Sul sito del Ministero dell’Università è
possibile partecipare ad un sondaggio sul valore legale del titolo di studio il cui scopo principale, si legge nello stesso sito, “è quello di consentire all’opinione pubblica di esprimere il proprio orientamento sull’argomento, dal punto di vista dei riflessi sulla società e su parte del mondo del lavoro”. Tale prassi secondo i tecnici del Ministero assicura numerosi benefici, in particolare “la trasparenza”, “l’accessibilità”, “l’allineamento ai principi generali europei in tema di consultazioni pubbliche”.
Si tratta dunque di un questionario che vorrebbe misurare “empiricamente” l’opinione rappresentativa del popolo italiano o almeno degli addetti del settore su un tema ritenuto importante dalla attuale classe dirigente del nostro Paese.
Di queste giorni sono un paio di duri comunicati nel merito della Rete 29 Aprile e della FLC/CGIL. Si può fare una critica contenutistica alle domande del Ministero, orientamento seguito dalla Rete 29 Aprile, o una critica in merito all’ “Idea di Democrazia Rappresentativa” sottintesa ad un tale approccio.
Rispetto a questo secondo punto sembra proprio che il Ministero vorrebbe orientare le politiche nazionali con un sondaggio virtuale rappresentativo solo della popolazione che usa internet e che soprattutto è interessata a rispondere.
Ciò detto esiste una precisa metodologia di costruzione dei questionari. In primo luogo occorrerebbe avere chiara l’idea di ciò che si vuole “indagare” o “misurare”.
Il questionario pare abbia come obiettivo sondare genericamente l’opinione dei rispondenti su questioni quali l’idea di “merito” e di “professionalizzazione”, il ruolo dei titoli di studio rilasciati dalla “scuola pubblica”. Argomenti da considerare con la massima correttezza metodologica. Nel nostro caso il questionario si inserisce nel dibattito pubblico sull’ “abolizione del valore legale dei titoli di studio”. Non c’è tuttavia nessuna specifica domanda sull’ “abolizione” se non la numero 11 che recita: Come giudichereste una differenziazione qualitativa di titoli di studio nominalmente equivalenti? Risposta A) Positivamente, perché darebbe vita ad un sistema maggiormente meritocratico e costituirebbe un incentivo ad una formazione migliore per studenti ed istituzioni scolastiche/universitarie. Risposta B) Negativamente, perché creerebbe distinzioni basate su criteri opinabili e potrebbe pregiudicare chi non può accedere alla formazione ritenuta più qualificante. Risposta C) Altro. In questo caso, potete illustrare la vostra opinione e la relativa motivazione(max 500 caratteri).
La psicologia, da circa 100 anni, costruisce questionari del genere e, insieme alle altre scienze sociali, ha sviluppato una metodologia in grado di utilizzare tecniche multivariate per capire cosa si misura e se le nostre misurazioni sono significative o rappresentative della opinione del campione che vogliamo sondare. La ricerca internazionale, più americana che europea, in questi ambiti è inoltre molto avanzata.
Nei sondaggi o nei questionari le risposte “possibili” sono forse più importanti delle domande. Il cuore del sondaggio del Miur sono proprio 15 domande a risposta “ibrida”.
Gli analisti utilizzeranno poi le risposte per una descrizione statistico-matematica dei dati. Dovremmo, quindi, trasformare in scale di misurazione le alternative possibili. In genere nella ricerca si usano: risposte dicotomiche (no, si), risposte a scala Likert (quanto sei d’accordo con l’affermazione contenuta nella domanda?), risposte aperte (ognuno scrive liberamente ciò che intende rispondere). Le tre differenti possibilità di risposta consentiranno differenti tipologie di analisi dei dati (matrici di correlazione, analisi fattoriale o Content analysis).
Se andiamo ad analizzare le domande e le risposte del Ministero ci accorgiamo che le risposte alle differenti domande sono contemporaneamente chiuse e aperte, non seguono una scala né dicotomica, né likert, né totalmente aperta…insomma si nota mancanza di precisione nella formulazione delle domande e delle risposte (esistono metodi empirici per la costruzione dei questionari che dovrebbero essere espliciti ed intellegibili).
Non mi permetto di suggerire ai tecnici cosa avrebbero dovuto fare nella formulazione delle domande e delle risposte. Mi limito ad evidenziare due grossolane carenze metodologiche. 1 Le differenti risposte aperte e chiuse allo stesso tempo, la mancanza di graduazione delle stesse risposte produrranno una analisi dei dati opinabile; 2 Il campione a cui si somministra il questionario rappresenta solamente “i navigatori on line interessati all’argomento”. I risultati non saranno quindi generalizzabili a nessun altro campione di riferimento.
