Il giorno 7 novembre, a sorpresa, l’Anvur ha pubblicato, sul suo sito web, l’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12 – Scienze giuridiche.

Si tratta di una sorpresa, perché l’apposito Gruppo di lavoro incaricato dalla stessa Anvur della redazione della lista delle riviste scientifiche nonché della lista di riviste scientifiche di classe A – e composto da giuristi dell’area 12 – aveva accertato (il 27 settembre 2012) l’impossibilità di giungere ad una redazione della lista delle riviste di eccellenza conforme ai parametri fissati nel regolamento ministeriale in materia (d.m. n. 76/2012).

In buona sostanza, il Gruppo di lavoro ha redatto una lista delle riviste in classe A, ma al tempo stesso, ne ha riconosciuto il carattere incerto e traballante sul piano strettamente normativo.

Infatti, nella relazione del citato Gruppo di lavoro, si afferma: “l’elenco delle riviste da collocare nella classe A non sia – invece – sufficientemente affidabile alla luce degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriali. Quegli indicatori fanno riferimento al rigore delle procedure di revisione, al giudizio della comunità scientifica e alla diffusione delle riviste. Poiché i due presupposti non si sono realizzati appieno e, per il terzo, l’istruttoria deve essere completata, l’elenco delle riviste da includere nella prima delle tre classi di merito costituisce tuttora un documento di lavoro, da completare. Esso non è idoneo, pertanto, a produrre gli effetti previsti dal regolamento”.  Sicché, “per questo motivo, come notato, è da ritenere che il Consiglio Direttivo (dell’Anvur) debba prendere in seria considerazione la possibilità di segnalare al MIUR la difficoltà di definire il terzo degli indicatori non bibliometrici, in sede di prima applicazione del regolamento”.

Lo stesso Gruppo di lavoro era pure consapevole che la decisione finale fosse di competenza dell’Anvur e di conseguenza affermava che “spetta al Consiglio Direttivo, altresì, valutare una diversa opzione, vale a dire se sia opportuno pervenire comunque alla definizione e alla pubblicazione dell’elenco delle riviste appartenenti alla classe A e alla indicazione della relativa mediana al solo e  limitato fine di fornire ulteriori (ma non vincolanti) elementi di giudizio alle commissioni cui spetta attribuire l’abilitazione scientifica”.  Come si vede, le parole del Gruppo di lavoro erano contrassegnate da un’estrema prudenza.

Così, l’Anvur ha scelto la strada di definire l’elenco delle riviste appartenenti alla classe A e quindi di porre in essere il primo passo per il calcolo della cosiddetta “terza mediana” ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale.  Pare che questa scelta, a pochi giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda per i candidati all’abilitazione, sia dovuta al fatto che siano pendenti ricorsi da parte di candidati commissari esclusi dalla lista dei sorteggiabili. La candidatura di questi è stata valutata solo in relazione al superamento della “prima” o della “seconda” mediana, ma non in base alla “terza”, perché appunto mancante. Così, i candidati commissari esclusi lamentano che l’assenza della “terza” mediana li avrebbe danneggiati.

Tuttavia, l’apparizione della lista delle riviste di eccellenza e l’imminente (?) varo della “terza mediana” ripropone inalterati i forti argomenti contenuti nel ricorso, presentato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, avverso l’allegato B del d.m. 76/2012 che descrive gli “indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano”.

Non è il caso di ripetere nel dettaglio le ragioni per cui la tecnica di costruzione della “terza mediana”, descritta nel d.m. 76/2012, produce, nell’area delle Scienze giuridiche, un “indicatore di attività scientifica” del tutto illegittimo, perché disancorato da dati oggettivi ed estrinseci e soprattutto in grado di avere un’improvvida efficacia retroattiva, tale da violare il principio del legittimo affidamento. A questo proposito basti richiamare le condivisibili osservazioni svolte dal prof. Valerio Onida, presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti[1].

