Pubblichiamo una nota recentemente prodotta dalla FLC CGIL nazionale in merito ai temi dell’adeguamento degli stipendi agli aumenti del nostro settore (i quali sono correlati a quelli definiti dalla contrattazione nazionale del pubblico impiego) e soprattutto a quello che non è più un tema, ma un vero problema: l’erogazione dell’una tantum riconosciuta ai docenti universitari che hanno patito il blocco degli scatti negli anni passati. Un una tantum che, vale la pena di ricordare, rappresenta la risposta, assai parziale, alle rivendicazioni di quei professori universitari italiani che hanno aderito agli scioperi promossi dal movimento per la Dignità della docenza universitaria coordinato dal prof. Carlo Ferraro. All’origine del problema sono i bizantini meccanismi premiali a cui gli atenei (che hanno peraltro già da tempo ricevuto dallo Stato le risorse necessarie a effettuare l’erogazione) devono attenersi per erogare tali risorse. Anche se non si conoscono dati certi ufficiali, si può affermare che questa gestione locale ha fin qui prodotto una situazione a macchia di leopardo. In alcuni atenei italiani, la prima tranche è da tempo stata erogata. In altri, rettori e senati accademici sono  giunti a definire le regole, senza peraltro peritarsi di stabilire un termine perentorio entro il quale tali regole saranno applicate e l’erogazione effettivamente riconosciuta. In ogni caso, sarebbe opportuno e necessario che gli atenei, nel rilasciare informazioni sulle spettanze individuali dell’una tantum dei docenti, chiarissero il metodo di computo che è stato impiegato per giungere a determinare la somma riconosciuta. Auspicabilmente, saranno i nostri lettori ad aiutarci a delineare il quadro nazionale, rendendo noto tramite i loro commenti cosa è stato fatto nei loro atenei. Per non continuare a recitare oltre la spiacevole parte dell’interlocutore di Proietti nel celebre sketch della telefonata.

Link alla nota FLC CGIL: http://www.flcgil.it/universita/docenti/docenti-universitari-adeguamento-stipendio-e-una-tantum-scatti-il-punto-della-situazione.flc

Dal primo gennaio 2019 tutti gli stipendi del personale docente delle università italiane, pubbliche e private, sono aumentati di circa il 3,48%. Tale aumento non è ancora visibile nelle buste paga: nondimeno, questo aumento è reale e dovrà presto essere erogato con tutti i relativi arretrati.

Tutti gli Atenei, infatti dovranno corrispondere questi aumenti entro l’anno, in aggiunta a quelli che hanno iniziato a erogare nei mesi scorsi per il personale tecnico amministrativo (da aprile 2018). È da notare che, diversamente da quanto accadeva precedentemente, il FFO del 2018 e anche quello del 2019 non è stato aumentato per garantire la copertura di questi aumenti della retribuzione del personale universitario (docente e PTA), e ciò, inevitabilmente, determinerà un aggravio complessivo a carico degli Atenei statali non è di poco conto: stiamo parlando di quasi 200 milioni di euro annui.

Nel frattempo, dopo le sollecitazioni e la risposta del Capo Dipartimento università e ricerca del MIUR, dovrebbe anche esser in corso di erogazione l’una tantum prevista dalla legge di Bilancio 2018, che in maniera parziale e insufficiente (oltre che con un’applicazione pasticciata) prevede una piccola compensazione al personale ancora in ruolo per gli anni di blocco degli scatti di anzianità.

Perché questo aumento?
Il personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione (docenti universitari, magistrati, personale dirigente della carriera prefettizia, ecc.) ha lo stato giuridico, compreso il suo stipendio, definito dalla legge. Come ci si regola allora per l’adeguamento al costo della vita e per rimanere in linea con la remunerazione complessiva del lavoro nel pubblico impiego? 
La normativa in merito è molto chiara: l’art. 24 comma 1 della legge 448/1998 definisce come deve essere calcolato e corrisposto l’adeguamento retributivo per queste particolari figure:

A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.


