Segnaliamo ai lettori il comunicato apparso sul sito ANVUR nonché il documento relativo all’accreditamento dei corsi di dottorato.
E’ da oggi disponibile sul sito dell’ANVUR il documento ANVUR, concordato con il MIUR, relativo alle modalità da seguire e ai relativi criteri di accreditamento dei Corsi di Dottorato del XXXI Ciclo. Come già fatto per i corsi del XXX ciclo, nello spirito di collaborazione con gli atenei, l’ANVUR è disponibile, su richiesta, a calcolare il valore degli indicatori VQR e I per i collegi dei corsi di dottorato nuovi del XXXI ciclo, e per i collegi dei corsi di dottorato già accreditati per il XXX ciclo che abbiano modificato la composizione del collegio. Ovviamente, valori positivi degli indicatori non prefigurano l’accreditamento del corso di dottorato, che sarà invece basato sulla valutazione di tutti i criteri e relativi indicatori previsti. La richiesta va indirizzata a dottorato@anvur.it entro il giorno 15 aprile, e deve essere accompagnata dalla composizione del collegio inserita nel template di file excel . Le richieste verranno esaudite secondo un algoritmo first in – first out, in tempi rapidi (2-3 giorni) compatibilmente con il numero delle richieste pervenute.
L’accreditamento dei corsi di dottorato del XXXI ciclo
Il MIUR ha accreditato, su parere conforme dell’ANVUR, i corsi di dottorato del XXX ciclo. Il DM n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” (DM, nel seguito), ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’Articolo 3, stabilisce che:
“6. L’accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L’attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l’accreditamento ai sensi dell’articolo 4 è svolta annualmente dall’ANVUR, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell’accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell’ANVUR.
9. In caso di revoca dell’accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l’attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.”
I requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) sono i seguenti:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l’istituzione e l’università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei dottorandi;
e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
I predetti requisiti sono stati specificati, in termini di indicatori e parametri, nelle linee guida adottate dal Ministro (v. nota ministeriale n. 436 del 24 marzo 2014, http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/marzo/nota-24032014.aspx), su proposta dell’ANVUR, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45. Le linee guida indicano altresì alla sezione C le modalità della verifica periodica del possesso dei requisiti accertati in fase di accreditamento. In particolare, tale verifica è compiuta “annualmente da parte dell’ANVUR, anche sulla base dell’attività dei nuclei di valutazione di Ateneo .. secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. n. 45/2013. I requisiti A.2…sono oggetto di verifica annuale nel caso di cambiamento della titolatura del corso e/o di uno o più curricula, ….Il requisito A.4 viene annualmente verificato in relazione agli eventuali cambiamenti nella composizione del collegio dei docenti e all’esame della produzione scientifica del collegio negli anni che seguono l’avvenuto accreditamento”.
Come indicato nelle stesse linee guida, “le modalità telematiche di invio delle documentate proposte da parte degli Atenei … ai fini dell’accreditamento saranno definite dalla Direzione Generale (competente del MIUR)…, sentita l’ANVUR”.
A tal fine si propone che le procedure per la proposta di nuovi corsi o di corsi già accreditati seguano la seguente procedura per il XXXI ciclo:
1. Gli atenei presenteranno le proposte utilizzando l’interfaccia CINECA, nella quale si distinguerà tra corsi di dottorato già accreditati nel XXX ciclo e corsi di dottorato nuovi
2. I corsi di dottorato nuovi seguiranno la procedura di accreditamento già sperimentata per il XXX ciclo
3. Per i corsi di dottorato che sono già stati accreditati nel XXX ciclo ci sarà una verifica automatica da parte dell’interfaccia CINECA dei requisiti A3), A5), A6). La verifica dei requisiti A.5 e A.6 sarà riferita sia al possesso dei requisiti per il prossimo XXXI ciclo, sia al riscontro che i parametri indicati ex ante dall’Ateneo per il XXX ciclo siano stati (ex post) effettivamente rispettati. In caso di mancato rispetto dei requisiti accertati ex post, l’Ateneo dovrà sottoporre al Nucleo di valutazione le motivazioni di tale scostamento e il Nucleo dovrà produrre una propria relazione favorevole ai fini della prosecuzione del corso nel XXXI ciclo
Il possesso dei requisiti A7 e A8 sarà valutato anche esso nel modulo di proposta dal Nucleo di Valutazione dell’ateneo proponente.
Il requisito A. 1, per la parte relativa alla collaborazione con Università ed enti di ricerca stranieri o con imprese sarà oggetto di verifica da parte dell’ANVUR in relazione al cambiamento dei soggetti partecipanti. Peraltro si ricorda che come indicato all’art. 2, c. 3, dei DDMM di accreditamento adottati a decorrere dal XXX ciclo, “nel periodo di vigenza dell’accreditamento, eventuali integrazioni al presente decreto (di accreditamento) relative a modifiche della titolatura dei corsi ovvero dei soggetti convenzionati o consorziati sono disposte con decreto direttoriale, su conforme parere dell’ANVUR”
Il requisito A2 sarà soggetto a verifica annuale da parte dell’ANVUR nel caso di cambiamento del titolo del corso di dottorato e/o di uno o più curriculum.
