Il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari sancito dal Decreto Legge n. 78 del 2010 e successivamente prorogato dalle varie leggi di stabilità al fine di coprire l’intero quinquennio 2011-2015, sta portando a delle penalizzazioni retributive per la categoria che non ha eguali in tutto il pubblico impiego. A testimonianza dell’insofferenza della categoria, si può citare l’iniziativa promossa dal  Prof. Carlo Ferraro del Politecnico di Torino. Giovedì 25 giugno 2015, alle ore 12, ottomila Docenti Universitari di 65 Università italiane hanno preannunciato di volersi riunire contemporaneamente presso i vari Rettorati per ottenere l’appoggio dei loro Rettori alla richiesta di un immediato sblocco degli scatti (comunicato stampa). Di seguito, pubblichiamo un dossier che riepiloga la storia e analizza le conseguenze di questo blocco.

Il blocco triennale delle retribuzioni dei docenti universitari sancito dal Decreto Legge n. 78 del 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010), e successivamente prorogato dalle varie leggi di stabilità al fine di coprire l’intero quinquennio 2011-2015, sta portando a delle penalizzazioni retributive per la categoria che non ha eguali in tutto il pubblico impiego. Ma questo è ancora poco se paragonato ai successivi prelievi stipendiali che colpiranno la categoria per gli anni a venire: per alcuni rappresenterà un danno continuativo che dura per l’intera carriera, per altri addirittura per tutta la vita.

Di fatto la nostra categoria è l’unica caratterizzata da una carriera retributiva che, partendo con stipendi molto bassi all’inizio ma crescenti nel tempo, permette di raggiungere una retribuzione paragonabile a quella percepita dai colleghi degli altri paesi occidentali soltanto alla fine. Purtroppo l’aver inserito nel blocco, oltre agli scatti stipendiali, anche “la maturazione delle classi”, determina un rallentamento della carriera che si traduce in un prelievo forzoso crescente nel tempo.

La situazione si è aggravata dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale  (la 310 del 2013) che ha giudicato “non incostituzionale” il blocco contenuto nel comma 21 dell’art. 9 del D.L. 78/2010. Non so fino a che punto i giudici della Consulta si sono resi conto della situazione. Sta di fatto che hanno ritenuto temporaneo, e quindi lecito, un prelievo retributivo  che può durare tutta la vita.

La gravità del trattamento punitivo associato al blocco stride fortemente con la rassegnazione sin qui dimostrata dalla categoria dei docenti universitari. Intendiamo qui mostrarne tutti gli effetti, sperando che la presa di coscienza  della entità della penalizzazione che li attende  possa interrompere la strana “calma piatta” da loro dimostrata sino ad ora.

Sulla entità e “temporaneità” dei prelievi[1]

Tralasciamo l’entità dei prelievi nel quinquennio del blocco che,  per il fine emergenziale che si era posto il governo, possono anche risultare accettabili, e veniamo ai danni più seri.

Il blocco della maturazione delle classi stipendiali fa sì che ciascun docente, sia esso Ricercatore  (RTI), Associato (PA) o ordinario (PO), a partire dal 2016 (anno di augurabile fine del blocco) si troverà sempre a una classe stipendiale inferiore a quella che gli sarebbe spettata in assenza del blocco, esattamente  2,5 classi biennali al di sotto, e quindi continuerà a subire un prelievo di stipendio crescente nel tempo. Quei docenti che fossero entrati in ruolo pochi anni prima del blocco, ma in giovane età,  hanno la possibilità di percorrere l’intera carriera (28 anni in corrispondenza delle 14 classi biennali + 3 anni del  periodo di conferma/straordinariato) prima di andare in pensione. Per questi colleghi la perdita complessiva ammonterà a circa 83.000 euro per RTI, 100.000 per i PA e 140.000 per i PO.  A parte l’entità delle cifre complessive finali (si tratta di cifre “nette” in busta paga, già depurate anche dell’IRPEF!)  facciamo notare che il prelievo ha carattere continuativo e dura tutta la vita lavorativa. Anzi, a causa dei riflessi sulle pensioni, durerà tutta la vita.