Per otto anni (dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018) questo aumento stipendiale, comunemente conosciuto nelle università come “adeguamento ISTAT”, non è stato dato, in seguito al blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego. Come precisato nell’articolo di legge sopra richiamato, infatti, il riferimento all’ISTAT non è relativo al semplice calcolo dell’inflazione, ma agli “incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie dei pubblici dipendenti contrattualizzati”.
I dipendenti non contrattualizzati, cioè, ricevono i propri aumenti di stipendio sulla base di quanto ottengono, con le loro rivendicazioni, le loro lotte e le loro trattative, i dipendenti pubblici contrattualizzati.

Di quanto è esattamente l’aumento?
Nei primi mesi del 2018, dopo anni di mobilitazioni contro il blocco dei contratti e un ricorso alla Corte Costituzionale delle organizzazioni sindacali (che a metà del 2015 ha sollecitato il governo a riavviare speditamente la contrattazione nel pubblico impiego dichiarando illegittimo il perdurare del blocco della contrattazione), è stato siglato il rinnovo dei CCNL 2016/2018 per tutti i 4 comparti della PA (istruzione e ricerca, sanità, enti locali e funzioni centrali), oltre che per le forze di polizia e quelle armate. A fine 2018 è stato firmato anche il rinnovo 2016/2018 dei dirigenti della PA, anche se rimane ancora da rinnovare quello di alcuni settori (come i dirigenti sanitari).
I contratti dei quattro comparti (che interessano nel loro complesso circa 3,2 milioni di lavoratori e lavoratrici, compresi i circa 50mila PTA delle Università statali) hanno previsto un aumento del 3,48% delle retribuzioni. Conseguentemente, l’aumento erogato ai docenti universitari dovrebbe essere di almeno questa percentuale, se non leggermente superiore (per il rinnovo dei contratti dei dirigenti). L’importo esatto sarà calcolato, come prevede la norma, dall’ISTAT (a titolo di esempio, nel 2010 fu pari al 3.09%, nel 2009 al 3.77%, nel 2008 al 1.77%, nel 2007 al 4.28%, nel 2006 al 2.23%, nel 2005 al 2.82%, nel 2004 al 1.38%, nel 2003 al 2.75%, nel 2002 al 4.31%, nel 2001 al 2.60%).
 
Per dare un’idea, l’aumento di circa il 3,5% delle retribuzioni lorde dovrebbe comportare un aumento mensile intorno ai 75 euro per gli stipendi più bassi (RTI con anzianità minima), intorno agli 85 euro per gli RTDb (e gli RTI con una decina di anni di anzianità), intorno ai 110 euro per i PA appena entrati in ruolo sino ad arrivare a quasi 200 euro per i PO al termine della propria carriera.
Tenendo conto che le retribuzioni sono state bloccate per molti anni, come sottolineato anche dalle organizzazioni sindacali in sede di firma dei contratti nazionali, tale aumento è da considerare solo una parziale compensazione e nei prossimi anni, a partire dal successivo rinnovo (CCNL 2019/2021), ci si pone l’obbiettivo di conquistare aumenti più consistenti. Le linee guida per i comparti dell’istruzione e della conoscenza definite recentemente da FLC-CGIL, FSUR-CISL e UIL scuola RUA prevedono un aumento nel triennio di almeno il 4,1%, oltre a risorse aggiuntive per la valorizzazione della professionalità.

Procedura di calcolo e tempi di erogazione
L’aumento viene calcolato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e determinato annualmente (entro il 30 aprile) con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in questione (e conseguente corresponsione dei mesi arretrati rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). I tempi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nel passato, sono stati in genere abbastanza lunghi e anche se il DPCM è stato di solito emanato degli ultimi giorni di aprile (in qualche caso dei primi di maggio), la pubblicazione è stata di solito prevista tra luglio e agosto.
Di conseguenza, l’erogazione degli aumenti (con tutti i relativi arretrati) dovrebbe vedersi anche quest’anno nelle buste paga di agosto se non dei primi mesi dell’autunno.

