Lo strano caso del Garante d’Ateneo attivato presso l’Universita’ Vanvitelli di Napoli che elabora, su istanza degli studenti, dei pareri legali di consulenza di parte per la difesa dell’amministrazione universitaria anziche’ degli atti amministrativi volti alla tutela del diritto allo studio di chi vi si rivolge.
Ha del peculiare la vicenda insorta tra l’Universita’ Vanvitelli di Napoli ed uno studente dottorando assegnatario di una borsa di studio finanziata dall’INPS.
Lo studente, nell’estate del 2022, si rivolgeva al Garante d’Ateneo, figura prevista dallo Statuto, per segnalare delle criticita’ in merito al tutoraggio formativo erogatogli, su tutti che l’Ateneo aveva mancato di assegnargli un tutor didattico per l’area disciplinare oggetto del suo progetto di ricerca di natura economico-giuridica.
Il Garante d’Ateneo, nella persona dell’avv. Paolo del Vecchio (consulente, in passato, dell’ex presidente della Regione Campania Stefano Caldoro), anziche’ esperire un’adeguata istruttoria in proposito al fine di assicurare il diritto allo studio, andava, invero, trasmettendo al Rettore un parere legale di parte, il quale parere era funzionale alla futura strategia legale difensiva dell’Ateneo rispetto alle contestazioni esposte e documentate dallo studente.
Ne discendeva, quindi, un contenzioso presso la sez. II del TAR Napoli (sent. n. 1735/2024) stante il diniego serbato dall’Ateneo a che lo studente ottenesse la copia del parere cosi’ formulato dal Garante e trasmesso poi al Rettore; ed i giudici campani, nel riconoscere le ragioni dello studente, difeso dagli avv. Martina Sorco, Ilario Taddei, e Mario Gaggioli del foro di Perugia, condannavano senza mezzi termini l’operato dell’Ateneo.
Piu’ nello specifico, venivano affermati in sentenza i principi esposti qui appresso: “… In data 04/09/2023 (prot. n. 13959), il ricorrente ha notificato all’Ateneo istanza di accesso, al fine di ottenere copia del parere trasmesso dal Garante di Ateneo al Rettore. Il Garante d’Ateneo con provvedimento n. 58 del 15.09.2023, impugnato nel presente giudizio, ha negato l’accesso agli atti, per due ordini di ragioni: perché si tratterebbe di un atto amministrativo per il quale il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza e all’anonimato circa l’identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate e inoltre perché il parere era stato espresso al fine di definire una strategia insorta in un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio. Entrambe le ragioni poste a sostegno dell’impugnato diniego non sono condivisibili {…} Va in primo luogo chiarito che la stessa università ha riferito che “il Garante di Ateneo è un organo previsto dallo Statuto di Ateneo (art. 35) che intervieneper la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di Organi, Strutture, Uffici o singoli componenti. Si tratta, in sostanza, di un difensore dei principi di imparzialità,trasparenza e correttezza delle attività realizzate all’interno dell’Università …” {…} Appare dunque evidente che i pareri del Garante sono veri e propri atti amministrativi, essendo il garante incardinato nella organizzazione dell’Università non sono dunque assolutamente riconducibili ai pareri legali di un consulente legale o di un avvocato di parte. Non si verte pertanto, nel caso in esame, nella medesima fattispecie in cui si è pronunciato tra i tanti il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 31/05/2023, n. 9249, in cui è stato affermato che l’ostensione è legittimamente negata quando il parere richiesto sia stato acquisito in rapporto ad una lite già in atto o a una fase evidentemente precontenziosa o a lite potenziale, al fine di definire la futura strategia difensiva dell’amministrazione {…} Peraltro, nel caso di specie, il parere è stato adottato a seguito di istanza di parte ricorrente, proprio al fine di risolvere una problematica dallo stesso evidenziata, e non su istanza della amministrazione al fine di ottenere consigli in ordine ad un possibile contenzioso. Ininfluente pertanto deve ritenersi la circostanza che in detto parere il Garante abbia ritenuto di poter esporre delle “strategie” relative al contenzioso che stava per avviarsi tra l’Università e il ricorrente, tale non essendo la sua funzione …”.
Si tratta, a ben guardare, di una delle prime pronunce giudiziarie emesse in merito alla cd. figura del Garante d’Ateneo, figura questa si’ istituita in molti atenei italiani ma non per questo prevista e disciplinata da alcuna norma di rango statale. Ecco, allora, che il suo operato, a fronte anche di questo vulnus, puo’ rivelarsi un vero e proprio specchietto per le allodole per gli studenti che vi si rivolgono, e questo e’ bene che non lo si sottaccia.