Non è nemmeno questo il luogo per rievocare la predominante letteratura nazionale ed internazionale che contesta l’affidabilità, e rimarca la pericolosità, dell’utilizzazione delle liste di riviste per la valutazione della ricerca individuale[2]. A questo proposito, va ricordato che, in Italia, s’è svolta un’esperienza di elaborazione di un rating delle riviste giuridiche nell’ambito della recente VQR 2004-2010, ma senza alcun effetto vincolante ai fini valutativi. E difatti, proprio per dipanare ogni dubbio, il Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’area 12 (che coordina l’esercizio di valutazione), l’11 giugno 2012, ha diffuso un avviso secondo cui “ad esito della consultazione pubblica, condotta per verificare il lavoro fin qui svolto, alla luce delle osservazioni e delle proposte formulate dalla comunità scientifica, il Gruppo di Esperti della Valutazione per l’area giuridica ribadisce che la classificazione delle riviste finora condotta per la VQR 2004-2010, per la novità dello strumento e dei criteri e parametri utilizzati, ha valore esclusivamente indicativo, sperimentale e provvisorio. Pertanto, le indicazioni esternate nel documento di lavoro, del quale viene pubblicata una versione emendata da alcuni errori materiali, non hanno alcun effetto vincolante ai fini della valutazione dei singoli lavori scientifici: essa verterà, infatti, sul rispettivo merito qualitativo e verrà svolta con il metodo della peer review”.

Ciò che qui si vuole sottolineare è l’assoluta nebulosità del percorso prescelto dall’Anvur per giungere alla pubblicazione delle liste delle riviste di eccellenza per l’area 12.

Il citato Gruppo di lavoro, nella parte iniziale della sua relazione, aveva, diplomaticamente, osservato che “non vi sono ragioni per escludere che gli indicatori stabiliti nel regolamento ministeriale, incluso quello che fa riferimento alle sole riviste classificate nella prima delle tre classi di merito, possano essere utilizzati anche nell’area giuridica”. Ma subito dopo precisava che “tuttavia, non solo è difficile che l’accurata istruttoria che quegli indicatori richiedono possa essere completata nei ristretti termini previsti dai decreti con i quali sono state avviate le procedure per l’abilitazione scientifica, ma, se anche quel  presupposto o si realizzasse, resterebbero invariati altri due elementi di tipo ostativo, ossia la circostanza che pochissime riviste giuridiche italiane, nel periodo considerato, si sono avvalse in modo sistematico di procedure di revisione dei contributi riconducibili al modello della peer review e – almeno nel breve periodo – il dissenso manifestato dalla maggior parte delle società scientifiche nei confronti di forme di rating delle riviste alle quali siano riconnessi effetti di tipo vincolante”.

Sono questi  i motivi che hanno indotto il Gruppo di lavoro a ritenere inaffidabile, come s’è già accennato, la lista delle riviste in classe A pur da esso predisposta, e ciò spiega, probabilmente, la mancata divulgazione della stessa lista.

Ciononostante, come s’è detto, l’Anvur ha reso pubblico, qualche giorno fa, l’elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l’area 12.  Ci si potrebbe chiedere come sia stato possibile completare in così breve tempo l’istruttoria ritenuta necessaria dal Gruppo di lavoro nella sua relazione del 27 settembre 2012. E ci si potrebbe chiedere chi materialmente abbia redatto il suddetto elenco e con quali criteri.

In effetti, nel documento di accompagnamento delle mediane dei settori non bibliometrici, pubblicato dall’Anvur (il 27 agosto 2012), si legge che l’assenza della “terza” mediata è dovuta “alla mancata formulazione di una proposta di classificazione da parte dei componenti dell’area 12 del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, che fosse condivisa dagli esperti della valutazione della ricerca (GEV), dalle società scientifiche del settore e dal Gruppo stesso”. E si aggiunge che “l’Anvur sta ancora lavorando alla classificazione utilizzando altre fonti di informazioni previste dal RM” (e cioè il d.m. n. 76/2012) “nella prospettiva che le commissioni di concorso dell’area 12 possano farne uso”. Il punto alquanto discutibile di quest’ultima affermazione è che non sembra che il d.m. n. 76/2012 consenta l’uso di “altre fonti di informazione” diverse da quelle già ritenute non del tutto applicabili dal Gruppo di lavoro.

