Segnaliamo ai lettori il Decreto sui limiti di spesa delle Università per il triennio 2015-2017, ossia il DPCM 31 dicembre 2014, apparso il 19 marzo 2015 in Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (15A02094) (GU n.66 del 20-3-2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;
- Visto, in particolare, l’articolo 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita’ triennale;
- Visto l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita’ statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facolta’ e’ fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. L’attribuzione a ciascuna universita’ del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attivita’, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle universita’ e del commissariamento degli Atenei;
- Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 14, comma 4.
- Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- Considerata la necessita’ di procedere alla ridefinizione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per la determinazione delle facolta’ assunzionali delle
universita’ relative al triennio 2015-2017; - Ritenuta l’opportunita’ di assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente e, esclusivamente per le universita’ con migliori indicatori di bilancio, la possibilita’ di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio;
- Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
- Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonche’ la sostenibilita’ e l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita’, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che:
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, puo’ procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente;
b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo’ procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;
c) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell’indicatore delle spese di personale superiore all’80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all’approvazione del bilancio unico d’ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita’ finanziaria redatto secondo modalita’ definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall’ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e’ approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l’ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche’ alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, comunicando gli esiti alle universita’ e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non puo’ comunque determinare annualmente una attribuzione di facolta’ assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a:
a) per le universita’ statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell’anno precedente;
b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita’ a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita’ per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell’ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle universita’ (FFO) da corrispondere all’ateneo nell’anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita’.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita’ contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2014
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri, Reg.ne Prev. n. 551

Se ho ben capito, per quanto riguarda la distribuzione dei punti organi relativa al turn-over, non dovremmo più assistere alle distribuzioni anomale (tipo dal 20% al 200%). La forbice massima dovrebbe articolarsi tra il 30% per gli Atenei “cattivi” e il 110% per gli Atenei “buonissimi”.
Ho capito bene?
Naturalmente rimane il concetto di Sistema Universitario Nazionale quando si calcola la percentuale del turnover medio (per il 2014 ed 2015 il 50%) che, a mio parere, individua “abusivamente” i singoli Atenei come sedi periferiche dipendenti da un sistema nazionale e centralizzato della istruzione superiore.
Mi sembra il solito premio alla rovescia. Ovvero se sei bravo ti punisco meno…
Il turnover doveva essere del 50% nel 2015, dell’60% nel 2016 e del 80% nel 2017.
Gli atenei “spendaccioni” sono costretti al 30 percento, mentre quelli “virtuosi” che spendono meno dell’80% in personale, e non sono molto indebitati, possono raggiungere quella soglia se hanno sufficienti entrate. Ovviamente se lo fanno prima del 2017, saranno anche loro bloccati li.
Niente soldi in più, e di fatto, saranno pochi gli atenei a discostarsi significativamente dal 30%, immagino anche che la maggioranza saranno ben lontani del 60% e dall’80% a cui avrebbero avuto diritto rispettivamente nel 2016 e 2017.
Insomma si continua a tagliare.
Ho fatto un po’ di conti, basandomi sui dati del 2014, e credo si possano trarre le seguenti conclusioni.
1. L’impalcatura della ripartizione non è cambiata.
Si continua a perseverare nel meccanismo – da alcuni ritenuto incostituzionale – per il quale alcuni atenei debbano cedere quote del proprio turn-over ad altri atenei, solo perché questi ultimi li precedono nella classifica basata sull’ISEF.
2. Si continua a legare il turn-over di un ateneo alla tassazione studentesca, senza considerare il limite alle tasse previsto dalla legge.
3. Le clausole di salvaguardia sono, almeno per quest’anno, abbastanza fittizie. Infatti non sono tantissime le università che avrebbero superato un turn-over del 110% (comunque molto alto rispetto ad un turn-over di sistema al 50%!! – discorso diverso tra due anni, quando il turn-over di sistema sarà all’80%, ma temo che per allora il limite del 110% sarà aumentato).
4. Qualcuno dice: “non assisteremo più a turn-over del 200%”. Invece sì! infatti il limite massimo del 110% NON si applica alle “Istituzioni ad ordinamento speciale” e assimilati, per le quale è previsto un tetto massimo molto più blando. A conti fatti, se questi criteri fossero stati adottati lo scorso anno, a titolo di esempio la Sant’Anna avrebbe avuto un turn-over del 306%
Quello che non capisco è perché gli atenei penalizzati da questa sperequazione del turn-over la subiscono passivamente. Già è difficile mantenere in regola il bilancio in regime di sottofinanziamento, a questo si aggiunge pure la non certezza di quanto torna indietro dalle cessazioni.
Tuttavia, nell’opera di distruzione del sistema universitario, al MIUR stanno lavorando con machiavellica precisione. Se il trend dovesse continuare, vedremo università accorparsi per non chiudere del tutto.
“Se il trend dovesse continuare, vedremo università accorparsi per non chiudere del tutto.”
E’ esattamente quello che vogliono fare.
Sbaglio, o c’è un altro aspetto innovativo nell’impalcatura, e cioè il fatto che il ritorno del turnover non sia calcolato come percentuale del valore nominale delle cessazioni, ma sul loro valore reale (in altre parole, non più P.O., ma budget)?
Non puoi saperlo ora. I P.O. sono stati introdotti con una circolare: una nuova, semplice circolare, nel disprezzo delle Leggi vigenti, potrebbe riesumarli o crearne una nuova mutazione. Solo quando il foglione excel avrà dato i risultati pre-determinati e sarà stato allegato al Decreto di assegnazione delle risorse agli atenei statali, potremo capire qual è la nuova “unità di conto”.
In realtà un qualche meccanismo analogo ai P.O. (o proprio i P.O.) sembra previsto: infatti si parla di “oneri al proprio bilancio per una spesa media annua…”. E il P.O. è proprio definito come spesa media annua per un professore ordinario. Quindi è davvero presto per pensare che i PO siano stati eliminati.
Rispetto al vecchio decreto manca ogni riferimento ai punti organico, quindi inventeranno qualcosa di nuovo. Inoltre non vedo alcun riferimento al turnover al 100% sui ricercatori rtda degli atenei virtuosi. Come si combina il dpcm con la finanziaria?
Questo decreto mi sembra equo e giusto, specialmente per quanto riguarda il limite del centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell’anno precedente.
Non dimentichiamoci, infatti, delle esagerazioni avvenute recentemente a favore di alcuni Atenei (a titolo di esempio Catanzaro ha avuto + del 500%!!….. vi sembra ragionevole???).
Prima di lodare troppo, invito a leggere il commento di Cappelletti Montano:
https://www.roars.it/online/decreto-sui-limiti-di-spesa-delle-universita-per-il-triennio-2015-2017/comment-page-1/#comment-46102
Scusa Joker, se guardi la distribuzione dell’anno scorso, per gli atenei pubblici non cambia praticamente nulla. A parte Catanzaro che in dati assoluti era comunque una quota piccolissima.