Se ci riferiamo invece all’età media di ingresso in ruolo dei docenti  (37, 44 e 51 anni rispettivamente per RTI, PA e PO, vedi Rapporto ANVUR  sullo Stato del Sistema Universitario relativo al 2013) ci accorgiamo che soltanto il ricercatore ha il tempo di percorrere tutta la carriera prima della pensione (a 65 anni) mentre PA e PO, nonostante  la più alta età di pensionamento (70 anni) non ce la faranno a raggiungere la classe finale n.14 prima della pensione. Per tale ragione subiranno un danno economico complessivo inferiore.

Il risultato di questi confronti è che (1) non si capisce come la Corte Costituzionale  abbia potuto definire “temporaneo” un prelievo che può durare tutta la vita. E’ vero che in Italia siamo prevalentemente cattolici e per noi questa vita è soltanto un passaggio temporaneo, in attesa della vita eterna nell’aldilà: ma la “temporaneità” di un prelievo fiscale non si può basare su di un  credo religioso; (2) il blocco causa sacrifici economici tanto più consistenti quanto più bassa è l’età del docente, con il bel risultato che (a) si penalizzano le nuove generazioni, cioè proprio quelle che meriterebbero di essere aiutate per compensarle delle basse pensioni di cui usufruiranno a causa del calcolo contributivo; (b) all’interno di una stessa figura sono più penalizzati i docenti che entrano in ruolo prima, proprio quelli che dovrebbero essere i più bravi, alla faccia del  riconoscimento del merito!

Il confronto con categorie affini.

Tralasciamo il confronto con i magistrati, con i quali proprio non c’è partita. Essi infatti, già esentati dal blocco quanto ad alcune voci stipendiali in base al comma 22, art.9 dello stesso D.L. 78/2010,  sono stati poi completamente graziati dalla sentenza  n. 223/2012 della Consulta (composta  prevalentemente da professori universitari e  magistrati) che, a garanzia della loro autonomia,  ha sancito la incostituzionalità di qualsivoglia blocco delle loro retribuzioni, inclusa anche la semplice rivalutazione ISTAT.

Per altre categorie di pubblici dipendenti risulta che il blocco è stato praticamente annullato già prima di ora. Questo è successo per gli scatti stipendiali dei docenti della Scuola, ripristinati da parte del governo Renzi  nel 2014 (D.L. 23 gennaio 2014 n.3) e anche per le indennità di posizione e perequativa di militari e forze di polizia di livello dirigenziale, come riconosciuto nel Marzo di quest’anno (con diritto agli arretrati) dal MEF, Ragioneria Generale dello Stato. Recentemente è stato riattivato anche  il meccanismo della progressione economica all’interno del singolo livello (i cosiddetti “gradoni”) per i dipendenti degli Enti di Ricerca, come i ricercatori del CNR.

Considerazioni finali.

Tutto quanto sopra discusso mette in evidenza le gravi conseguenze della mancata maturazione delle classi stipendiali, che in pratica colpisce solo gli universitari. E’ vero che ci sono ancora dei ricorsi pendenti davanti ad alcuni TAR,  che avevano rinviato la loro decisione a dopo la sentenza della Corte Costituzionale: ma gli avvocati con lunga esperienza insegnano che molto difficilmente un TAR rimette in discussione  una questione già definita dalla Consulta.

Ecco che diventa indispensabile quel “sussulto di dignità” della categoria, capace di costringere il governo a rimediare con un provvedimento legislativo agli sconci della legge vigente.

Una ultima considerazione. Purtroppo sul problema del blocco di classi e scatti non abbiamo avuto alcun supporto da parte della CRUI.  Ma si capisce il perché: la non erogazione degli aumenti legati al blocco di classi e scatti equivale ad un introito ulteriore nel bilancio che va ad attutire l’effetto dei tagli al FFO. Una valutazione dell’ordine di grandezza delle cifre in gioco indica che nel 2015 i nostri atenei hanno ricevuto mediamente l’equivalente di un maggiore introito del 2% circa rispetto al FFO:  non è poco. Avremmo gradito che i Rettori ci dicessero perlomeno grazie! Ciò che più conta, però, è che anche loro si rendano conto che la cosa non si può prolungare nel tempo: saremmo l’unica categoria al mondo che finanzia costantemente  per tutta la carriera  l’istituzione pubblica di appartenenza!  Ci permettiamo di ricordare ai nostri Rettori che è loro compito di preoccuparsi di garantire non solo una appropriata formazione degli studenti, ma anche la dignità ed i diritti di tutto il personale che a tale formazione si dedica. Li invitiamo pertanto a darci il loro sostegno nell’impegno fattivo e costante  per l’abolizione, perlomeno, del blocco della maturazione delle classi.