Beninteso, nell’elenco in esame, per quanto concerne il settore IUS/07 (Diritto del lavoro), sono presenti solo nove riviste rispetto alle tredici ufficialmente segnalate dal Consiglio Direttivo della società scientifica dei giuslavoristi (AIDLASS) all’Anvur.  E, in particolare, le nove riviste in classe A sono le stesse già nella fascia A del rating  delle riviste giuridiche elaborato nell’ambito della VQR. E ciò nonostante la stessa società scientifica dei giuslavoristi avesse dato indicazioni di segno diverso.

E’ noto che la classificazione delle riviste giuridiche in fasce di merito, nel contesto della VQR, ha sollevato accese discussioni, anche con risvolti giudiziari, a causa del fatto che essa s’è basata soprattutto su criteri di tipo soggettivo e reputazionale e non su parametri oggettivi. Ma proprio per questo motivo s’è chiaramente precisato che essa non produce alcun effetto vincolante ai fini della valutazione dei prodotti presentati; e che quest’ultima sarà svolta con il solo metodo della peer review. Anche se va accennato che la medesima classificazione ha comunque prodotto qualche effetto distorsivo, perché ha sicuramente condizionato la scelta dei valutati tra i prodotti da inviare indipendentemente dalla loro effettiva qualità.

Invece, nel caso in esame, s’è in presenza di una classificazione delle riviste giuridiche che potrebbe produrre un effetto vincolante se si accogliesse la tesi secondo cui il superamento di almeno una delle tre mediane rappresenti una delle condizioni per ottenere l’abilitazione. Non è escluso che vi siano candidati, che non superano le prime due mediane, ma potenzialmente avvantaggiati dalla circostanza di avere qualche pubblicazione nelle riviste di classe A. Costoro godrebbero di un vantaggio preferenziale rispetto a chi si trovi al limite inferiore della prima o della seconda mediana, ma abbia meno articoli in riviste di classe A. Si ricordi che le prime due mediane hanno carattere quantitativo, ma la loro soglia è più elevata rispetto alla “terza” mediana (che è pure di natura quantitativa, ma) che è sicuramente più bassa. In effetti, la “prima” mediana è data dal numero dei libri: e la produzione di tale genere letterario richiede un notevole lasso di tempo. La “seconda” mediana è calcolata sul totale degli articoli in qualunque rivista scientifica e degli articoli nei libri giuridici. Mentre la “terza” ha una base di riferimento circoscritta ai soli articoli pubblicati nelle riviste di  classe A.

Ovviamente tale ragionamento si collega a quello più ampio che contesta in radice la scelta dell’Anvur di utilizzare il criterio della mediana come indicatore di attività scientifica; scelta che non trova precedenti nelle esperienze internazionali e che è stata in concreto attuata, com’è noto, con metodi e risultati paradossali e illogici[3].

Per stemperare tale problema, l’unica soluzione è quella suggerita da più parti – e rintracciabile nelle dichiarazioni dei componenti dell’Anvur, del Ministro e, da ultimo, dello stesso Gruppo di lavoro – di considerare il superamento di una delle tre mediane come un ulteriore, ma non vincolante, elemento di giudizio delle commissioni cui spetta di attribuire l’abilitazione scientifica.

Altro profilo che va qui sottolineato è che l’eventuale apparizione della “terza” mediana dovrebbe portare ad una totale riapertura dei termini per la presentazione della candidatura a commissario. Se ciò non accadesse, chi non ha presentato la domanda o l’ha ritirata, perché non superava una delle prime due mediane, avrebbe il legittimo interesse a presentare ricorso.

Su un piano più generale, è da censurare il comportamento dell’Anvur – che di fatto è un organo politico – che, nella redazione dell’elenco delle riviste di classe A, non ha recepito le indicazioni della società scientifica dei giuslavoristi. A lungo si potrebbe discutere sul ruolo delle comunità scientifiche e sull’esigenza di fissare criteri adeguati per la valutazione della ricerca scientifica.  A questo riguardo, le comunità dell’area 12 hanno avviato da tempo una riflessione comune che però stenta a trovare una pacata e leale interlocuzione presso la politica e la stessa Anvur. Ci sarà modo di ritornare, in termini più dettagliati, su tali questioni.

