Il contratto collettivo nazionale che regola il lavoro in scuole, università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, circa 1,2 milioni di persone, si rinnova in due tempi. La parte economica è stata firmata il 1° luglio 2026. La parte normativa, che detta le regole del rapporto di lavoro, è ancora in discussione all’ARAN, l’Agenzia che negozia i contratti per conto delle amministrazioni pubbliche. La bozza presentata il 22 luglio contiene per la prima volta tre articoli sull’intelligenza artificiale. Il testo, diffuso da un’organizzazione sindacale, è consultabile online.
Il contributo legge quegli articoli alla luce dei contratti pubblici che disciplinano già l’IA: Funzioni Centrali (ministeri ed enti nazionali), Funzioni Locali (regioni e comuni) e Sanità. Tutti prevedono che l’amministrazione informi prima di introdurre sistemi di IA che incidono sul lavoro, e vietano di affidare a un algoritmo decisioni sui dipendenti senza un intervento umano. La tutela ha però due punti deboli: il confronto sugli effetti dell’IA può chiudersi dopo sessanta giorni con la decisione dell’amministrazione, e la sede paritetica che dovrebbe vigilare non sempre esiste dove l’IA si usa.
La bozza della ricerca ha già imparato qualcosa. Sull’informazione sceglie la formula più ampia, estesa ai criteri di funzionamento di tutti i sistemi che incidono sul rapporto di lavoro. Inoltre porta per la prima volta la libertà di insegnamento e di ricerca tra le materie da negoziare. Resta da scrivere la parte procedurale, che decide se questi principi saranno esigibili. Il contributo indica cinque punti da verificare al tavolo, tutti a costo zero.
A che punto è la trattativa
La parte normativa del contratto, cioè le regole del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, è ancora in discussione all’ARAN. Dopo le riunioni di maggio, giugno e luglio, il confronto è ripreso a settembre con i tavoli tecnici e, a fine mese, con un nuovo incontro. La bozza del 22 luglio dedica all’intelligenza artificiale tre articoli (artt. 17-19), che riprendono lo schema dei contratti già firmati e lo adattano al comparto.
C’è poi un vincolo. Secondo i resoconti sindacali della riunione del 26 maggio, il Presidente dell’ARAN ha ricordato che per la parte normativa non ci sono risorse, perché l’intero aumento è andato nella retribuzione di base. Le novità non potranno costare, ma per l’intelligenza artificiale il limite pesa meno di quanto sembri.
Cosa insegnano i contratti già firmati
Nella tornata 2025-2027 un titolo sull’IA è già entrato in tre contratti di comparto. Quello delle Funzioni Centrali, che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, è definitivo dal 6 agosto. Quelli delle Funzioni Locali, per regioni e comuni, e della Sanità sono ipotesi firmate a luglio, in attesa della firma definitiva. Sui primi due ho scritto in precedenti contributi sul Bollettino ADAPT.
Lo schema è comune. L’amministrazione informa prima di introdurre sistemi di IA che incidono sul lavoro, seguendo le regole sulla trasparenza dei sistemi automatizzati (art. 1-bis del d.lgs. 152/1997). Non può affidare a un algoritmo decisioni sui dipendenti senza un intervento umano adeguato, e il lavoratore ha diritto di conoscere i criteri dei sistemi che lo riguardano. La responsabilità dei dirigenti non si delega all’algoritmo. Sono previsti la formazione e il monitoraggio dell’Organismo paritetico per l’innovazione, una commissione composta da rappresentanti dell’amministrazione e dei sindacati. In tutti e tre i contratti l’informazione copre anche le ricadute sulla salute e sulla sicurezza.
La Sanità, dove l’IA entra anche nelle decisioni cliniche, va oltre su due punti. Il divieto si estende alle decisioni prevalentemente automatizzate, non solo a quelle esclusivamente automatizzate. La responsabilità di chi decide, poi, è commisurata alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti forniti e alla formazione garantita al dipendente (art. 13).
Le tutele hanno però due punti deboli.
Il peso del confronto. In tutti e tre i contratti gli effetti dell’IA sulla qualità del lavoro rientrano tra le materie per cui, se l’accordo non arriva entro trenta giorni, prorogabili di altri trenta, l’amministrazione può decidere da sola. La regola c’è, ma la tutela è debole.
La sede di controllo. Funzioni Centrali e Sanità prevedono l’Organismo paritetico in ogni amministrazione. Nelle Funzioni Locali esiste solo negli enti con più di settanta dipendenti: negli altri il monitoraggio non ha una sede.