 

 

 

NOTA

Un documento più esteso ed articolato sull’argomento si può trovare sul sito Web  del CNU

http://www.universitaericerca.it/

[1] Le perdite stipendiali qui calcolate si riferiscono a perdite dello stipendio netto di docenti a tempo pieno, cioè rappresentano le somme precise che essi non troveranno in busta paga.  I calcoli  sono basati sulle famose “Tabelle di Pagliarini” (http://alpaglia.xoom.it//alberto_pagliarini/) curate dal nostro caro amico Alberto Pagliarini, già professore associato di matematica presso l’ateneo di Bari.

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12 Commenti

  1. vorrei aggiungere che la cosa e’ resa ancor piu’ grave dal fatto che la legge Gelmini impedisce il parziale recupero degli scatti precedentemente maturati, al passaggio da ricercatore ad adsociato e da associato ad ordinario. con le nuove norme, infatti, non viene piu’ ricostruita la carriera. i magistrati, invece, godono dello scivolamento totale degli scatti. la cosa si risolve in un importante abbassamento degli stipendi dei docenti universitari… ma si sa!! abbiamo tante colpe da farci perdonare, cosi’ si dice….

    • La ricostruzione della carriera avveniva fino ad un massimo di 4 scatti. Ora non c’è il periodo di conferma e entrano tutti, se non sbaglio, ad un livello pari alla vecchia classe 2. Se facciamo un bilancio dopo 6 anni dall’ingresso (considerando i nuovi scatti triennali) mi sembra che ora sia meglio.

  2. Trovo doveroso aggiungere gli assegnisti di ricerca alla lista del personale a stipendio bloccato. Alcuni hanno 7-8 anni di anzianità (pre e post Gelmini) e la loro retribuzione è ferma dall’entrata in vigore della Gelmini stessa. Capisco che l’assegno doveva essere una posizione temporanea ma visto che così non è stato forse sarebbe opportuno ripensare questa tipologia contrattuale.
    Ricordo infine che nel caso gli scatti venissero ripristinati per il personale dipendente ma non concessi agli assegnisti ci troveremmo di fronte ad una violazione della Carta Europea dei Ricercatori, che prevede uguali diritti per ricercatori a tempo determinato ed indeterminato.
    Sull’impatto sociale dell’assenza di adeguamenti dell’importo dell’assegno per persone “giovani” e a basso reddito (nonchè privi di tredicesima, TFR e disoccupazione) preferisco non dilungarmi.

    • Ma cosa vuol dire che le retribuzioni degli assegnisti sono bloccate? Per quanto ne so solo l’importo minimo è fissato per legge (ed invariato da cinque anni)….

    • @ liannelli

      Appunto. E’ ingiusto il minimo degli assegnisti non sia stato riveduto negli anni così come è ingiusto non siano previste per gli assegnisti retribuzioni maggiori ad anzianità maggiore.

      Trovo sia un momento ideale per prendere coscienza che la situazione ingiusta vissuta dai docenti da qualche anno è la normalità per gli assegnisti. E che essa deriva da una chiarissima violazione delle norme contenute nella Carta Europea dei ricercatori. La stessa Carta che numerose sedi hanno dichiarato essere vincolante (es quelle facente parti del consorzio HR Excellence in Research).

      A mio avviso, se non si inglobano gli assegnisti nelle rivendicazione la protesta per il blocco degli scatti rischia di prestare il fianco a forti critiche di corporativismo.

      Si potrebbe porre rimedio all’assenza degli scatti per gli assegnisti in vari modi.
      Ne elenco alcuni: aumentando l’importo minimo, prevedendo degli scatti di anzianità, oppure ancora agganciando la retribuzione a quella dei ricercatori TD. Interessante notare come, a differenza degli scatti che vanno sbloccati a livello nazionale, un semplice cambiamento dei regolamenti locali (Padova lo ha fatto da tempo) permetterebbe di metterci una toppa alzando gli importi minimi e/o prevedendo retribuzioni maggiori per chi ha anzianità.