Facciamo attenzione nei nostri Atenei, chiediamo un aumento del FFO per compensare gli adeguamenti retributivi
Prima del 2010 e del lungo blocco contrattuale, l’adeguamento ISTAT per il personale docente (come gli aumenti per il PTA previsti dal relativo CCNL) comportavano un aumento del FFO: il bilancio dello Stato si faceva cioè carico di garantire la relativa copertura delle risorse, evitando che gli aumenti delle retribuzioni andassero a detrimento della didattica e della ricerca (evitando quindi di aprire un possibile contrasto tra i diritti del personale e le attività delle università).
In questa occasione tale copertura aggiuntiva non c’è stata (né nel FFO 2018 né in quello 2019). Il costo complessivo dell’adeguamento delle retribuzioni (personale docente e non docente), relativamente alle università statali, è ingente: circa 195 milioni annui (dato ottenuto considerando l’incremento del 3,48% della massa salariale, così come ricavato utilizzando dati Aran sulle consistenze numeriche e valore retributivo medio delle singole categorie di personale universitario). 
Sarà importante quindi, in primo luogo, che tutti i docenti (e in particolare i loro rappresentanti negli organismi accademici, a partire dai Consigli di Amministrazione delle Università) verifichino che nei bilanci degli Atenei siano previste le relative coperture e, in ogni caso, che si proceda all’erogazione dell’aumento non appena sarà varato il DPCM e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In secondo luogo, sia come organizzazioni sindacali, sia come mondo accademico nel suo complesso, sarà importante costruire una decisa pressione e un’iniziativa pubblica non solo per chiedere il necessario e generale aumento delle risorse per l’università e la ricerca nella prossima legge di bilancio, ma anche insistere che sia previsto un meccanismo automatico di aumento del FFO conseguente agli aumenti delle retribuzioni (contrattuali e quindi, successivamente, per calcolo ISTAT). Tenendo anche conto che il CCNL appena firmato è già scaduto e che, ci auguriamo, già dal prossimo anno potrebbero e dovrebbero realizzarsi nuovi aumenti retributivi per il suo rinnovo.

Infine, sull’una tantum per gli scatti
Come forse molti hanno visto, il Capo Dipartimento del MIUR ha recentemente sollecitato con apposita circolare l’erogazione della UNA TANTUM sugli scatti, prevista dall’articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La normativa prevedeva l’erogazione di tale compenso in due rate, una entro il 28 febbraio 2018 e la seconda entro il 28 febbraio 2019. Nella maggior parte degli Atenei, ad oggi, non è ancora stata erogata neanche la prima rata (anche se diversi hanno erogato almeno un acconto nello scorso autunno). 
Larga parte della responsabilità è dovuta al testo del Decreto Ministeriale 197 del 2018 che ha stabilito i criteri per la corresponsione dell’una tantum, da una parte andando oltre il testo e la ratio della norma, dall’altro prevedendo procedure di valutazione complicate e caotiche, rispetto alle quali è netto il nostro giudizio negativo.
Come organizzazioni sindacale, in ogni caso, vigileremo nelle prossime settimane sull’effettiva erogazione di entrambe le rate e anche sulla corretta applicazione della norma. 
Riteniamo parziale ed insufficiente tale soluzione, ma è in ogni caso indecente che le sue modalità di erogazione abbiano subito tali distorsioni e ritardi.
Sempre in tema di scatti, considerata anche la cambiata tempistica di maturazione (da tre a due anni) e la diversa modalità di attribuzione (che prevede l’obbligo del docente di farne richiesta), chiederemo che venga data indicazione alle Amministrazioni di comunicare tempestivamente ai singoli docenti e ricercatori interessati, la scadenza per la presentazione della domanda.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

 