Cosa ha già imparato la bozza della ricerca
Letta sul testo, la bozza fa già meglio su due punti. Il primo è l’ampiezza dell’informazione. Funzioni Locali e Sanità limitano la voce sui criteri di funzionamento ai sistemi che incidono sulla valutazione della prestazione. La bozza adotta la formula più ampia, già presente nelle Funzioni Centrali: i criteri di tutti i sistemi che incidono sul rapporto di lavoro.
Il secondo riguarda la natura del lavoro. Nei ministeri e nei comuni l’IA è soprattutto uno strumento usato sui lavoratori, per valutarli e per organizzarne il lavoro. In scuole, università ed enti di ricerca è anche uno strumento usato dai lavoratori: il ricercatore o il tecnologo la impiega per analizzare dati, il docente per preparare le lezioni. La bozza ne tiene conto. Tra le ricadute da comunicare cita le attività didattiche e di ricerca. Porta poi la libertà di insegnamento e di ricerca tra gli effetti dell’IA da negoziare nella contrattazione integrativa, la trattativa che si svolge dopo il contratto nazionale (art. 17). È la vera novità del testo.
Sul legame con la salute, invece, la bozza riprende la formula delle Funzioni Locali: l’Organismo paritetico si occupa di stress lavoro correlato, di burn-out e dell’uso dell’IA (art. 7). È un allineamento utile, non un primato.
Cosa resta da scrivere
Riconoscere un principio non basta a garantirlo. Manca la parte meno visibile, quella delle procedure, ed è anche quella che non costa nulla: si tratta di regole, non di soldi. Al tavolo si possono verificare cinque punti.
- Dove collocare la materia. L’art. 17 porta la libertà di insegnamento e di ricerca nella contrattazione integrativa, ma come si negozia lo decidono gli elenchi delle singole sezioni. Per scuole, università ed enti di ricerca, lì l’IA non compare: resta la vecchia voce sulle innovazioni tecnologiche nei servizi amministrativi e di supporto, tra le materie per cui dopo sessanta giorni l’amministrazione decide da sola. Servono una voce esplicita e una scelta chiara sulla procedura.
- Lo strumento che entra dal basso. L’informazione riguarda i sistemi che l’amministrazione introduce o utilizza. Restano fuori gli strumenti che docenti e ricercatori adottano da sé, che pure incidono sui carichi e sulla libertà di insegnamento e di ricerca. La sede per discuterne esiste già: va scritto che il monitoraggio dell’Organismo paritetico comprende anche questo uso.
- Responsabilità e formazione di chi usa l’IA. La bozza tutela la responsabilità dei dirigenti, che non si delega all’algoritmo, e prevede una formazione all’uso consapevole. Per chi fa ricerca o insegna, la Sanità offre un modello: la responsabilità va commisurata agli strumenti e alla formazione ricevuti. La formazione va intesa come sviluppo professionale, non come semplice istruzione all’uso.
- Una sede vicina a dove l’IA si usa. Per scuole, AFAM e università la bozza colloca l’Organismo paritetico presso i ministeri; solo gli enti di ricerca lo hanno nel singolo ente (art. 7). Per migliaia di scuole e per tutti gli atenei, il monitoraggio dell’IA avverrebbe quindi solo a livello nazionale: non è la soglia dei settanta dipendenti, ma l’effetto è simile. Si può prevedere un’articolazione regionale per le scuole e di ateneo per le università.
- Nessuna penalizzazione. La bozza afferma un principio generale: l’uso dell’IA deve evitare effetti penalizzanti per i lavoratori (art. 19). Va tradotto in una regola: usare o non usare l’IA non può, da solo, pesare sulla valutazione o sulla carriera, in particolare per chi fa ricerca.
Il vantaggio di arrivare per ultimi
I primi contratti hanno scritto le loro regole senza esempi a cui guardare. Quello della ricerca li ha, e in parte li ha già usati: ha scelto la formula più ampia sull’informazione e ha riconosciuto la libertà di insegnamento e di ricerca. Resta la parte procedurale, che decide se quei principi saranno davvero rispettati. È lì che gli altri si sono fermati, ed è lì che questo contratto, senza spendere nulla, può andare oltre.
* Esperto di relazioni sindacali e contrattazione integrativa negli enti pubblici di ricerca, dove ha diretto il settore delle relazioni sindacali. L’autore presta servizio in un ente del comparto Istruzione e Ricerca. Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e si fondano unicamente su fonti pubbliche.