Sarebbe interessante se, prima di venire divulgati, i risultati e le analisi di questo questionario e di questa indagine fossero inviati per la pubblicazione ad una rivista internazionale di political science con un referaggio a doppio cieco.
In fondo si tratta della stessa prassi con cui si valuta la bontà della ricerca svolta da un qualsiasi ricercatore del mondo.
A mio parere, la domanda 11 e’ il fine del “sondaggio”, le altre domande sono il mezzo. Ovvero: le altre domande sono sostanzialmente pre-determinate, con la risposta contenuta nella domanda. Chiunque sia contrario, o anche dubbioso, sulla proposta di abolizione del valore legale, non puo’ che reagire con indignazione, ridere di una operazione cosi’ ovviamente scorretta, e rifiutarso di compilare il sondaggio, ma piuttosto boicottarlo. In questo modo, la quasi totalita’ delle persone che portano a termine il sondaggio sono favorevoli. E a questo punto entra in gioco la domanda 11, cioe’ la domanda “vera” ben nascosta tra le “patacche”. Le domande pre-determinate non sono spendibili mediaticamente, scompariranno alla chiusura del sondaggio; ma se il governo diffondera’ sui media che il 90% degli italiani ha risposto “Positivamente” alla domanda 11 (naturalmente senza menzionare le altre), rendera’ piu’ difficile ogni opposizione politica al suo progetto. Purtroppo sta succedendo esattamente questo, stiamo cadendo nella piu’ ingenua delle trappole: tutti i contrari stanno promuovendo un boicottaggio, ma il “sondaggio” va avanti (se e’ vero quello che si legge, sono sui 20000) con i soli favorevoli. Siamo davvero cosi’ furbi a boicottare?
A questo riguardo segnalo l’iniziativa della “Rete della Conoscenza”, che ha confezionato una propria “Guida al questionario”
http://issuu.com/retedellaconoscenza/docs/prontuariomiur
Si tratta di una iniziativa apprezzabile, che ritengo possa essere emulata da altre organizzazioni, in quanto è necessario evitare che il “Questionario” venga usato per peggiorare la comprensione delle basi educative dei titoli di studio, e per i soliti motivi ideologici dei soliti noti. Non intendo fare un “endorsement” al 100% (o anche parziale) delle specifiche scelte della Rete della Conoscenza, ma indicare il lavoro come riferimento.
La domanda numero 11 dovrebbe essere così formulata: “Come giudichereste un rafforzamento del valore legale del titolo di studio che comprenda anche una graduatoria del valore legale dei titoli nominalmente equivalenti rilasciati dalle diverse istituzioni?” Il buffo è che chi risponderebbe positivamente a questa domanda, e magari vorrebbe affidare la stesura della graduatoria ad una onnisciente autorità centrale (ANVUR?), ritiene di essere contrario al “valore legale” dei titoli di studio ed è anche capace di citare Luigi Einaudi. Einaudi, al contrario, voleva che il ragioniere potesse competere su un piede di parità con il dottore commercialista uscito dalla migliore università italiana. Dubito però che il Ministro Profumo sia tra i fautori di questo rafforzamento del valore legale. L’appunto da lui portato in Consiglio dei Ministri sembrava piuttosto a favore di una attenuazione del valore legale specifico, specialmente del valore legale della laurea magistrale non a ciclo unico.
Riporto qui di seguito l’appunto scritto portato il 26 gennaio in Consiglio dei Ministri da Profumo, concernente il valore legale dei titoli di studio. Ammetto che tra deleghe e criteri per un regolamento ex L 400, non sia perfettamente chiara l’intenzione del Ministro. Tuttavia non mi sembra che ci sia l’ipotesi di una graduatoria dei titoli di studio che ora hanno lo stesso valore nominale. Io sarei propenso a dar credito al Ministro di voler attenuare il valore legale della laurea e non di volerlo rafforzare attraverso una graduatoria dei titoli. Mi sembra che il Ministro voglia promuovere la concorrenza tra laureati di discipline diverse e tra laureati triennali e laureati magistrali, piuttosto che classificare i titoli sulla base dell’università che li rilascia.
26.1.2012 ore 18
Art. …
Titolo di laurea e accesso ai concorsi pubblici.
