Alcune brevi impressioni relative al “regolamento per l’utilizzo dei testi delle pubblicazioni” da qualche giorno disponibile sul sito dell’Anvur e accompagnato da una lettera del coordinatore VQR Sergio Benedetto.
Il regolamento non fa semplicemente riferimento al diritto d’autore (di per sé irrinunciabile e relativo alla paternità dell’opera), ma più in generale al diritto “di concedere in licenza gli usi qui regolati sull’opera”.
Come tutti sanno, il diritto allo sfruttamento anche economico dell’opera è solitamente (anzi direi sempre) ceduto all’editore, per cui il linea di principio l’autore, senza una preventiva autorizzazione dello stesso editore, non ha le facoltà previste dal regolamento.
Occorrerebbe, tuttavia, verificare di volta in volta cosa prevede in realtà il contratto di edizione relativo alla singola opera: non è infatti escluso che il contratto di edizione faccia riferimento soltanto allo sfruttamento economico dell’opera, consentendo, quindi, all’autore di fare uso dell’opera per finalità analoghe a quelle dell’Anvur; l’uso dell’opera da parte dell’Anvur è del resto limitato esclusivamente alla valutazione della stessa.
Tuttavia, altro punto delicato è la richiesta dell’Anvur di una manleva da parte dell’autore/fornitore contro ogni “responsabilità nei confronti di terzi che reclamassero diritti sull’opera”.
Il problema, mi pare, si pone anche qualora l’autore fosse, in ipotesi, autorizzato, in generale o su specifica richiesta all’editore, all’invio della copia elettronica del lavoro all’Anvur.
Il regolamento prevede, infatti, che l’accesso all’opera sia consentito ai valutatori. Al di là di eventuali accessi non consentiti – che superino i sistemi di sicurezza delle informazioni e che, mi sembra, sarebbero comunque sotto la responsabilità dell’Anvur – mi pare che, almeno in teoria, si ponga un problema qualora l’opera in formato elettronico finisca per circolare su iniziativa o per colpe degli stessi valutatori.
In tal caso, non mi pare esclusa non solo una possibile responsabilità dell’autore/fornitore verso l’editore, ma anche verso l’Anvur, per effetto della manleva prestata, qualora l’editore si attivi anche nei confronti dell’Anvur.
Credo, quindi, che nella richiesta di autorizzazione all’editore per l’utilizzo dell’opera ai fini dell’Anvur, questo punto dovrebbe essere espressamente preso in considerazione.
Anche qualora si configuri una responsabilità dell’autore, sia verso l’editore che verso l’Anvur, rimarrebbe il tema del relativo danno, che pare però difficile da determinare nel quantum, salvo che il contratto di edizione preveda espressamente delle penali. In linea di massima, quindi, il problema potrebbe non porsi.
In sintesi, nella stragrande maggioranza dei casi ogni autore dovrà richiedere e ottenere un’autorizzazione dall’editore, che sollevi preferibilmente l’autore/fornitore da ogni responsabilità per violazione dei diritti d’uso dell’opera dell’editore da parte dell’Anvur o dei valutatori: sono ipotesi remote, ma non vedo perché l’autore debba farsi carico di tale rischio e non sia invece l’Anvur a manlevare l’autore/fornitore da ogni possibile responsabilità connessa alla violazione del diritto d’uso dell’opera inviata per le necessarie valutazioni.
Non resterei nella logica dell’attuale Regolamento.Il problema non è (solo) chi ha la responsabilità sugli usi eventuali, ma quale impatto avrà il meccanismo di richiesta di autorizzazione sulla procedura di scelta e selezione dei lavori.
La situazione è molto variegata.
Abbiamo editori italiani ed editori stranieri.
In Italia una parte degli autori (piccola) faranno riferimento all’accordo ANVUR AIE, gli altri dovranno invece contattare direttamente gli editori che forse risponderanno e forse no.Forse risponderanno di sì o forse si faranno pagare.
Per quanto riguarda gli articoli alcuni editori chiedono la sottoscrizione di un contratto, altri no. Tuttavia anche in questo secondo caso difficilmente potrà essere usata la versione pubblicata.
Per gli editori stranieri alcuni contratti consortili prevedono l’utilizzo dei file a scopi di ricerca o per finalità accademiche, sui libri invece potrebbero esserci grossi problemi.
Cosa dovrebbero fare allora gli autori? rinunciare a presentare il proprio lavoro? Chiedere la possibilità dell’invio della copia cartacea?
Nella VQR 2004-2008 in una delle FAQ veniva detto esplicitamente che era accettata la cosiddetta versione post-print dei lavori, vale a dire la versione dell’autore già contenente tutte le correzioni e i suggerimenti dei referee, ma senza il layout editoriale che è proprietario.
Questa versione è più facilmente disponibile agli autori e forse prevederne l’utilizzo potrebbe facilitare il lavoro di tutti.