinata nel suo versante linguistico ed in quello storico-culturale è una disciplina che riesce a racchiudere in sé questa duplicità di obiettivi formativi e che si rivela fondante per consolidare la preparazione a quel processo di internazionalizzazione che vede le proprie origini nel Medioevo europeo.

 

Sonia Maura Barillari

Presidente SIFR-Scuola

 

Martina Di Febo

Vice-presidente SIFR-Scuola

 

 

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5 Commenti

  1. Non commento l’esigenza esposta nella lettera. Credo che senza una riflessione sui contenuti disciplinari funzionali per la formazione iniziale di un insegnante di materie letterarie (lato sensu) qualsiasi disciplina possa operare la manovra ‘corporativa’ di segnalarsi.
    Voglio solo far osservare che le lauree magistrali abilitanti, di cui si parla all’inizio della lettera e che sono riprese nel titolo sono scomparse dall’orizzonte (sperabilmente per sempre). Il comma 181b della L. 107, pertinente la formazione iniziale degli insegnanti, disegna un percorso formativo che non le prevede.
    Sembra un dettaglio, ma chiunque intende bene che non lo è. E soprattutto è un dato che vedo ampiamente sconosciuto a colleghi universitari, colleghi della scuola superiore e studenti.

  2. Non credo possa essere giudicato ‘corporativo’ dare il giusto rilievo nella formazione degli insegnanti del XXI secolo all’origine delle lingue e letterature europee e alla cultura medievale – crogiuolo dell’identità / delle identità del nostro continente, come riteneva G. Barraclough – che, nella tradizione accademica italiana, sono specialmente coltivate dalla disciplina della filologia e linguistica romanza.

  3. faccio rispettosamente notare a Emanuele Dettori che il direttivo della SIFR-Scuola – pubblicato sul sito – è per larga parte composto da docenti della scuola superiore, conformemente allo spirito della nostra Associazione.

  4. Nella formazione degli insegnanti di discipline umanistiche (e non) entrano in gioco questioni complesse che ridisegnano il profilo della scuola pubblica, completando le discutibili azioni già messe in campo dalle varie riforme e in particolare dalla 107. Il D.P.R. del 14 febbraio 2016 insiste su crediti fondamentali per l’accesso alle classi di concorso, tratteggiando un profilo di docente la cui preparazione risulta eccessivamente squilibrata verso alcuni settori disciplinari a scapito di altri. Inoltre vorrei sottolineare come le lauree abilitanti non siano sparite dalla 107, poiché l’articolo 181b prevede il “riordino” del sistema di formazione iniziale, ma come per altre spinose tematiche riguardanti lo statuto giuridico dei docenti e le forme di rappresentanza, la legge 107 semplicemente delega al governo futuri interventi normativi non specificati. La valutazione sui crediti formativi, secondo quanto riportato nelle note alla tabella A, allegata al suddetto decreto, deve ovviamente collegarsi all’analisi complessiva delle trasformazioni peggiorative che stanno investendo il sistema di istruzione scolastica e di formazione universitaria, poiché chi vive e lavora nel settore percepisce in maniera irreversibile l’azzeramento della propria professionalità e del proprio senso critico. Si vedano a questo proposito i demagogici interventi sull’alternarza scuola-lavoro; sul piano di formazione obbligatoria, di cui non si vuole mettere in discussione il metodo, ma i contenuti coercitivi e unidirezionali, oppure sulla retorica che infarcisce la didattica per competenze la quale, nella presunzione di fornire utili strumenti per “imparare a imparare” di fatto annulla qualsivoglia pensiero divergente e creativo. Ma qui il discorso porterebbe lontano, perché è l’impianto epistemico che informa il sistema scolastico in Occidente a dover essere riformulato e ripensato.

  5. Due parole di precisazione a seguito delle cortesi reazioni:

    1) l’impianto dei diversi curricula del nostro sistema scolastico e dell’insegnamento letterario all’interno di essi risale a molti anni fa. Se non si ridiscutono questioni, generali e di dettaglio, sulle competenze disciplinari (che vuol dire anche di metodo disciplinare) funzionali alla formazione iniziale degli insegnanti qualunque materia ‘umanistica’ può dire di essere utile, ma non si fa molta strada.

    2) Non era comunque sollevare tale questione lo scopo del mio limitatissimo commento, ma segnalare il fatto (per me importante) che le lauree abilitanti per l’insegnamento non sono previste nella formazione degli insegnanti quale disegnata dalla delega della L. 107. Cosa di cui mi pareva non si fosse avvertiti sia dal dettato della lettera sia dal conseguente titolo del post. E ho ritenuto di farlo perché il dato è oggettivamente importante sia per il mondo della Scuola sia per quello dell’Università. Detto ciò, il fatto che il direttivo della SIFR-Scuola sia «per larga parte composto da docenti della scuola superiore» non ha alcun collegamento con i contenuti della mia segnalazione (sempre che non mi sfugga qualcosa). Segnalazione che non intende costituire un biasimo;

    3) sono sostanzialmente d’accordo con il giudizio negativo sulla L. 107 o perlomeno sulla gran parte di essa. Sul punto specifico: il governo ha una delega, ma appunto nei limiti della stessa: non potrà inventarsi le lauree abilitanti in presenza del disegno di un percorso che non le prevede e che, anzi, è ad esse alternativo.

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