1. Al fine di garantire la piena autonomia delle università in coerenza con la raccomandazione della
Commissione europea 24 settembre 1998, n. 98/561/CE, di semplificare le regole per l’accesso
al mercato del lavoro nonché ai concorsi pubblici, e di favorire la valutazione delle competenze
effettivamente acquisite nel corso degli studi terziari, entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto sono adottati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nel comma 2. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) prevedere che i titoli universitari siano rilasciati da istituzioni, pubbliche o private, a tal fine
autorizzate a operare e periodicamente accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca ai sensi dei provvedimenti adottati in attuazione della delega di cui all’articolo 5,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, limitatamente ai corsi autorizzati
ed accreditati ai sensi e per gli effetti della predetta normativa. Al fine di evitare la produzione
di effetti decettivi, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria, scuola superiore e similari, anche in lingua straniera, possono essere usate soltanto
dalle predette istituzioni, a seguito delle procedure di autorizzazione e accreditamento
ministeriali. Nel sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
pubblicato l’elenco di dette istituzioni e dei corsi da esse istituiti che sono stati autorizzati ed
accreditati;
b) revisione organica, su base di reciprocità, della disciplina per il riconoscimento dei titoli di
laurea e laurea magistrale stranieri rilasciati da istituzioni legalmente riconosciute o accreditate
nel Paese di origine;
d) consentire l’accesso ai concorsi pubblici, ferma restando la normativa vigente in relazione alle
professioni per le quali sono richiesti, a livello europeo, la laurea magistrale a ciclo unico, o, a
livello nazionale, specifici requisiti curriculari, ai soggetti in possesso del diploma di laurea
nonché, ove necessario, di ulteriori specifiche esperienze professionali. Qualora sia richiesto
uno specifico e congruo numero di crediti formativi universitari in determinati ambiti
disciplinari, questi possono essere acquisiti anche in soprannumero rispetto ai percorsi ordinari
previsti per i corsi seguiti per il conseguimento del diploma di laurea ovvero di laurea
magistrale;
e) consentire l’accesso agli albi professionali, ferma restando la normativa vigente in relazione alle
professioni per le quali è richiesta, a livello europeo, la laurea magistrale a ciclo unico, ai
soggetti in possesso del diploma di laurea, nonché, ove necessario, di ulteriori specifiche
esperienze professionali;
f) rivedere gli automatismi legati al riconoscimento del punteggio di laurea nei concorsi pubblici
ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito
necessario per l’ammissione al concorso; e loro eventuale mantenimento subordinatamente al
completamento delle procedure di accreditamento di cui alla lettera a);
g) abrogare gli automatismi che consentono la progressione verticale di carriera, nel pubblico
impiego, a seguito del conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, fatta salva la piena
utilizzazione del titolo acquisito nelle eventuali prove concorsuali;
h) valorizzare il titolo di dottore di ricerca in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma
7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall’articolo 17, comma 111, della legge … 1997, n. 127;
i) prevedere una disciplina transitoria per regolare il passaggio al nuovo sistema in relazione alle
26.1.2012 ore 18
procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 1;
l) indicare in modo esplicito le norme abrogate.
3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati:
a) all’articolo 167 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: “in nome della Legge”;
c) l’articolo 10 della legge 30 novembre 1973;
d) l’articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
e) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
f) le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con le norme regolamentari di cui al
comma 1.
Ringrazio il Professore per questo servizio documentale, certamente interessante. Tuttavia il giudizio sulla improvvisazione del Governo rimane.
– non si capisce cosa si vorrebbe cambiare con il disposto della lettera (a): tutto ciò che afferma è già in vigore, e in partcolare sono già in corso di modifica le procedure di accreditamento e autorizzazione di nuove Università, ex l. 240. Nel sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esiste già la Banca dati dell’Offerta Formativa
http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur
Se il Ministro vuole migliorarne la consultabilità, lo faccia, senza ricorrere a nuove norme…
– al punto (b) cosa vuol dire “revisione organica, su base di reciprocità, della disciplina per il riconoscimento dei titoli […]”.
Abbiamo già una disciplina nazionale che si accorda con il principale Trattato internazionale che abbiamo firmato, la Convenzione di Lisbona del 1997
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ITA&CM=8&NT=165&DF=23/02/2011
Cosa vuol fare il Ministro, cambiare il Trattato??
– al punto (d) si vuole “consentire l’accesso ai concorsi pubblici […]”, ma francamente questa prescrizione mi appare ideologica e confusa: stiamo parlando di requisiti di ammissione a concorsi pubblici per particolari profili lavorativi, e quindi io vorrei che una eventualmente normativa si occupasse di definire tali requisiti in base alla mansione – mi sembra logico, no?
