La regola secondo cui i docenti universitari debbono presentare tre “prodotti” ottenuti nel settennio di riferimento, mentre i ricercatori degli enti pubblici debbono presentarne sei, appare inaccettabile e discriminatoria per quest’ultimi. Se i docenti dedicano parte del proprio tempo alla didattica, i ricercatori degli enti pubblici svolgono tutta una serie di attività previste dalla loro missione istituzionale (didattica, trasferimento delle conoscenze, svolgimento di servizi tecnici, consulenze, organizzazione di grandi progetti, ecc.) per cui il numero dovrebbe essere uguale per tutti.
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Il numero di sei può essere del tutto legittimo in alcuni settori scientifici mentre in altri, per esempio nelle scienze umane e sociali, può risultare troppo elevato. Va ricordato che, nel caso in cui un ricercatore esibisce meno di sei “prodotti”, l’istituzione valutata (ricordiamo che vengono valutate le istituzioni, non direttamente gli individui) riceve un punteggio negativo e quindi viene penalizzata.
(Giorgio Sirilli, al difficile valutazione della ricerca del CNR)