Per quanto riguarda il requisito A4:
a) L’indicatore 3, indicatore quantitativo di attività scientifica, sarà ritenuto
soddisfatto previa verifica da parte del Nucleo di valutazione, che accerterà che “tutti i componenti del collegio possiedano almeno due pubblicazioni scientifiche nelle categorie previste dalla VQR e coerenti con uno dei SSD di riferimento del collegio negli ultimi 5 anni” se il collegio dei docenti risulta completamente confermato rispetto a quello valutato per il XXX ciclo, ovvero siano apportate allo stesso semplicemente sostituzioni entro il limite del 50% del complesso del collegio; ove ci siano modifiche del collegio superiori al 50%, tale verifica verrà compiuta direttamente dall’ANVUR
b) l’ANVUR provvederà a valutare l’indicatore 1 (indicatori R e X della VQR) in caso di cambiamenti del collegio che possano modificare tale indice, e l’indicatore 4 (qualificazione scientifica del coordinatore), in caso di cambiamento del coordinatore;
c) L’indicatore 2 (indicatore I) verrà nuovamente verificato solo ove necessario, in relazione al rispetto complessivo delle condizioni indicate dal requisito A4.
Nel modulo di proposta i componenti del collegio già presenti nel corso del XXX ciclo e quelli “nuovi” saranno inseriti in sezioni distinte, e sarà fatta una verifica automatica del superamento eventuale della soglia del 50%.
Si fa presente che per i corsi in cui non sarà necessaria la valutazione dell’ANVUR, l’Ateneo potrà procedere all’emanazione dei relativi bandi per l’ammissione, una volta ultimate le procedure di inserimento e verifica nella banca dati del dottorato. Negli altri casi, l’ANVUR provvederà a compiere tale valutazione nel termine di 60 giorni di cui all’art. 3, c. 5, del DM n. 45/2013 e si potrà procedere all’attivazione del corso solo subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR.
Si ricorda infine che “la perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell’accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell’ANVUR. In caso di revoca dell’accreditamento, l’Università sospende con effetto immediato l’attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato”.
Quanta fretta per una cosa (il dottorato) che in Italia non conta nulla!!!!!!!!!!
A tal proposito, segnalo un articolo della settimana scorsa
http://scuoladivita.corriere.it/2015/03/19/dottorati-di-ricerca-quei-giovani-preparati-tagliati-fuori-da-scuola-e-universita/
Magari contasse nei concorsi della PA!!!!!!
della serie “più uno hai titoli, più non ci fa nulla!”
ringraziamo chi fa i bandi per i concorsi della PA!
Avrei piacere che il titolo di dottore di ricerca come pure altri titoli non venissero ignorati e fosse stabilito un minimo (es: 40% del punteggio automatico per chi ha il titolo di dottore di ricerca, come pure altri titoli accademici, pubblicazioni ecc….)nei concorsi della PA, dove, purtroppo contano solo le inutili prove scritte ed orali.
Dato che attualmente si sta parlando di riforma della PA, invito il Ministro Giannini a parlare con Il Ministro Madia per far contare il dottorato.
In tutto il mondo civilizzato, il titolo di “dottore di ricerca” conta, in Italia No, perché?
accreditamento de che?
tanto il dottorato in Italia non conta un c…..
dai, smentitemi, voglio proprio vedere chi ha il coraggio….
nei concorsi pubblici non conta (conta tipo 2 punti su 60 da conseguire)……………
nell’ASN non è richiesto…………
negli RTD non è richiesto………
nel concorso delle Scuola superiore non conta (forse anche qui in maniera irrisoria)…
ma cosa volete accreditare?
ma a chi prendete in giro?
allora……prima stabilite che il dottorato
1)serve a….
2)attribuisce tot punteggio a…..
3)costituisce titolo minimo per…..
4)dottorato e post-doc servono a danno punteggio pari a 50% del punteggio da conseguire in concorso PA………
Allora, quando sarà così stabilito, cioè che il dottorato serve (dentro ma soprattutto fuori dall’Univ.,
in quanto, cmq costituisce il più alto titolo accademico)
allora sì che si dovrà provvedere all’accreditamento per vagliare l’affidabilità di quel dottorato…..
Sveglia!
il più alto titolo accademico, volevo dire titolo di istruzione, cioè dopo la laurea, il titolo superiore è quello di “dottore di ricerca”, che, però è inutile.
è come dire “scalo l’Everest con la ciabatte infradito, però non con delle infradito qualunque, ma con le infradito accreditate”
quindi, faccio accreditare le mie infradito e poi scalo l’Everest.
Non mi servono gli scarponi, tanto ho le infradito “accreditate”.
Vedete, se una cosa è inutile, è inutile accreditarla.