– simile situazione al punto (e), per “consentire l’accesso agli albi professionali, […]”: io vorrei capire perché e per quali professioni regolate si vorrebbe arretrare al livello di laurea il requisito necessario, non leggere questo discorso fumoso e ideologico in un decreto “semplificazioni”…
– circa gli “automatismi legati al riconoscimento del punteggio di laurea” nei concorsi, io vorrei intando leggere uno studio del Governo sull’utilizzo attuale di tali criteri, e chiedere sulla base di quale fantastica concezione del merito dovrebbe essere una Commissione d’esame a cassare o a emendare un voto di laurea in un certo modo. Perché? Sulla base di quali evidenze? Instaurando quali nuovi arbìtri e sopraffazioni?
– sulle “progressioni verticali di carriera, nel pubblico
impiego” io sono chiaramente a favore di una normativa meritocratica, ma vorrei evitare di gettare fango su chi vuole studiare per progredire nella carriera: da quando in qua, in quale Paese, si scoraggia l’acquisizione di nuove lauree o altri titoli di studio nel corso della vita? Il punto è sempre la serietà e il rigore nel conferimento dei titoli, ma questo è un *altro* punto, mi spiego?
– sul dottorato, similmente.
Insomma, non mi rassicura sulla competenza del Ministro, aver letto questo testo…
Io ho interpretato il punto d) della proposta come l’intenzione di rendere cogenti le prescrizioni di due circolari della funzione pubblica una del Ministro Bassanini e l’altra di un ministro del centrodestra, che stabiliscono che per i concorsi pubblici a ruoli non dirigenziali dovrebbe essere richiesta al massimo la laurea triennale. E’ anche prescritto dalle circolari che chi è entrato in un impiego pubblico sulla base della laurea triennale, dopo cinque anni di servizio può partecipare anche a concorsi per ruoli dirigenziali. Queste circolari sono state sempre ignorate dalla diverse amministrazioni che hanno bandito concorsi. Se queste regole fossero imposte da un regolamento ex lege 400, piuttosto che da circolari, non potrebbero essere ignorate perché i concorrenti in possesso della sola laurea triennale potrebbero ricorrere al TAR contro il bando. Rendere cogenti queste disposizioni contribuirebbe ad aumentare il numero dei laureati che non proseguono gli studi per conseguire la laurea magistrale, con effetti positivi sul sistema universitario. Ammetto che non è facile interpretare le intenzioni manifestate nell’appunto che ho riportato, e che, secondo le mie fonti è arrivato in Consiglio dei Ministri. Ma io vi ho letto anche l’intenzione di consentire l’accesso agli esami per entrare negli albi professionali “senior” a chi è iscritto ad un albo professionale “junior” da più di un certo numero di anni (in coerenza con le circolari della funzione pubblica). Vi ho letto anche l’intenzione di rendere meno rigida la connessione tra iscrizione agli albi e nome del titolo di studio. Ad esempio attualmente un laureato triennale in fisica in possesso della laurea magistrale in ingegneria nucleare non può essere ammesso all’albo degli ingegneri, una palese assurdità. La proposta che ho riportato sembrerebbe prevedere la regola generale che per l’accesso alle professioni e agli impieghi si debba guardare al contenuto dei titoli di studio e non al loro nome. Io penso che noi soffriamo per un eccesso di “albi professionali”, e di rigide corrispondenze tra titolo accademico e “professioni” ma data per scontata la difficoltà di eliminare gli albi professionali “in eccesso” (ad esempio quello dei chimici, quello dei geologi, quello degli ingegneri non edili, quello degli statistici, quello degli assistenti sociali ecc. ecc.) , mi sembrerebbe opportuno limitarne gli effetti sulla libera concorrenza dei laureati. Per questo, non mi dispiaceva l’appunto che è stato scartato dal Consiglio dei Ministri. Alla fin fine basterebbe rendere il nostro sistema di accesso alle professioni e agli impieghi per i quali è richiesta una formazione universitaria, coerente con le disposizioni della direttiva 36/2005 recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che riprende, per le professioni non esplicitamente regolate dalla direttiva stessa, il principio della direttiva 48/89 (D. Lgsl 115 del 27 gennaio 1992, mi sembra): chi, sulla base di una formazione post-secondaria almeno triennale può esercitare una professione o accedere ad un impiego nel suo paese può esercitare la stessa professione ed accedere agli stessi impieghi in tutti i paesi dell’Unione. Basterebbe in fondo dare ai laureati triennali italiani gli stessi diritti di accesso alle professioni ed impieghi che hanno i laureati triennali di altri paesi dell’Unione sulla base della citata direttiva.
[…] in un’analisi tecnica di questo questionario (altri lo hanno già fatto, come ad esempio https://www.roars.it/?p=6370), ma soffermarmi sul metodo. Il tema del valore legale del titolo di studio è un tema molto […]