Ma, in conclusione, sia consentito ribadire il principio che solo la “Repubblica della scienza” e quindi la comunità scientifica, con tutte le loro inevitabili contraddizioni, sono in grado di riconoscere ciò che è scienza e scientifico. Se la politica, o chi per lei, pretende di svolgere questo ruolo, considerato il tempo presente, si potrebbe arrivare ad attivare il settore scientifico-disciplinare di materie come “Tecniche e modalità di partecipazione al Grande Fratello e all’Isola dei famosi” oppure “Come fare carriera politica con il proprio corpo” e così via all’infinito.

 

 

 

 

 

 



[1] Cfr. Onida, Abilitazioni, il giusto ricorso sul ranking scientifico, in Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2012, n. 233, p. 14.

[2]  Cfr. Banfi, Aspetti critici dell’uso di rankings di riviste nelle scienze umane, in Roars, 24 febbraio 2012, e ivi ampia bibliografia

[3] Cfr. Banfi – De Nicolao, A che punto sono le abilitazioni nazionali?, in Roars, 31 ottobre 2012; e De Nicolao, Mediane truccate?, ivi, 3 settembre 2012.

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47 Commenti

  1. Domanda ingenua: qualcuno sa se il commissario straniero deve semplicemente essere incardinato in una università estera (ed essere, magari, italianissimo) o deve anche avere la cittadinanza del paese estero OCSE?
    Grazie a tutte e tutti per il vostro lavoro.
    Alfio

  2. Scrive Alberto Petrucciani “Il superamento di almeno 1 mediana, per i settori non bibliometrici, non è una condizione strettamente necessaria, ma solo un limite minimo orientativo, da cui la Commissione può derogare, eccezionalmente, se fornisce una solida motivazione del perché”.

    Confermo, ero presente anche io alla riunione del 9 per l’Area 11 (ma non solo Area 11 in effetti: era presente anche il presidente Gev di Area 12). In linea di principio, si è ribadito, c’è la possibilità di derogare se si fornisce una motivazione (dichiarata in anticipo e – su questo non c’è ombra di dubbio – non tarata sul singolo caso “eccezionale”). Ma a gran voce si è levata anche la richiesta di “rigore”: un rigore stile ANVUR lì ampiamente condiviso. Autorevoli accademici incalzavano l’Agenzia con domande spietate, del tipo: “Ma quanto sotto possiamo ammetterli?”. Il fatto è che le mediane ci sono e dunque anche prenderne le distanze implica una notevole esposizione in prima persona. Chi pubblicamente si prenderà questo carico? Gli spietati interlocutori dell’Anvur dell’altro giorno non parevano avere il physique du rôle (“Un poco… e un po’ di più no?” chiedevano).

    E’ vero, i motivi per dubitare della correttezza di una valutazione basata sulle soglie di sbarramento preliminari ANVUR sono presenti già da adesso, anzi, da molto tempo; e però a tutt’oggi non si sono sentite pubbliche dichiarazioni di una volontà di derogare. Anche chi si è espresso contro le mediane (e a questo proposito voglio richiamare un Documento Unitario delle Consulte e delle associazioni delle Aree 10 e 11 dell’estate 2011, accessibile tra l’altro qui: … poi dev’essere successo qualcosa: in particolare intorno all’ 11 ottobre 2011, data di un incontro tra i rappresentanti delle società e i vertici ANVUR, dopo il quale è come se quel documento non ci fosse mai stato: si è trovato un accordo e la mediana sembra diventata un buon un criterio, forse un po’ rigido, ma nell’insieme un buon criterio, ANVUR avrà squadernato argomentazioni davvero stringenti tra agosto e ottobre dello scorso anno), anche chi si è espresso contro le mediane non ne farà a meno al più non saranno assunte rigidamente, ci si lascerà qualche via di fuga… Ma tutto resterà assai nebuloso e non credo proprio che ci saranno commissioni che perderanno tempo a motivare dettagliatamente e scientificamente le ragioni della deroga. Alla fine, diciamo la verità, le mediane sono una salvezza per molti, tolgono molte responsabilità.