      Tutto ciò in attesa di una revisione sostanziale di questa figura chiave e dimenticata. E questo lo possono fare i rettori a cui la protesta per il blocco degli scatti è rivolta.

  3. “Quei docenti che fossero entrati in ruolo pochi anni prima del blocco, ma in giovane età, hanno la possibilità di percorrere l’intera carriera (28 anni in corrispondenza delle 14 classi biennali + 3 anni del periodo di conferma/straordinariato) prima di andare in pensione.”

    Possibile che l’autore del post non sappia che le classi stipendiali sono ormai triennali e non più biennali?

  4. In effetti non è possibile! Ti faccio presente però che i nuovi scatti triennali non sono ancora in atto ma partiranno soltanto dopo che matureremo il prossimo scatto biennale. E comunque, essendo la nuova carriera progettata in modo da mantenere gli stessi livelli econo mici di quella biennale, le cifre da me calcolate rimarrebbero praticamente identiche
    Paolo Gianni

    • In realtà i chiamati attuali sarebbero i primi a partire con le nuove regole. Di fatto sono già nel nuovo regime e fra tre anni dovranno sottoporsi alla valutazione.

    • Come mostrano i dati economici, i nostri sacrifici sono stati completamente inutili anzi dannosi per il
      Paese. Per ogni € di spesa pubblica tagliato (e i nostri scatti rubati sono proprio quello), il PIL è infatti sceso di 1,5 €, cosa peraltro ampiamente prevedibile, salvo che per gli inventori della c.d. “austerità espansiva”.

  5. Mi pare questo documento fosse gia’ comparso su Unilex. Come fatto cola’ riporto che per noi ricercatori EPR (in passato alla perenne rincorsa dei non-contrattualizzati a ogni rinnovo di contratto) NON SOLO gli avanzamenti di classe stipendiale sono stati sbloccati dal 1 gennaio di QUEST’ANNO, ma durante il blocco erano stati sospesi ai soli fini economici (cosa che ho appreso non e’ accaduto per l’universita;) … tant’e’ che per un certo tempo durante il blocco sul
    cedolino compariva la scritta “Primo Ricercatore VI classe stipendiale ai fini giuridici, V classe ai fini economici fino all’1/1/2015”. Ma il passaggio decorreva dal
    2011, per cui tra quattro anni dovrei poter accedere alla VII e ultima classe (da noi le ultime classi sono molto distanziate)

    Ritengo che il differente trattamento applicato ai ricercatori EPR possa costituire un utile precedente per il caso universitario.

    Sarebbe anche il caso di verificare che cosa e’ successo per quella frazione di personale che nel mio ente (INAF), provenendo dagli
    Osservatorii, NON hanno optato per il Comparto Ricerca e hanno mantenuto lo stato giuridico universitario (astronomi ricercatori, associati e ordinari). Chissa’ se per loro gli scatti sono ripartiti (sarebbe un precedente ancora piu’ pesante). Nella mia sede (ex CNR) non ce ne sono,
    ma in altre sedi dello stesso ente si’.

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    In quanto agli assegni di ricerca (che come ci ricorda la nostra burocrazia non si configurano come un rapporto di lavoro dipendente), ma anche per i contratti da ricercatore EPR a TD (che negli EPR hanno lo stesso trattamento economico del personale di ruolo) va detto che trattandosi di un contratto per un tempo limitato e’ naturale non vi siano automatismi. Pero’ a questo e’ possibile ovviare.

    Per i contratti a TD che di solito sono stipulati nella fascia iniziale e per 5 anni, e’ possibile CHIEDERE (fatta salva la disponibilita’ dei fondi) l’adeguamento alla classe successiva se questa scatterebbe durante i 5 anni.

    Per gli assegni, che hanno durata minore, al momento del rinnovo e’ possibile chiederli per un importo superiore (gli importi sono decisi con disciplinari interni agli Enti, e quello INAF prevede diverse categorie di assegni di ammontare diverso)

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