Print Friendly, PDF & Email

9 Commenti

  1. Comincio io, da componente del senato accademico dell’Università di Verona. Nuovo senato eletto lo scorso autunno e subito dopo nuovo CdA. Il CdA precedente aveva deliberato l’erogazione dell’una tantum assieme alla valutazione per gli scatti stipendiali. Per alcuni colleghi ciò poteva voler dire anche fra due anni o più. Il nuovo senato rimetteva in discussione la questione, e si pronunciava per separare una tantum dalle prossime valutazioni per gli scatti, invitando il nuovo cda a deliberare diversamente. Così avveniva. Risultato raggiunto, ma declinato peggio dalla nostra amministrazione (la proverbiale pezza peggiore del buco): bisognava fare domanda, due mesi per presentarla, e poi altri 5 mesi per le valutazioni, e poi magari ancora approvazioni e delibere degli organi… Di nuovo in senato si richiedeva con forza una procedura rapida e snella. Intanto il bando veniva pubblicato. A quel punto o si perdeva ulteriore tempo per un nuovo bando, o si interveniva per snellire in qualche modo la procedura. Arrivava la lettera del MIUR che intimava agli atenei il pagamento del’una tantum a sbloccare lo stallo. A quel punto l’amministrazione interveniva aumentando le commissioni di “valutazione” (anche se non c’è nulla da valutare), e veniva prevista una procedura più rapida ma comunque farraginosa (bisogna compilare la domanda, dichiarare didattica e ricerca, tutti dati e informazioni già in possesso dell’ateneo… stampare e farla firmare dal proprio direttore di dipartimento (sic! non si capisce perché)… allegare addirittura la carta di identità (ri-sic!), ri-stampare il tutto, firmare, scansionare ed inviare la domanda). Unica nota positiva, la possibilità di presentare una sola domanda per una tantum e scatti triennali (per i tanti entrati in servizio negli anni di blocco e che maturavano il loro primo triennio allo scorso 31 dicembre). Procedura di valutazione in corso, da completare entro marzo, le due tranche previste entrambe nel prossimo stipendio di Aprile. Quando poi vengo a sapere che in altri atenei il tutto è stato fatto in maniera “automatica”… mi chiedo la ragione di questo masochismo burocratico.

  2. @zipdom “poi vengo a sapere che in altri atenei il tutto è stato fatto in maniera “automatica”… mi chiedo la ragione di questo masochismo burocratico”. E’ l’autonomia, bellezza. Vedrete come migliorerà quando avremo, oltre al miur, venti centri decisione per l’università e l’istruzione.

  3. Autonomia o anarchia?
    In realtà la legge non parla di “domanda”, né di “valutazione”: “ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno
 preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015,
 è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subìto”. Quindi a tutti i danneggiati in servizio … Ciò che il Miur doveva “calcolare” era proprio l’entità del danno, necessaria per la ripartizione delle risorse tra gli atenei. La tabella del Miur (maggio 2018!) infatti riporta le somme attribuite e il numero dei docenti e ricercatori aventi diritto, per ciascun ateneo.
    Gli atenei avrebbero potuto e dovuto erogare semplicemente quanto già “calcolato”dal Miur.

  4. @paola sonia gennaro “Autonomia o anarchia?” Semplice, autonomia anarchicamente intesa. In quanto ad anarchia nemmeno il Ministro è stato esente. Se non sbaglio, il Ministro Fedeli emise dopo circa 6 mesi dalla norma citata un decreto applicativo che introdusse la valutazione non prevista dalla legge.

    • La Fedeli firmò il DM il 2 marzo 2018, il venerdì precedente le elezioni del 4 marzo.
      Fu registrato alla Corte di Conti, ma non passò al Consiglio di Stato e non fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi non ha valore di Decreto, ma di semplice circolare che, proprio per l’art. 6 comma 2 della legge 168/1989 sull’autonomia universitaria non può essere applicata all’Università “Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita’ sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa l’applicabilita’ di disposizioni emanate con circolare”. Infatti gli atenei lo hanno ampiamente derogato chi in un aspetto chi in un altro a partire innanzitutto i termini di erogazione, alla valutazione retroattiva su un periodo di attività non soggetto a valutazione (scatti biennali automatici) o su periodi successivi allo sblocco, alla fumosa “quantificazione” del danno, alla decurtazione … Credo che nessun ateneo lo abbia applicato rigorosamente, probabilmente perché era materialmente impossibile.
      E’ un principio molto importante perché già più volte il Consiglio di Stato ha sanzionato deformazioni di disposizioni di legge per via amministrativa (v. ad es. i parametri per la ripartizione delle risorse).

    • Interessante e utile precisazione. Quindi i Rettori che per giustificare il ritardo hanno accampato la scusa dell’obbligo di mettere a punto una procedura tesa a dare attuazione al Decreto sono stati – come si dice – “più Fedeli della Fedeli”.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.