    Non a caso, il presidente Gev 11 – che proprio all’inizio della riunione ha invitato tutti al massimo rigore, ovvero ad assumere le mediane come condizione necessaria ma non sufficiente – rassicurava come segue sull’altra grande preoccupazione, quella sui tempi strettissimi: trattandosi di una abilitazione e non di un concorso, diceva testualmente, non occorre leggere proprio tutto; basta farsi un’idea, un profilo generale dei candidati…

    La cosa che mi ha lasciato davvero di sasso è stata la richiesta pressoché unanime da parte dei rappresentanti delle Società di avere ulteriori regole scritte, linee direttive, vademecum. “Non ci lasciate soli!” era la supplica. E’ toccato ad ANVUR ricordare che la commissione è sovrana per legge e un intervento in tal senso da parte loro sarebbe stato incostituzionale, oltreché del tutto improprio. Per rassicurare i docenti smarriti (mediane, indicatori, classi, liste non possono bastare: come non sentirsi spersi in questa vertigine di libertà?), si è detto, potrebbe intervenire il MIUR con delle linee guida.

    Si vede che ne hanno bisogno: mica li si può lasciare da soli a giudicare la qualità scientifica di uno studioso – sono solo dei professori universitari, dopo tutto.

    • Confermo in pieno le informazioni di Valeria Pinto.
      Gli ordinari dei settori umanistici hanno combattuto per circa un anno a partire da luglio 2011 il criterio delle mediane. Alcuni settori lo hanno fatto con un certo ardore e adducendo forti motivazioni, cosa del resto non difficile, trattandosi di un criterio, almeno per le discipline umanistiche, privo di significativa indicatività e culturalmente volgare, anche perché in futuro, se confermato dal prossimo governo, indurrà alla volgarità di sfornare brevi libretti e brevi o brevissimi saggetti tanto per far numero, in attesa che ogni 2 anni esca la nuova mediana con cui confrontare (forse) con successo la quantità delle proprie pubblicazioni nel frattempo accumulate. Ma ormai anche i settori umanistici (tranne, forse, Filosofia teoretica) si sono arresi ad applicare il criterio delle mediane come tassativo, cioè si sono inchinati al new power degli anvuriani, voluto dalla Gelmini, ovvero da B. (e di fatto ratificato da Profumo tramite la sua peculiare strategia del non intervento assoluto), ESPRESSAMENTE PER CASTIGARE E UMILIARE I COSIDDETTI BARONI.
      Escludo che Profumo, campione d’immobilismo, prolunghi di un solo giorno il tempo a disposizione dei commissari. Quindi anche le commissioni ben intenzionate non avranno tempo per leggere e lavorare anche solo decentemente, e TUTTE SI LIMITERANNO AD ASSEGNARE MECCANICAMENTE L’ABILITAZIONE SOLO A TUTTI I SUPERANTI LA MEDIANA (tranne forse che a quelli fra loro per qualche motivo particolarmente invisi ad almeno due commissari).
      Si compirà in pieno il volere di B. (peccato che di questi tempi non abbia l’umore giusto per godersi la succulenta soddisfazione): subiranno una cocente umiliazione tutti i “baroni”, e in particolare quelli che finiranno in commissione. Infatti, il ruolo, le competenze e la capacità di giudicare degli ordinari in commissione saranno talmente onorati che si avvererà proprio lo scenario che si intravvide da quando gli anvuriani fucinarono la genialata delle mediane: al posto dei 5 commissari ci potrebbero essere altrettante calcolatrici, o meglio una sola capace di calcolare impeccabilmente i tre indicatori/i tre numeracci di ogni candidato e di segnalare chi ha superato la mediana e chi no.
      A dire il vero, Fantoni ha dato al Cun la grande notizia che sarà il Cineca, quindi pur sempre degli umani, a calcolare i numeracci di ogni candidato, per poi trasmetterli ai commissari. A questi resterà forse solo il ruolo tanto prestigioso e creativo di constatare, preso atto dei tre numeracci di ogni candidato, quali candidati superano la mediana e quali no. Procedura all’insegna del massimo squallore. Ai superanti la mediana resta solo da sperare che i cinechiani commettano il minore numero possibile di errori di calcolo; ai non superanti la mediana che ne commettano il maggiore numero possibile

  3. Continuo a dire con semplicita’, se le commissioni si limitano a non giudicare chi non supera la mediana, corrono il rischio di mille ricorsi. Se danno labilitazione solo perche’ il candidato supera una mediana, corrono il rischio di altri ricorsi.

  4. Scusate, ma non capisco perche’ Eugenio Di Rienzo (di cui ho studiato con piacere alcuni libri vent’anni fa) voglia polemizzare per forza con me. Se gli interessa, gli mando l’elenco degli associati del mio settore con vicino l’elenco dei loro libri e articoli che ho gia’ letto, cosi’ possiamo calcolare quanto e’, in questo caso, “un bel po’”.
    A parte gli scherzi:
    – riguardo al leggere le pubblicazioni, nelle norme c’e’ scritto ben chiaro e piu’ di una volta che si deve valutare l'”originalita’” dei lavori, il che presuppone una certa conoscenza della letteratura precedente e altrui (se c’e’ qui un filosofo, potrebbe spiegarlo meglio di me),
    – riguardo alle mediane, e’ evidente (ed e’ stato detto anche in varie altre sedi) che non gli si puo’ dare un valore determinante, sia perche’ lo dicono le norme, sia per vari altri motivi, p.es.:
    – che il giudizio e’ riferito all’intera produzione, anche anteriore al 2002 (e le pubbl. anteriori al 2002 si possono presentare), a cui si ferma il calcolo delle mediane,
    – che libri di alta qualita’ scientifica sono pubblicati senza ISBN (p.es. da parecchie Accademie),
    – che gli articoli contati per le mediane possono essere ripetitivi e di scarso peso (vengono contate, per le mediane, anche le Prefazioni, mentre non viene contato un saggio in un volume privo di ISBN),
    – che libri con ISBN possono essere opuscoli (se e’ per questo, ho anche un po’ di dischi e film con ISBN), o manuali puramente didattici o compilativi, ecc.
    Si aggiunge, naturalmente, lo scarso valore della terza mediana per i ben noti dubbi sulla scelta della riviste di classe A.
    Insomma, ogni commissione si prendera’, come al solito, le sue responsabilita’, dovendo comunque stare attenta a quello che scrive.
    (Per chi fosse interessato, segnalo un’interessante sentenza recente del Consiglio di Stato, che parla anche di impact factor – non molto centratamente – e di ISBN:
    http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109173/Provvedimenti/201203276_11.XML)

  5. C’ero anch’io. Ed è giusto osservare che non si può dire che nel corso dell’incontro ANVUR si sia arrogata “il diritto di dare indicazioni su quanti dovrebbero essere gli abilitati, sembrerebbe il 25-30% dei candidati”. ANVUR però lo ha *auspicato*, questo sì; e quella percentuale io l’ho sentita; come pure ANVUR ha auspicato – per voce del suo Presidente – che prima o poi anche l’operato delle commissioni possa essere valutato. Qui, sull’auspicio di una valutazione delle commissioni che valutano, il pubblico partecipante ha osato vociare (addirittura! “io credo proprio che dobbiamo un po’ allenarlo questo paese, dobbiamo usare un po’ il bastone…” come ha detto l’Immobile), sicché qualcuno, mi pare il vicepresidente Bonaccorsi, è intervenuto a dare la corretta interpretazione dell’affermazione del Presidente, evidentemente fraintesa: una battuta… Anche, si faceva presente come in effetti sia già prevista una sorta di valutazione sul reclutamento, non però propriamente una valutazione delle commissioni ma una valutazione delle sedi anche in relazione al reclutamento. Pioletti non era presente, dunque forse è comprensibile che queste sfumature siano sfuggite nella trasmissione della notizia, si sa come succede. Io ero lì e ovviamente non ho preso sul serio nemmeno per un istante il Presidente, mi è sembrata giusto una battuta in carattere, ma è possibile che altri lo abbiano preso sul serio, capita anche questo. D’altronde Graziosi ha ragione, c’era sostanzialmente un clima di condivisione.

    • Chiedo scusa, ho sbagliato: questo commento doveva essere inserito in un’altra discussione (“Uno sceriffo per le abilitazioni”). Lo ripropongo lì ma non so come cancellarlo di qui.

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